N. 437 ORDINANZA 14 - 23 dicembre 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Agricoltura  -  Espianto  illegittimo  di  piante di olivo - Sanzioni
 amministrative pecuniarie - Presunta incongruita' - Riferimento  alla
 giurisprudenza  della Corte in materia (vedi ordinanze nn. 250/1992 e
 502/1987  nonche'  le     sentenze  nn.  187/1996   e   152/1995)   -
 Ragionevolezza    -    Discrezionalita'   legislativa   -   Manifesta
 infondatezza.
 
 (D.L.L. 27 luglio 1945, n. 475, art. 4).
 
 (Cost., art. 3, primo comma).
 
(GU n.52 del 30-12-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,    prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI, prof. Guido  NEPPI  MODONA,    prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI,  prof.  Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel   giudizio   di   legittimita'  costituzionale  dell'art.  4  del
 d.lgs.lgt.  27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi
 di olivo), promosso con ordinanza  emessa  il  23  gennaio  1998  dal
 pretore di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra V. F.
 ed  altro  e  la  regione  Toscana,  iscritta  al n. 332 del registro
 ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1998;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice
 relatore Piero Alberto Capotosti;
   Ritenuto che il pretore di Firenze, con ordinanza  del  23  gennaio
 1998,  nel  corso di un giudizio di opposizione contro l'ingiunzione,
 emessa  dal  Presidente  della  giunta  della  regione  Toscana,   di
 pagamento    di    una   sanzione   amministrativa   pecuniaria   per
 l'estirpazione, non preventivamente autorizzata, di alcune piante  di
 olivo,   ha   sollevato   questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27  luglio  1945,
 n.  475  (Divieto  di abbattimento di alberi di olivo) in riferimento
 all'art. 3, primo comma, della Costituzione;
     che la norma denunziata prevede l'applicabilita' di una  sanzione
 amministrativa  pecuniaria  "per  un  importo  uguale  al decuplo del
 valore delle piante abbattute" in danno di "chiunque  abbatte  alberi
 di  olivo  senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione" e che,
 secondo il pretore, nella fattispecie sottoposta al suo giudizio, "e'
 pacifico che nel momento  in  cui  le  piante  sono  state  estirpate
 l'autorizzazione mancava" e che, "se la previsione di una sanzione in
 misura  fissa fosse conforme a costituzione" sarebbe inammissibile la
 domanda diretta ad  ottenerne la riduzione;
     che,  ad avviso del giudice a quo, nonostante la Corte abbia gia'
 dichiarato manifestamente  infondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale   della   norma  denunziata,  quest'ultima  appare  in
 contrasto con l'art. 3, primo comma, della  Costituzione,  in  quanto
 "la previsione di una sanzione pecuniaria fissa commisurata al valore
 ed  al numero degli alberi abbattuti" non permette di tenere conto di
 circostanze  quali  il  rilascio  dell'autorizzazione  in  sanatoria,
 ovvero  il  reimpianto di un numero di piante pari a quello estirpato
 e,  inoltre,  la  rigidita'  della   sanzione   imporrebbe   l'eguale
 trattamento  di  situazioni  che  possono  essere  diverse  e sarebbe
 altresi' irragionevole che la sanzione  non  sia  articolata  tra  un
 valore minimo ed uno massimo;
     che  nel  giudizio  innanzi  a  questa  Corte  e'  intervenuto il
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  il quale ha eccepito che la
 questione e' infondata;
     che, secondo la difesa erariale, poiche' la finalita' della norma
 e' di tutelare il patrimonio olivicolo nazionale, e' ragionevole  sia
 che  il  taglio  delle  piante  possa essere effettuato soltanto dopo
 avere ottenuto la preventiva autorizzazione, sia che l'eventuale loro
 reimpianto non sia causa  di  esclusione  della  responsabilita'  per
 l'illecito  amministrativo,  in quanto quest'ultimo si consuma per il
 solo  fatto   dell'estirpazione   in   mancanza   del   provvedimento
 abilitativo,  essendo la valutazione della necessita' ed opportunita'
 della  sostituzione  degli   alberi   riservata   all'amministrazione
 competente;
   Considerato   che   questioni   concernenti  la  norma  denunziata,
 sollevate in riferimento anche  al  parametro    dell'art.  3,  primo
 comma, della Costituzione, e sotto profili in larga parte coincidenti
 con  quelli  dedotti  dal  pretore  di Firenze, sono state dichiarate
 manifestamente infondate da questa Corte con le ordinanze n. 250  del
 1992 e n. 502 del 1987;
     che  in queste ultime decisioni si e' osservato che il modello di
 sanzione  amministrativa  proporzionale,  graduata   in   riferimento
 all'entita'   oggettiva  della  violazione  ed  al  valore  del  bene
 tutelato, non vulnera il principio di  ragionevolezza  (ordinanza  n.
 159 del 1994), tanto piu' che il giudice dell'opposizione, usando gli
 strumenti  offerti  dall'art.  23  della  legge n. 689 del 1981, puo'
 anche valutare la congruenza della base  di  calcolo  della  sanzione
 (ordinanza n.  250 del 1992);
     che la previsione di una sanzione proporzionale consente anche il
 pagamento  in  misura  ridotta (sentenze n. 187 del 1996 e n. 152 del
 1995), il quale, in riferimento al caso in  esame,  e'  espressamente
 previsto  dall'art. 7, commi 4 e 5, della legge della regione Toscana
 12 novembre 1993, n. 85, purche' siano osservate le modalita'  ed  il
 termine a tale fine stabiliti;
     che, ai fini della valutazione discrezionale della compatibilita'
 dell'attivita' di espianto con l'interesse pubblico alla salvaguardia
 del  patrimonio  olivicolo,  la  norma  impugnata subordina il taglio
 delle  piante  di  olivo  ad   apposita   autorizzazione,   che   non
 irragionevolmente   e'   "preventiva",   in  quanto  costituisce  una
 condizione di legittimita' dell'intervento di espianto, all'esito  di
 un   procedimento  amministrativo  di  ponderazione  tra  l'interesse
 privato del richiedente e gli interessi pubblici coinvolti;
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 infondata;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27
 luglio 1945, n. 475 (Divieto di  abbattimento  di  alberi  di  olivo)
 sollevata,   in   riferimento   all'art.   3,   primo   comma,  della
 Costituzione, dal pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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