LEGGE 3 agosto 1998, n. 296 

  Disposizioni  concernenti   gli  organismi  internazionali   e  gli
istituti italiani di cultura all'estero.
(GU n.193 del 20-8-1998)
 
 Vigente al: 4-9-1998  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Le  disposizioni di cui all'articolo  1, commi 40, 41,  42 e 43,
della legge 28 dicembre 1995, n.  549, non si applicano ai contributi
dello Stato in favore dell'Associazione internazionale di archeologia
classica, della  Societa' "Dante  Alighieri" con  sede a  Roma, della
"Maison de  l'Italie" di Parigi, dell'Associazione  "Villa Vigoni" di
Menaggio, del Collegio del Mondo Unito nell'Iniziativa centroeuropea,
dell'Istituto internazionale per  l'unificazione del diritto privato,
dell'Istituto   italolatino  americano,   degli   enti  a   carattere
internazionalistico  sottoposti alla  vigilanza  del Ministero  degli
affari  esteri,  dell'Istituto  italiano  per  l'Africa  e  l'Oriente
(IsIAO),  del Fondo  delle Nazioni  Unite per  l'infanzia (UNICEF)  e
dell'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla
criminalita'  e  la giustizia  (UNICRI)  nonche'  alle erogazioni  in
denaro  e   materiale  didattico   per  le  scuole   non  governative
all'estero,   per  le   istituzioni   scolastiche  ed   universitarie
straniere,   per  le   manifestazioni  socioculturali   degli  scambi
giovanili  in Italia  e all'estero,  per  i corsi  di formazione  per
docenti   di  lingua   italiana,  agli   enti  ed   associazioni  per
l'assistenza delle  collettivita' italiane  all'estero e  ai Comitati
degli italiani all'estero.
  2. Il comma 2 dell'articolo 1 della  legge 31 marzo 1998, n. 71, e'
abrogato.
  3. Gli istituti italiani di  cultura possono provvedere, nei limiti
delle  disponibilita' di  bilancio  relative  al loro  funzionamento,
all'organizzazione di  corsi di  lingua italiana avvalendosi,  per un
periodo di tempo  determinato, di personale in possesso  di laurea in
lettere con  votazione non inferiore  a 110/110, che abbia  una buona
conoscenza  di una  delle  principali lingue  straniere. Il  suddetto
personale e' reclutato con contratto  a termine, della durata massima
di un anno scolastico, rinnovabile  per un ulteriore anno scolastico,
stipulato  dal direttore  dell'Istituto  italiano di  cultura con  le
modalita' di  cui all'articolo 17,  comma 2, della legge  22 dicembre
1990, n. 401,  e tenuto conto della legge locale.  La retribuzione di
tale  personale non  puo' essere  inferiore a  quella corrisposta  al
personale docente supplente, di analoga qualifica, in servizio presso
le scuole  metropolitane in  Italia oppure,  ove piu'  favorevole, al
personale  docente  locale.  Il  reclutamento di  tale  personale  e'
effettuato  dagli istituti  italiani  di  cultura, mediante  appositi
avvisi  che   saranno  pubblicati  nella  Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica  italiana   e  inviati  alle  facola'   di  lettere  delle
universita'  italiane; gli  istituti  potranno  anche prevedere,  nei
limiti  delle  loro  disponibilita', la  pubblicazione  dei  medesimi
avvisi su  organi di stampa  nazionali. E' riconosciuto un  titolo di
preferenza  ai  laureati  che,  nello   Stato  in  cui  gli  istituti
interessati   operano,  svolgano   attivita'   di  dottorato   presso
universita' locali oppure svolgano attivita' di ricerca di comprovato
valore  scientifico  e  certificabile   da  istituto  o  dipartimento
universitario, centro di ricerca, biblioteca o archivio.
  4.  Il  personale  docente  delle   scuole  secondarie  di  cui  al
contingente previsto dall'articolo 639, commi  1 e 3, del testo unico
delle  disposizioni legislative  vigenti  in  materia di  istruzione,
relative alle  scuole di ogni  ordine e grado, approvato  con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.  297, puo' essere assegnato anche alle
istituzioni  culturali all'estero  per  l'insegnamento  nei corsi  di
lingua  italiana,  con  il  trattamento  economico  previsto  per  il
personale  docente  in  servizio presso  le  istituzioni  scolastiche
italiane all'estero. Puo' essere destinato alle istituzioni culturali
italiane   all'estero  il   personale   inserito  nelle   graduatorie
permanenti per  l'assegnazione alle istituzioni  scolastiche italiane
all'estero, compreso quello proveniente dai corsi di cui all'articolo
636 del citato testo unico,  approvato con decreto legislativo n. 297
del  1994,  formate ai  sensi  dell'articolo  5 dell'accordo  per  il
personale della scuola all'estero sottoscritto l'11 dicembre 1996.
  5. Il  numero 1) del terzo  comma dell'articolo 72 del  decreto del
Presidente della  Repubblica 26  ottobre 1972,  n. 633,  e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "1)  alle  sedi  ed  ai  rappresentanti  diplomatici  e  consolari,
compreso il personale tecnicoamministrativo, appartenenti a Stati che
in via di reciprocita' riconoscono  analoghi benefici alle sedi ed ai
rappresentanti diplomatici e consolari italiani;".
  6.  All'onere derivante  dall'attuazione del  comma 5,  valutato in
1.800  milioni  di lire  annue  a  decorrere  dal 1998,  si  provvede
mediante  corrispondente riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai
fini  del  bilancio   triennale  1998-2000,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale di base  di parte corrente "Fondo  speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica per  l'anno 1998,  allo scopo  parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  degli  affari
esteri. Il Ministro  del tesoro, del bilancio  e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 3 agosto 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Dini, Ministro degli affari esteri
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