DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1998, n. 18 

  Regolamento   recante  ulteriori   modificazioni  al   decreto  del
Presidente  della Repubblica  30 dicembre  1992, n.  559, concernente
problemi  sanitari   e  di  polizia   in  materia  di   produzione  e
commercializzazione  di   carni  di  coniglio  e   di  selvaggina  di
allevamento,   in  attuazione   della   direttiva  91/495/CEE,   come
modificata dalla direttiva 94/65/CE.
(GU n.33 del 10-2-1998)
 
 Vigente al: 25-2-1998  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1992,
n. 559, recante regolamento di attuazione della direttiva 91/495/CEE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
364, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1992, n. 559;
  Vista la direttiva 94/65/CE del  Consiglio del 14 dicembre 1994, e,
in  particolare, l'articolo  17, paragrafo  2, che  apporta modifiche
alla direttiva 91/495/CEE;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 novembre 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro della sanita';
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. All'articolo  6 del decreto  del Presidente della  Repubblica 30
dicembre  1992, n.  559, come  integrato dal  decreto del  Presidente
della Repubblica  17 maggio 1996,  n. 364,  e' aggiunto, in  fine, il
seguente comma:
  "6-bis.  - Le  carni di  coniglio  e di  selvaggina di  allevamento
separate  meccanicamente possono  formare oggetto  di scambi  solo se
sono  state  sottoposte,  in  precedenza, a  un  trattamento  termico
conformemente  al decreto  legislativo 30  dicembre 1992,  n. 537,  e
successive modifiche,  nello stabilimento  di origine o  in qualsiasi
altro   stabilimento    designato   dall'unita'    sanitaria   locale
competente.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 12 gennaio 1998
                              SCALFARO
                         Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
                                        Bindi, Ministro della sanita'
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1998
  Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 9
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Per le direttive   CEE vengono forniti gli    estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).