MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 settembre 1997, n. 480 

  Regolamento  recante adeguamento  dei compensi  a vacazione  per le
prestazioni professionali dei periti agrari.
(GU n.11 del 15-1-1998)
 
 Vigente al: 30-1-1998  
 

                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           di concerto con
                IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto  l'articolo 61 della legge 28 marzo 1968, n. 434, che prevede
l'approvazione  del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il
Ministro  per  l'agricoltura  e  le  foreste,  oggi  Ministro  per le
politiche  agricole,  delle  deliberazioni del Consiglio del collegio
nazionale   concernenti   la  determinazione  della  tariffa  per  le
prestazioni professionali dei periti agrari;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuta l'opportunita' di adeguare i compensi a vacazione previsti
dalla  tariffa  per  le  prestazioni professionali dei periti agrari,
approvata con decreto ministeriale 15 maggio 1993, n. 372;
  Viste  le  proposte  avanzate  dal  Consiglio  nazionale dei periti
agrari nelle sedute del 24 ottobre 1992 e del 5 gennaio 1994;
  Visto  il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile
1997;
  Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  25 del decreto ministeriale 15 maggio 1993, n. 372,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  25  (Computo delle vacazioni). - 1. La vacazione corrisponde
ad  un  periodo  di  tempo  pari  ad  un'ora. Le frazioni di ora sono
calcolate per intero.
  2.   Nel  calcolo  delle  vacazioni  e'  compreso  anche  il  tempo
occorrente  per recarsi sul luogo e relativo ritorno nonche' il tempo
inutilizzato per cause non dipendenti dal professionista.
  3.  Il  numero  delle  vacazioni  giornaliere si intende fissato in
otto; le successive vengono compensate con l'aumento del 25%.
  4.  Il  compenso per ogni vacazione e' stabilito nella misura di L.
87.000.  Qualora l'incarico venga espletato in una sola vacazione, il
compenso e' di L. 103.000.
  5.  Le  vacazioni  per collaboratori ed ausiliari sono stabilite in
ragione di L. 55.000 ciascuna".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 3 settembre 1997
                                  Il Ministro di grazia e giustizia
                                               Flick
Il Ministro per le politiche agricole
               Pinto
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1997
  Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 274
          Avvertenza:
            Il  testo  della  nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale e' operato il rinvio. Resta invariato il valore
          e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.