N. 918 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio - 28 dicembre 1998

                                N. 918
  Ordinanza  emessa  il  12  febbraio  1998  (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  28  dicembre  1998)  dal tribunale amministrativo
 regionale della Liguria sul ricorso  proposto  da  Genzano  Angelica,
 contro  il  Ministero  dell'Universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica ed altra.
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministro  della  pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione   dell'accesso  ai  corsi  universitari  compresi
    quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della  riserva
    di  legge  in  materia  di  accesso  all'istruzione universitaria,
    nonche' dei principi di  ugualianza  e  del  libero  accesso  alle
    scuole.
 (Legge  19  novembre  1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127 art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.3 del 20-1-1999 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1873/97  r.g.r.
 proposto  da Genzano Angelica, rappresentata e difesa dagli avv.ti P.
 Scaparone e C. Picco, elettivamente domiciliata in Genova, presso  la
 segreteria del t.a.r. Liguria, via dei Mille, 9; ricorrente;
   Contro  il  Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica,
 in persona del Ministro in carica  e  l'Universita'  degli  studi  di
 Torino,  in  persona  del  rettore  in carica, rappresentati e difesi
 dall'avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria  in  Genova,
 resistenti;  per  l'annullamento  del  provvedimento dell'Universita'
 degli studi di Torino, facolta' di medicina e chirurgia ha deliberato
 di  ammettere  per  l'anno  accademico  1997-98 al corso di laurea in
 odontoiatria  e  protesi  dentaria  40  studenti;  degli   atti   del
 procedimento  di selezione degli aspiranti studenti al suddetto corso
 di laurea; in particolare, il bando di concorso: la deliberazione  di
 approvazione della graduatoria finale della prova di ammissione, resa
 pubblica mediante affissione in data successiva al 12 settembre 1997;
 il  provvedimento,  con il quale il ricorrente non e' stato ammesso a
 frequentare il primo anno del  corso  di  laurea  in  odontoiatria  e
 protesi  dentaria;  di  ogni  altro  atto,  antecedente, preordinato,
 conseguenziale  o  comunque  connesso  con  quelli   impugnati,   ivi
 compresi, occorrendo, il regolamento approvato con d.P.R. 28 febbraio
 1980, n. 135 e allegata tabella XVIII-bis, nella parte in cui prevede
 la  possibilita'  della limitazione del numero degli studenti ammessi
 al corso di laurea in odontoiatria; il d.P.R. 25 settembre  1980,  n.
 683;  il  d.P.R.  3  febbraio  1981, n.   288, ed eventuali ulteriori
 provvedimenti recanti  modifiche  allo  statuto  dell'Universita'  di
 Torino,   laddove   determinano  il  numero  massimo  degli  studenti
 iscrivibili al primo anno del  corso  di  laurea  in  odontoiatria  e
 protesi  dentaria;  nonche' il decreto ministeriale, emanato ai sensi
 dell'art. 4, del regolamento adottato con d.m. 21 luglio 1997, n. 245
 se esistente.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita alla pubblica udienza del 12 febbraio 1998 la  relazione  del
 consigliere  Roberta  Vigotti  e  uditi,  altresi', l'avv. Rabino, su
 delega, per la ricorrente e l'avv. Signorile per  le  amministrazioni
 resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con   ricorso  notificato  il  25  ottobre  1997  Genzano  Angelica
 impugnava, chiedendone l'annullamento, i  provvedimenti  in  epigrafe
 indicati,  esponendo  di aver chiesto l'immatricolazione nel corso di
 laurea in odontoiatria presso l'Universita'  di  Torino,  per  l'anno
 accademico  1997-98  e  di  aver  sostenuto  le  relative prove senza
 collocarsi in posizione utile nella graduatoria.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) violazione di legge con riferimento agli artt.  33,  34  e  41
 della Costituzione;
     2)  violazione  di  legge  per  contrasto  con  i principi di cui
 all'art.   2, del  d.P.R.  n.  135/1980  (di  modifica  del  r.d.  n.
 2652/1938,  con  l'istituzione  della tabella XVII-bis), con l'art. 3
 della legge n.  241/1990; con l'art. 4, comma 1, del d.m. 245/1997.
   La ricorrente concludeva per  l'annullamento,  previa  sospensione,
 dei   provvedimenti   impugnati,  contrastata  dalle  amministrazioni
 intimate, costituitesi in causa.
   Con ordinanza in data 6 novembre 1997  l'istanza  cautelare  veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione
   La  ricorrente,  che  ha  conseguito  il diploma di maturita' e che
 intende iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita'  di
 Torino,  impugna  i  provvedimenti  che per l'anno accademico 1997-98
 hanno limitato le iscrizioni  al  predetto  corso  di  laurea  e  tra
 questi,  in  particolare,  il decreto del Ministro dell'Universita' e
 della ricerca scientifica n. 245 del 21 luglio 1997  che  prevede  la
 possibilita'  di  limitare,  con  atti ministeriali e per determinati
 corsi, il numero delle nuove iscrizioni. Per il corso  di  laurea  in
 discorso tale facolta' e' stata esercitata con d.m. in data 31 luglio
 1997.
