N. 914 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 ottobre 1998

                                N. 914
  Ordinanza emessa il 26 ottobre 1998 del pretore di Ascoli Piceno nel
 procedimento civile vertente tra Cassa di risparmio di Ascoli  Piceno
 S.p.a. e l'I.N.P.S.
 Previdenza  e assistenza sociale - Contributi previdenziali - Mancato
    versamento, da  parte  dei  datori  di  lavoro,  relativamente  al
    periodo  contributivo 1 settembre 1985-30 giugno 1991 - Obbligo di
    effettuare il relativo pagamento nella misura del 15 per  cento  -
    Irragionevolezza   della  deroga  alla  disciplina  generale,  che
    stabilisce  termini di prescrizione per i crediti previdenziali  -
    Lesione  del  principio  della certezza del diritto - Elusione del
    giudicato della sentenza della Corte costituzionale n. 421/1995  -
    Disparita'  di  trattamento  tra  datori  di lavoro, a seconda del
    periodo contributivo.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 194).
 (Cost., artt. 3 e 136).
(GU n.3 del 20-1-1999 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza;
   Con ricorso depositato in  data  22  settembre  1997  la  Cassa  di
 Risparmio  di Ascoli Piceno S.p.a. ha adito questo pretore per sentir
 accogliere nei confronti dell'I.N.P.S. - Istituto  Nazionale  per  la
 Previdenza Sociale le seguenti conclusioni:
     a)  in via preliminare dichiarare non manifestamente infondate le
 questioni di legittimita' costituzionale dei commi 193, ultima  parte
 e  194 dell'art. 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662, per contrasto con
 gli artt. 136, 3, 38, secondo e ultimo comma, 47 e 53 Cost.,  con  la
 conseguente   rimessione   degli   atti   del   giudizio  alla  Corte
 costituzionale, attesa la rilevanza di tali questioni ai  fini  della
 decisione;
     b)   in   via   principale   dichiarare   l'illegittimita'  della
 imposizione contributiva disposta con l'art. 1, commi 193 e 194 della
 legge  n.    662  del  1996  e  per   l'effetto   condannare   l'ente
 previdenziale  convenuto  alla  restituzione  di  tutte  le somme che
 risultino versate per i suddetti titoli con gli interessi di legge  e
 il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c. civ.;
     c)  dichiarare  l'illegittimita'  della circolare I.N.P.S. del 28
 gennaio  1997,  n.  20,  nei  sensi  sopra  evidenziati   e   percio'
 disapplicarla;
     d)   accertare   e   dichiarare,   comunque  e  in  via  gradata,
 l'inesistenza  dell'obbligo  di  versare   il   contributo   previsto
 dall'art.  1,  comma  194,  della  legge n. 662 del 1996 sui premi di
 assicurazione per gli infortuni derivanti  ai  dipendenti  da  rischi
 professionali   e  di  conseguenza  condannare  l'ente  previdenziale
 convenuto alla restituzione delle somme versate su detti  premi,  con
 gli  interessi  di  legge  e il maggior danno   ex art. 1224, secondo
 comma, c.civ.
   La ricorrente premetteva in fatto che  l'I.N.P.S.,  muovendo  dalla
 previsione  dell'art.  1,  comma  194, legge n. 662 del 1996 (in base
 alla quale i datori di lavoro, limitatamente al periodo  contributivo
 dal 1 settembre 1995 al 30 giugno 1991 ed in deroga alle disposizioni
 della   legge  n.  335/1995  che  disciplinano  la  prescrizione  dei
 contributi di previdenza e di assistenza sociale  obbligatoria,  sono
 tenuti  al pagamento dei contributi previdenziali nella misura del 15
 per cento  sulle  contribuzioni  e  somme  versate  o  accantonate  a
 finanziamento  di  regimi integrativi previdenziali o assistenziali a
 favore dei propri dipendenti), aveva emanato la circolare  8  gennaio
 1997,  n.   20, con la quale, da un lato, era stato prescritto che il
 contributo del 15 per cento era dovuto anche sui  premi  per  polizze
 assicurative   stipulate   dal   datore   di   lavoro  per  i  rischi
 professionali e, dall'altro, era stata  imposta  un'autodenuncia  per
 cui  il  datore di lavoro si sarebbe dovuto dichiarare debitore delle
 somme  corrispondenti  al  predetto  contributo  del  15  per   cento
 sull'ammontare complessivo dei versamenti o accantonamenti eseguiti a
 finanziamento  dei regimi integrativi di cui all'art. 9-bis, comma 1,
 d.-l. 29 marzo 1991, n.  103,  convertito  con  modificazioni,  nella
 legge  1  giugno  1991,  n.  166,  anche  in forma di premi pagati in
 relazione a polizze assicurative  stipulate  per  il  medesimo  fine.
