N. 912 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 ottobre 1998

                                N. 912
  Ordinanza  emessa  il  13  ottobre  1998 dal pretore di Macerata nel
 procedimento penale a carico di Corradini Nello
 Processo penale - Esecuzione  -  Potere  del  giudice  di  dichiarare
    l'estinzione   del  reato  per  prescrizione  maturata  prima  del
    giudicato  -  Mancata  previsione  -  Disparita'  di   trattamento
    rispetto  a  quanto previsto per ipotesi analoghe (artt. 672 e 673
    c.p.p.) - Lesione del principio di buon andamento della p.a.
 (C.P.P. 1998, art. 676).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.3 del 20-1-1999 )
                              IL PRETORE
   In funzione di giudice dell'esecuzione, premesso che;
   L'istante Corradini Nello,  nato  a  Corridonia  (Macerata)  il  18
 febbraio 1938, e' stato condannato ad un mese di arresto con sentenza
 n.  562/1996  depositata il 17 luglio 1996 del pretore di Macerata in
 quanto ritenuto colpevole "della contravvenzione di cui all'art.  27,
 primo  comma  d.P.R.  10  settembre  1982, n. 915, perche', nella sua
 qualita' di responsabile della ditta Corradini Nello s.n.c.  corrente
 in  Corridonia,  effettuando  smaltimento  di  rifiuti  speciali  non
 osservava le prescrizioni  contenute  nell'autorizzazione  rilasciata
 dalla  competente autorita' amministrativa con atto n. 582 del giorno
 28 aprile 1992 della provincia  di  Macerata,  mancando  di  adottare
 idonee precauzioni (quale una completa recinzione dell'area destinata
 all'attivita'  di  cui  sopra)  per  evitare  l'accesso  di persone e
 animali  e  accumulando  materiali  anche  al  di   fuori   dell'area
 consentita. In Corridonia il 13 febbraio 1993";
   La sentenza veniva impugnata avanti alla Corte di appello di Ancona
 la quale all'udienza del 3 giugno 1997 confermava il provvedimento;
   Avverso   la  sentenza  di  appello  veniva  proposto  ricorso  per
 cassazione e successivamente alla data di presentazione  del  ricorso
 maturava  il  termine  ultimo di prescrizione alla data del 14 agosto
 1997;
   Cio' nonostante la Suprema Corte, all'udienza del 16 febbraio 1998,
 rigettava il ricorso, condannando il ricorrente  al  pagamento  delle
 spese processuali;
   Pertanto  il  Corradini,  per  il tramite del suo difensore avv. R.
 Nardi,  ricorreva  al  giudice  dell'esecuzione  chiedendo,  in   via
 principale,  la  declaratoria  di  avvenuta  estinzione del reato per
 prescrizione e, in subordine, la sostituzione  della  pena  detentiva
 con la corrispondente pena pecuniaria.
                             O s s e r v a
   Le  richieste di cui sopra non possono trovare accoglimento, stante
 l'attuale normativa che non prevede la possibilita'  di  emanare,  in
 sede  di  esecuzione, provvedimenti del tipo di quelli prospettati in
 ricorso.
   In  particolare,  avuto  riguardo  alla  domanda  avanzata  in  via
 principale,   l'art.   676   c.p.p.   stabilisce   che   il   giudice
 dell'esecuzione  e'  competente,  tra  l'altro,  a decidere in ordine
 all'estinzione del reato dopo la  condanna  e  la  giurisprudenza  di
 legittimita', sulla scorta del tenore letterale di tale previsione ed
 in  virtu' del principio generale dell'intangibilita' del giudicato e
 del suo effetto preclusivo, ha avuto modo di pronunciarsi  nel  senso
 che,  quanto  all'estinzione  del reato, la norma si riferisce solo a
 quelle eccezionali cause estintive che possono  verificarsi  dopo  la
 formazione  del giudicato, come quelle previste dagli artt. 167 c.p.,
 445, comma secondo, c.p.p. e 556, comma terzo, c.p., sicche' in  sede
 di esecuzione non sono deducibili ne' applicabili cause estintive del
 reato  quali  la  prescrizione  intervenuta (come nel caso di specie)
 prima del giudicato (cfr. Cass. sez. 3, sent. 02414 del 28/7/5, Pres.
 Cavallari, rel. Giammanco, imp. Di Rosa).