   Formano  oggetto  del  ricorso  anche gli atti della Universita' di
 Torino che  hanno  dato  applicazione  al  suddetto  principio  della
 limitazione  delle  iscrizioni,  e  ne  hanno  tratto  le conseguenze
 (sfavorevole per la ricorrente), ma il collegio ritiene di rimandarne
 l'esame  all'esito   del   giudizio   incidentale   di   legittimita'
 costituzionale che ritiene di dover sollevare.
   L'annullamento   degli  atti  dell'Universita'  di  Torino  non  si
 ripercuoterebbe  infatti   sui   provvedimenti   ministeriali   sopra
 richiamati  con  i  quali  in  sede  centrale,  si  e'  stabilita  la
 limitazione contestata,  provvedimenti  che  resterebbero  validi  ed
 efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove
 pronunciato,  si  assicurerebbe  alla  ricorrente  un grado minore di
 tutela.
   I provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre  che
 quelli   Universita')   trovano   il  proprio  presupposto  normativo
 nell'art. 9, comma 4 della legge n. 341  del  1990,  come  modificato
 dall'art.  17, comma 116 della legge n. 127 del 1997, che attribuisce
 al  Ministro  dell'Universita'  e   della   ricerca   scientifica   e
 tecnologica   il  potere  di  definire  i  criteri  generali  per  la
 regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, "anche a  quelli
 per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle
 iscrizioni".
   In  concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi' conferitogli
 stabilendo la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso  di
 laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando
 successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico
 1997-98, nella Universita' di Torino (con il d.m. del 31 luglio).
   In  tal  modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la
 riserva di legge, che gli artt. 33 e 34  della  Costituzione  pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il  collegio,  peraltro,  dubita  della legittimita' costituzionale
 dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341 come modificato  dall'art.
 17,  comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la  questione  si  presenta  come  rilevante  e  non   manifestamente
 infondata.
   Quanto   al   primo   profilo,  non  e'  dubbio  che,  anche  nella
 prospettazione della ricorrente, l'interesse dedotto in giudizio, che
 e'  quello  ad  ottenere  senza  limitazioni   l'accesso   al   corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione  delle  norme che consentono all'amministrazione di porre
 tali limitazioni.
   La   non   manifesta  infondatezza  della  questione  emerge  dalla
 considerazione in base alla quale il diritto allo  studio,  garantito
 dagli  artt.    33  e  34  Cost.,  puo' soffrire limitazioni solo per
 effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed in effetti, laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre
 limitazioni  all'accesso,  vi ha provveduto direttamente (e cosi' per
 quanto riguarda l'iscrizione agli istituti  superiori  di  Magistero:
 art.  224 r.d. n. 1592 del 1993; per l'iscrizione al primo anno degli
 istituti superiori di educazione  fisica:  art.  24,  secondo  comma,
 legge  n.  88  del  1958;  per l'accesso dei diplomati degli istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65: art. 3 legge n. 685 del 1961), ovvero mediante  attribuzione
 del  relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato della legge stessa
 (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge  127  del
 1997  all'art.  9,  quarto  comma,  legge  n.  341 del 1990 delega il
 Ministro a limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non  pone  essa
 stessa  limitazioni:    non e' quindi dalla stessa nuova formulazione
 della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva
 relativa di legge.
   Ma tale principio  non  sembra  al  collegio  che  possa  ritenersi
 soddisfatto  neppure  mediante  l'operata  attribuzione  di potere al
 Ministro. E' bensi' verso che la previsione costituzionale di riserva
 relativa di legge non preclude al legislatore di demandare  ad  altre
 fonti  sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare  e  vincolare  la normazione secondaria entro confini ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita'  di
 scelte  del  tutto  libere  e  percio' eventualmente arbitrarie della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano   nella   previsione   legislativa  -  considerata  nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri"
 (Corte cost. 5 febbraio 1986 n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di cui sopra. Essa, infatti, conferisce  al  Ministro  il  potere  di
 determinare  la limitazione agli eccessi all'istruzione universitaria
 senza  individuare  le  linee   essenziali   della   disciplina,   ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo (il CUN), la stessa definizione dei "criteri  generali
 per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge, ed altresi' la  violazione  del  principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale.
   Va  pertanto  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio
 costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33  e  34
 Cost.:  conseguentemente  va disposta la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso
 ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla
 legittimita' costituzionale della norma indicata.
                               P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale  dell'art.  9,  quarto  comma,  legge  19
 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge
 15  maggio  1997,  n.  127,  in relazione al principio costituzionale
 della riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 Cost.;
   Dispone la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 sospendendo il presente giudizio;
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio del  12  febbraio
 1998.
                         Il presidente: Balba
                                Il consigliere, rel. ed est.:  Vigotti
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