MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 settembre 1997, n. 482 

  Regolamento recante  l'adeguamento dei compensi a  vacazione per le
prestazioni professionali dei periti industriali.
(GU n.12 del 16-1-1998)
 
 Vigente al: 31-1-1998  
 

                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           di concerto con
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                                  e
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge  12 marzo 1957, n. 146, contenente  la tariffa degli
onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali;
  Visto  l'articolo 3  della legge  7 marzo  1967, n.  118, il  quale
prevede  che  le   modifiche  alla  tariffa  degli   onorari  per  le
prestazioni  professionali dei  periti industriali  vengano stabilite
con decreto  del Ministro  di grazia  e giustizia  di concerto  con i
Ministri  dei  lavori  pubblici  e dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, su  proposta del  Consiglio del  collegio nazionale
dei periti industriali;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuta l'opportunita' di adeguare i compensi a vacazione previsti
dalla   tariffa  per   le   prestazioni   professionali  dei   periti
industriali;
  Viste  le  proposte avanzate  dal  Consiglio  nazionale dei  periti
industriali nelle sedute del 6 ottobre 1992 e del 17 febbraio 1994;
  Visto il parere espresso dal  C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile
1997;
  Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge  23 agosto 1988,
n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. I compensi a vacazione  previsti dall'articolo 39 della legge 12
marzo 1957,  n. 146,  come modificati da  ultimo dall'articolo  1 del
decreto  ministeriale  14  aprile  1987,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 21 maggio  1987, n. 116, sono variati e  fissati in ragione
di lire  87.000 per il perito  industriale e di lire  55.000 per ogni
aiutante di concetto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 3 settembre 1997
                  Il Ministro di grazia e giustizia
                                Flick
                   Il Ministro dei lavori pubblici
                                Costa
                      Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               Bersani
Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1997
  Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 282
          Avvertenza:
            Il  testo della  nota  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e'  sulle    pubblicazioni  ufficiali    della   Repubblica
          italiana,  approvato    con D.P.R.   28 dicembre 1985,   n.
          1092,   al solo  fine  di  facilitare  la  lettura    della
          disposizione  di  legge  alla quale e'  operato il  rinvio.
          Restano invariati   il   valore e    l'efficacia  dell'atto
          legislativo qui trascritto.