   Siffatta interpretazione della disposizione normativa  non  e',  ad
 avviso  di  questo  giudice,  suscettibile  di smentita sulla base di
 diversi criteri ermeneutici, stando al chiaro  significato  letterale
 dell'inciso "dopo la condanna", ostativo al riconoscimento del potere
 del  giudice dell'esecuzione di dichiarare l'estinzione del reato per
 avvenuta prescrizione maturata prima del giudicato.
   Si ritiene, peraltro, fondato  avanzare  dubbi  sulla  legittimita'
 costituzionale  della  norma  nella  parte  in  cui  non prevede tale
 possibilita', per le considerazioni che seguono:
     A) l'imputato risulta privato di concreta tutela nel caso in cui,
 come  nella  specie,  nella  fase  di  cognizione   non   sia   stata
 erroneamente  rilevata  la sussistenza di una causa di estinzione del
 reato e cio' comporta una  irragionevole  disparita'  di  trattamento
 rispetto  alle  ipotesi  in  cui  il  reato  venga  meno a seguito di
 amnistia (art. 672 c.p.p.)  o  di  abolizione  del  reato  (art.  673
 c.p.p.), nelle quali il giudice dell'esecuzione puo' provvedere senza
 che  le richiamate norme distinguano a seconda che la causa estintiva
 o abrogatrice  sia  intervenuta  prima  o  dopo  il  giudicato  unico
 presupposto,  difatti,  e'  che  il  giudice  di cognizione non abbia
 provveduto in tal senso,  a  nulla  rilevando  i  motivi  dell'omessa
 pronuncia.
   Orbene,  la  ratio  delle  suddette  norme  (artt.  672,  673 e 676
 c.p.p.), per quello che attiene  all'esecuzione  della  pena,  appare
 identica  e  va  individuata  nell'esigenza  di  impedire la concreta
 attuazione della sanzione criminale quante volte si riconosca  venuto
 meno il presupposto che la legittima.
   Ne  consegue  che, per il generale principio di eguaglianza sancito
 dall'art. 3 della Costituzione, non si giustifica tale disparita'  di
 trattamento   di   situazioni  giuridicamente  identiche  o  comunque
 perfettamente assimilabili.
     B) sotto il  profilo  del  buon  andamento  e  dell'imparzialita'
 dell'amministrazione  sancito  dall'art.  97  della  Costituzione  va
 altresi' rilevato che sarebbe irragionevole attivare la procedura  di
 esecuzione  della  pena  a  fronte della manifesta sussistenza di una
 causa di  estinzione  del  reato,  senza  quindi  che  ricorra  alcun
 interesse  pubblico  sostanziale  ed  apprezzabile all'attuazione del
 provvedimento giurisdizionale irrevocabile.
   Avuto  riguardo, poi, al generale principio dell'intangibilita' del
 giudicato, richiamato  dalla  giurisprudenza  di  legittimita'  sopra
 riportata, va evidenziato come:
     a)  esso trovi una deroga normativa espressa nell'art. 671 c.p.p.
 che, nel prevedere il potere del giudice dell'esecuzione di applicare
 la disciplina del reato continuato e del concorso  formale,  consente
 al medesimo di rideterminare la pena irrogata in sentenza;
     b) a maggior ragione, dunque, si ritiene che tale principio possa
 e  debba  incontrare  un contemperamento con i profili costituzionali
 prospettati in riferimento alle esigenze di giustizia  sostanziale  e
 di   corretto  esercizio  dell'amministrazione,  tanto  piu'  ove  si
 consideri, da ultimo, che il giudice dell'esecuzione, nel  dichiarare
 l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima del giudicato,
 non   toccherebbe   alcun   profilo   di   merito  del  provvedimento
 irrevocabile, limitandosi a prendere atto di una situazione di  fatto
 e di diritto gia' verificatasi.
   Quanto  alla  rilevanza  della  questione,  appare evidente come la
 risoluzione della stessa sia pregiudiziale  rispetto  alla  decisione
 sulla richiesta principale di cui al ricorso.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  non  manifestamente  infondata  e  rilevante e, pertanto,
 solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
 676  c.p.p.,  in  riferimento  agli  artt. 3 e 97 della Costituzione,
 nella parte  in  cui  non  consente  al  giudice  dell'esecuzione  di
 dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima del
 giudicato;
   Sospende   il   procedimento   in   corso   e  dispone  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle parti in causa e al p.m., nonche'  al presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
     Macerata, addi' 13 ottobre 1998
                          Il pretore: Bonifazi
 98C1460