 Aggiungeva  la  societa'  ricorrente di avere comunicato all'I.N.P.S.
 convenuto i dati richiesti, ma di avere nel contempo disconosciuto il
 debito per contribuzioni di cui all'art. 1, comma 194, legge  n.  662
 del  1996,  con  espressa  riserva  di  chiedere  la restituzione dei
 versamenti effettuati per il titolo in  esame,  costituenti  indebito
 oggettivo.
   L'Istituto  resistente  si e' costituito in giudizio contestando la
 prospettata  incostituzionalita'  delle   norme   sopra   richiamate,
 deducendo  comunque  l'inammissibilita'  della  questione  in  quanto
 proposta direttamente ed immediatamente in via principale e chiedendo
 nel merito il rigetto delle domande.
   Osserva il pretore che la domanda di  rimessione  degli  atti  alla
 Corte  costituzionale  e'  ammissibile  essendo  stata proposta dalla
 Cassa di risparmio ricorrente non in via principale,  bensi'  in  via
 preliminare rispetto alla domanda di restituzione delle somme versate
 all'I.N.P.S. svolta nel merito.
   La  questione, sollevata dalla societa' ricorrente sotto molteplici
 profili, ad avviso di questo pretore e' rilevante, per l'esistenza di
 un nesso di stretta pregiudizialita' e dipendenza  tra  la  soluzione
 della  pregiudiziale  costituzionale  e  la  decisione  del  giudizio
 principale, nei confronti dell'art. 1, comma 194, legge  23  dicembre
 1996,  n.    662,  nel  senso  che il giudicante non puo' prescindere
 dall'applicazione di tale norma sospettata di incostituzionalita' per
 la risoluzione delle questioni portate al suo esame.
   Quanto alla non manifesta infondatezza della questione  osserva  il
 pretore  che  l'art.  1,  comma 194, legge 23  dicembre 1996, n. 662,
 prevede, limitatamente al periodo contributivo dal 1  settembre  1985
 al  30  giugno  1991  ed  in deroga al generale regime prescrizionale
 della contribuzione previdenziale ed  assistenziale  obbligatoria  di
 cui  all'art.  3,  commi  9  e  10 legge 8 agosto 1995, n. 335, che i
 datori  di  lavoro  che  non   abbiano   corrisposto   i   contributi
 previdenziali  ed assistenziali sulle somme versate o accantonate per
 il finanziamento di  casse,  fondi,  gestioni  o  forme  assicurative
 regolati  da  contratti  collettivi  o  da  accordi  o da regolamenti
 aziendali, al fine di erogare prestazioni previdenziali integrative a
 favore dei dipendenti (di cui all'art.9-bis, comma 1, d.-l. 29  marzo
 1991, n. 103, convertito con modificazioni nella legge 1 giugno 1991,
 n.  166,  come  sostituito  dal  comma 193 dello stesso art. 1), sono
 tenuti al pagamento,  anche  rateale,  di  uno  speciale  "contributo
 previdenziale"  stabilito nella misura del 15 per cento da devolversi
 alle gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore.
   Orbene,  assumendo  come  termine  di   raffronto   (c.d.   tertium
 comparationis)  la disciplina di cui al secondo comma dell'art. 9-bis
 richiamato in base alla quale, per i  periodi  successivi  al  luglio
 1991  si  prevede, a carico dei datori di lavoro che finanzino regimi
 previdenziali integrativi privati a  favore  dei  propri  dipendenti,
 l'obbligo  di corrispondere un "contributo di solidarieta'" in favore
 delle gestioni pensionistiche di legge nella minor misura  del  dieci
 per  cento,  non  sembra  possibile  al  giudicante  pervenire ad una
 lettura  delle  norme  richiamate  in   armonia   con   il   precetto
 costituzionale   di   eguaglianza   perche'   esse,  senza  apparente
 ragionevole motivo, operano un trattamento diverso a soggetti che  si
 trovano  in  eguale situazione giuridica, sol che si consideri che si
 tratta di un contributo  di  natura  solidaristica  in  favore  della
 previdenza  pubblica,  traente  origine  dai  medesimi  presupposti e
 diretto ai medesimi destinatari. Invero il  contributo  nella  misura
 del 15 per cento proiettato nel passato, anziche' nella misura del 10
 per   cento,   non  sarebbe  giustificato  dall'aggravio  dovuto  per
 interessi legali da "ritardato" pagamento perche'  il  contributo  di
 solidarieta'  venne  istituito  solo  nel  1991  (art. 9-bis, secondo
 comma, d.-l. 29 marzo 1991,  n.  103)  e  sarebbe  irragionevole  una
 sanzione di carattere retroattivo per l'inadempimento di un obbligo -
 allora - inesistente.
