LEGGE 16 giugno 1998, n. 185 

  Interpretazione  autentica  della legge  30  aprile  1998, n.  122,
recante  differimento  di  termini   relativi  all'Autorita'  per  le
garanzie   nelle   comunicazioni   nonche'  norme   in   materia   di
programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive.
(GU n.139 del 17-6-1998)
 
 Vigente al: 2-7-1998  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il comma 13 dell'articolo 2  della legge 30 aprile 1998, n. 122,
va interpretato nel senso che le disposizioni dei commi da 1 a 11 del
medesimo articolo non  si applicano alle emittenti  televisive che si
rivolgono ad  un pubblico locale  e che non  fanno parte di  una rete
nazionale. Alle emittenti indicate nel comma 12 del medesimo articolo
non si applica, pertanto, la limitazione disposta dal comma 13.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 16 giugno 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Flick