N. 428 ORDINANZA 14 - 23 dicembre 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale -  Persona  offesa  dal  reato  -  Impugnazione  del
 provvedimento  di rigetto del sequestro preventivo - Riferimento alla
 sentenza  della  Corte  di  manifesta  infondatezza  n.  334/1991   -
 Discrezionalita' legislativa - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P., artt. 322, 322-bis, 324 e 355).
 
 (Cost., artt. 3, 24 e 101).
 
(GU n.52 del 30-12-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Cesare MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, dott. Cesare RUPERTO, dott.  Riccardo  CHIEPPA,
 prof.   Gustavo   ZAGREBELSKY,   prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo
 MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.
 Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 322, 322-bis
 324 e 355 del codice di  procedura  penale,  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  6  novembre  1997  dalla  Corte  di cassazione su ricorso
 proposto dalla Cooperativa Tor Vergata di Roma, iscritta al n. 57 del
 registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Udito    nella  camera  di consiglio del 14 ottobre 1998 il giudice
 relatore Guido Neppi Modona.
   Ritenuto che la  Corte  di  cassazione,  investita  di  un  ricorso
 avverso  l'ordinanza di un tribunale del riesame che aveva dichiarato
 inammissibile l'impugnazione proposta dalla persona offesa dal  reato
 contro   il   provvedimento  di  rigetto  dell'istanza  di  sequestro
 preventivo,   ha   sollevato,   su  eccezione  della  persona  offesa
 ricorrente, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 322,
 322-bis 324 e 355 del codice di procedura penale, nella parte in  cui
 tali  norme  non  consentono  all'offeso  dal  reato  di impugnare il
 provvedimento di rigetto del  sequestro  preventivo,  in  riferimento
 agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione;
     che,  a  giudizio  del rimettente, "in un sistema processuale che
 tende a riconoscere  alla  persona  offesa  nel  processo  penale  la
 qualita' di parte, assicurandogli il diritto a parteciparvi fin dalla
 fase  delle indagini preliminari" la mancata previsione del potere di
 sollecitare il controllo del giudice sul provvedimento di rigetto del
 sequestro preventivo determina una evidente disparita' di trattamento
 fra persona offesa e indagato (o imputato)  e  si  pone,  quindi,  in
 contrasto  con  il  principio sancito nell'art. 3, primo comma, della
 Costituzione;
     che l'inoppugnabilita' del provvedimento che  respinge  l'istanza
 di  sequestro  preventivo  violerebbe  l'art. 24 Cost., in quanto una
 distribuzione  non  omogenea   dei   mezzi   di   difesa   condiziona
 impropriamente  a  danno  di  una  delle  parti e a favore dell'altra
 l'andamento e l'esito del processo;
     che tale differenziata disciplina finirebbe  per  influire  anche
 sul convincimento del giudice, orientandolo in un senso piuttosto che
 nell'altro,   con   conseguente   violazione   dell'art.   101  della
 Costituzione.
   Considerato che, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc.  pen.,
 legittimato a richiedere il sequestro preventivo e' esclusivamente il
 pubblico ministero;
     che  questa  Corte  con  l'ordinanza di manifesta infondatezza n.
 334 del 1991 ha  escluso  che  il  difetto  di  legittimazione  della
 persona  offesa  querelante  a  richiedere  il  sequestro  preventivo
 integri  una  violazione  del  diritto  alla  tutela  giurisdizionale
 sancito  dall'art.  24 Cost., in considerazione della "evidente ratio
 di prevenzione del reato" che connota la misura cautelare in esame  e
 della diversa natura dell'interesse, vantato dalla persona offesa dal
 reato,  alla  cessazione  della situazione di illecito; interesse che
 per  un  verso  non  deve  necessariamente  trovare  garanzia,  anche
 indiretta,  negli  strumenti del processo penale e per l'altro appare
 sufficientemente   tutelato   dalle   misure   cautelari   esperibili
 nell'ambito del processo civile;
     che  la  mancata  previsione  del potere della persona offesa dal
 reato  di  impugnare  il  provvedimento  di  rigetto  del   sequestro
 preventivo  e'  una diretta conseguenza del difetto di legittimazione
 di tale soggetto a  richiedere  la  misura  cautelare  de  qua,  gia'
 scrutinato da questa Corte;
     che,   dunque,  per  le  ragioni  espresse  nell'ordinanza  sopra
 richiamata, la disciplina censurata non viola il diritto alla  tutela
 giurisdizionale  sancito  dall'art.  24  Cost., ne' gli artt. 3 e 101
 Cost.,   attese   le   peculiari   finalita'   che   il   legislatore
 nell'esercizio  della  sua  discrezionalita'  ha voluto attribuire al
 sequestro preventivo;
     che,  pertanto,  la  questione   va   dichiarata   manifestamente
 infondata.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  322,  322-bis  324  e 355 del codice di
 procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3,  24  e  101
 della  Costituzione,  dalla  Corte  di cassazione, con l'ordinanza in
 epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                      Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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