DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1998, n. 263 

  Regolamento recante  modificazioni al decreto del  Presidente della
Repubblica  10  novembre  1997,  n.  445,  in  materia  di  efficacia
temporale delle  disposizioni relative allo scomputo  delle eccedenze
di versamento ed alla semplificazione degli adempimenti del sostituto
di imposta.
(GU n.181 del 5-8-1998)
 
 Vigente al: 20-8-1998  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602;
  Visto l'articolo  3, comma 137,  lettere e)  ed f), della  legge 23
dicembre 1996,  n. 662, che  autorizza il Governo  all'emanazione del
regolamento concernente  la disciplina dei versamenti  delle ritenute
alla  fonte  effettuati  in  eccedenza rispetto  alla  somma  dovuta,
consentendone lo  scomputo a  fronte dei  versamenti successivi  e la
semplificazione  degli   adempimenti  dei  sostituti   d'imposta  che
effettuano  ritenute alla  fonte  su redditi  di  lavoro autonomo  di
ammontare non significativo;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 445,  concernente lo scomputo  dei versamenti delle  ritenute alla
fonte effettuati in eccedenza a fronte dei versamenti successivi e la
semplificazione  degli   adempimenti  dei  sostituti   d'imposta  che
effettuano  ritenute alla  fonte  su redditi  di  lavoro autonomo  di
ammontare non significativo;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 1998;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                               E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo 3  del decreto  del Presidente  della Repubblica  10
novembre 1997, n. 445, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 3 (Efficacia temporale). -  1. Le disposizioni indicate negli
articoli  1 e  2  hanno  effetto a  decorrere  dal periodo  d'imposta
1998.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 8 luglio 1998
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1998
  Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 26
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.