DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1998, n. 18
Regolamento recante ulteriori modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, concernente problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento, in attuazione della direttiva 91/495/CEE, come modificata dalla direttiva 94/65/CE.(GU n.33 del 10-2-1998)
Vigente al: 25-2-1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, recante regolamento di attuazione della direttiva 91/495/CEE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 364, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559; Vista la direttiva 94/65/CE del Consiglio del 14 dicembre 1994, e, in particolare, l'articolo 17, paragrafo 2, che apporta modifiche alla direttiva 91/495/CEE; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 novembre 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita'; Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 364, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "6-bis. - Le carni di coniglio e di selvaggina di allevamento separate meccanicamente possono formare oggetto di scambi solo se sono state sottoposte, in precedenza, a un trattamento termico conformemente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche, nello stabilimento di origine o in qualsiasi altro stabilimento designato dall'unita' sanitaria locale competente.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 gennaio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1998 Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 9 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).