N. 904 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo - 16 dicembre 1998

                                N. 904
  Ordinanza  emessa  il   6   marzo   1998   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  16  dicembre 1998) dalla Commissione   tributaria
 provinciale di Firenze  sui  ricorsi  riuniti  proposti  da  Leonelli
 Osvaldo contro l'ufficio I.V.A. di Firenze
 Imposta  sul  reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Criteri per
    la determinazione dei coefficienti - Disciplina  dell'accertamento
    -  Lesione  del  principio  secondo  il  quale nessuna prestazione
    patrimoniale e personale puo' essere imposta se non  per  legge  -
    Violazione del principio della capacita' contributiva.
 (D.-L.  2  marzo  1989,  n.  69, artt. 11, 12, convertito in legge 27
    aprile 1989, n. 154).
 (Cost., artt. 23 e 53).
(GU n.2 del 13-1-1999 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza;
   Sul  ricorso n. 4817/1996 depositato il 31 luglio 1996, avverso pr.
 ver. + av. acc. n. 608282/96, I.V.A. '91  contro I.V.A. di Firenze da
 Leonelli Osvaldo, residente a Firenze in Borgognissanti n. 12, difeso
 da  Bongini    rag.  Stefano,  residente  a  Prato  (PO),  in   viale
 Montegrappa,  214,  Manetti dott. Massimo, residente a Prato (PO), in
 viale Montegrappa, 214, Oropallo rag. Romina, residente a Prato  (PO)
 in viale Montegrappa, 214, sul ricorso n. 1364/1997, depositato il 25
 marzo  1997  avverso  car. esattoriale n. 94284 - I.V.A., '91, contro
 I.V.A. di  Firenze  da  Leonelli  Osvaldo,  residente  a  Firenze  in
 Borgognissanti  n. 12, difeso da dott. Massimo Manetti, rag. Oropallo
 Romina, rag. Bongini, residente a Prato (PO), in  viale  Montegrappa,
 214.
   Esaminata l'eccezione di illegittimita' costituzionale promossa dal
 ricorrente  in  relazione  agli  artt.  11  e  12  d.-l.  n. 69/1989,
 convertiti nella legge 27 aprile 1989, n. 154, per contrasto con  gli
 artt.  23  e  53 Cost., la commissione rileva che per quanto riguarda
 l'art. 23, che prevede che ogni prestazione personale  o  patrimomale
 puo'  essere  imposta  soltanto  dalla  legge,  le  osservazioni  del
 ricorrente appaiono degne di  considerazione.  Infatti  l'obbligo  di
 eseguire  le  prestazioni  patrimoniali non deriva direttamente dalle
 norme oggetto dell'eccezione,  ma  da  un  richiamo  al  D.P.C.M.  25
 ottobre 1991, n.  4755, che ha esclusiva natura amministrativa.
   Ancor  piu' pertinenti si manifestano inoltre gli argomenti addotti
 dal ricorrente circa la  violazione  dell'art.  53  Cost.,  il  quale
 prevede  che  tutti  sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
 ragione della loro capacita' contributiva.
   E'  fuori  discussione  che  la  capacita'  contributiva   cui   fa
 riferimento  la  Carta  costituzionale deve essere quella effettiva e
 non quella presunta. Al contrario il sistema proposto dagli artt.  11
 e 12 in questione, adotta una presunzione iuris et de iure, come tale
 non  sottoponibile a critiche o contrarie argomentazioni di qualsiasi
 genere, che dichiaratamente prescinde da ogni valutazione sulla reale
 entita' dei redditi prodotti dal contribuente, al quale viene inoltre
 preclusa ogni possibilita' di fornire una qualsiasi prova, di per se'
 esclusa concettualmente in quanto si risolverebbe per  forza  in  una
 prova negativa, per di piu' preclusa dal questionario di cui infra.
   Questa situazione non viene modificata dalla possibilita' di scelta
 tra  contabilita'  ordinaria  e  semplificata, perche', ove la tenuta
 della contabilita' semplificata, prevista come regime  naturale  fino
 al   limite   dei   360  milioni  annui,  determinasse  le  aberranti
 conseguenze  previste  dagli  artt.  11  e  12  piu'  volte   citati,
 l'adozione  della  contabilita'  ordinaria  (con tutte le conseguenze
 onerose che essa implica) diventerebbe obbligatoria e  inevitabile  e
 non si potrebbe piu' parlare di liberta' di scelta.
   Neppure  rileva  la  possibilita' del contribuente di rispondere al
 questionario, dato che nella normalita'  dei  casi  le  risposte  non
 possono  che  ripetere pedissequamente gli accertamenti dei parametri
 gia' eseguiti dall'ufficio. Siamo di fronte anche in questo  caso  ad
 una  scelta  puramente  fittizia,  per  non  dire  derisoria,  che si
 risolve, come gia' osservato nella preclusione di  ogni  possibilita'
 di fornire prove anche negative.
   Va   inoltre   affermato,   sempre   in  relazione  alla  capacita'
 contributiva regolata dall'art. 53, che i redditi  di  una  qualsiasi
 attivita'  autonoma, ed in particolare delle attivita' professionali,
 sono soggetti per loro intrinseca natura ad infiniti e  continuamente
 variabili  influssi, di modo che la rigida applicazione di' parametri
 astratti e inevitabilmente  non  idonei  a  rispecchiare  le  singole
 realta', prima che illegittima si manifesta assurda.
   Vanno  condivise pertanto tutte le argomentazioni svolte in maniera
 piu' analitica dal ricorrente, argomentazioni che questa  commissione
 fa sue nella loro totalita'.
   L'eccezione  si  manifesta  pertanto  meritevole di considerazione,
 mentre sembra evidente la sua rilevanza ai fini della definizione del
 presente giudizio.
                               P. Q. M.
   Dichiara   non   manifestatamente    infondata    l'eccezione    di
 incostituzionalita'  degli  artt.  11 e 12 d.-l. 2 marzo 1989, n. 69,
 convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, e dispone rimettersi  gli
 atti alla Corte costituzionale.
   Manda alla segreteria per quanto di sua competenza.
     Firenze, addi' 6 marzo 1998
                        Il presidente: Gramigni
 98C1452