   Altro  profilo  di  dubbia  legittimita'  costituzionale  sempre in
 relazione all'art. 3 della Costituzione concerne la  disposizione  di
 cui  al  comma  194  dell'art. 1 legge n. 662 del 1996 nella parte in
 cui, in  espressa  deroga  alla  disciplina  della  prescrizione  dei
 crediti  contributivi  dettata  dall'art.  3,  commi  9 e 10, legge 8
 agosto 1995, n. 335, attribuisce agli enti previdenziali  il  diritto
 di  pretendere  il  contributo  di  solidarieta' anche in relazione a
 periodi   pregressi rispetto ai quali, in base alla citata disciplina
 generale, il diritto si sarebbe  gia'  prescritto.  Trattasi  di  una
 deroga   che   stabilisce   una   disciplina  speciale  di  carattere
 retroattivo e, dunque,  eccezionale,  che  non  sembra  avere  alcuna
 plausibile  giustificazione normativa e produce l'effetto di riaprire
 rapporti giuridici altrimenti definiti per effetto  del  decorso  del
 tempo,  con  apparente  violazione  del  principio della certezza del
 diritto e di parita' di trattamento.
   Ulteriore profilo di illegittimita'  non  manifestamente  infondato
 sembra  inerente  alla violazione dell'art. 136 della Costituzione in
 quanto l'art. 1, comma 194 (verosimilmente  emanato  dal  legislatore
 per  colmare  il  vuoto  derivante  dalla pronuncia di illegittimita'
 dell'art. 9-bis, primo  comma,  di  cui  alla  sentenza  della  Corte
 costituzionale  n.  421/1995),  imponendo  ai  datori  di  lavoro  un
 contributo  pari  al  15  per  cento   delle   somme   destinate   al
 finanziamento della previdenza integrativa non appare conforme, prima
 facie,   al  principio  della  Corte  costituzionale  espresso  nella
 sentenza 8 settembre 1995, n.    421,  secondo  cui  l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  9-bis  citato,  comma  1, secondo periodo,
 deriva dalla mancata previsione - accanto alla  sanatoria  totale  in
 favore  delle  imprese  che  non avevano pagato i contributi - di una
 contropartita "analoga" al contributo di solidarieta' imposto per  il
 futuro  dal  comma 2. E la previsione di una contropartita del 15 per
 cento  rispetto  al  contributo  del  10   per   cento   non   appare
 contropartita "analoga".
   Tanto  premesso  in fatto ed in diritto, va disposta la sospensione
 del giudizio in  corso  e  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale,  per  la  decisione  della questione pregiudiziale di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 194, legge n. 662  del
 1996,  siccome  rilevante e non manifestamente infondata in relazione
 agli artt. 3    e  136  Cost.,  mandando  alla  cancelleria  per  gli
 adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87.
                               P. Q. M.
   Riconosce e dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente
 infondata,  in relazione agli articoli 3 e 136 della Costituzione, la
 questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  194,
 legge  23  dicembre  1996, n. 662, nella parte in cui e' disposto che
 soggiace a contribuzione il periodo contributivo dal 1 settembre 1985
 al 30 giugno 1991, in deroga alle disposizioni di cui  all'art.    3,
 commi  9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e nella parte in cui
 e' disposto  che  sia  dovuto  nella  misura  del  15  per  cento  il
 contributo  imposto  ai  datori  di lavoro che non abbiano versato la
 contribuzione previdenziale ed assistenziale obbligatoria sulle somme
 di cui  all'art.  9-bis,  comma  1,  d-l.  29  marzo  1991,  n.  103,
 convertito  con modificazioni nella legge 1 giugno 1991, n. 166, come
 sostituito dal comma 193 dello stesso art. 1;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
   Dispone  la  immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale,   unitamente   alle   prove   delle  notificazioni  e
 comunicazioni ordinate;
   Sospende il giudizio in corso.
     Ascoli Piceno, addi' 26 ottobre 1998
                           Il pretore: Falco
 98C1462