MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 24 luglio 1998, n. 339 

  Regolamento recante modificazione ed integrazione al regolamento di
attuazione della  legge 26  luglio 1995,  n. 328,  sulla preselezione
informatica per l'ammissione  alle prove scritte del  concorso per la
nomina a notaio, adottato con  decreto ministeriale 24 febbraio 1997,
n. 74,  successivamente modificato con decreto  ministeriale 8 agosto
1997, n. 290.
(GU n.228 del 30-9-1998)
 
 Vigente al: 15-10-1998  
 

                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328, ed in particolare l'articolo
1, comma  6, il quale prevede  che mediante decreto del  Ministero di
grazia  e   giustizia  sono  adottate  le   norme  regolamentari  per
l'espletamento della preselezione informatica ai fini dell'immissione
alle prove scritte del concorso notarile;
  Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, con il quale
e'  stato  adottato  il  regolamento di  cui  sopra,  successivamente
modificato con decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 290;
  Ritenuto che detto regolamento  deve essere modificato ed integrato
al fine di  una piu' puntuale attuazione della legge  26 luglio 1995,
n. 328;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998;
  Vista la comunicazione  al Presidente del Consiglio  dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 con nota
22 luglio 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo 4,  comma 6,  del decreto  ministeriale 24  febbraio
1997, n. 74, e' sostituito dal seguente:
  "  6.  Il  sistema  tecnico  per  le  prove  di  preselezione  deve
assicurare  che  a  ciascun  candidato  sia  assegnato,  in  ciascuna
sessione  della stessa  prova,  un questionario  contenente un  egual
numero  di quesiti.  La  formulazione dei  questionari, in  relazione
all'archivio  informatico dei  quesiti esistente,  dovra' rispettare,
per ogni questionario, i seguenti criteri:
  a)  che siano  rappresentati  tutti i  raggruppamenti per  materie,
cosi' come identificati dalla commissione ministeriale per l'archivio
informatico dei  quesiti, in proporzione alla  rispettiva consistenza
numerica di  tali raggruppamenti; il calcolo  percentuale, rapportato
al  totale   delle  domande   da  assegnare,  dovra'   comportare  un
arrotondamento all'unita' superiore, per  frazioni superiori allo 0,5
ovvero all'unita' inferiore, per frazioni  pari o inferiori allo 0,5;
se in  virtu' di  tale arrotondamento si  dovesse ottenere  un numero
totale di domande superiore a quello dei quesiti da assegnare (35) si
ridurra'  di  un'unita'  il   numero,  come  sopra  proporzionalmente
individuato, dei  quesiti appartenenti al raggruppamento  per materia
numericamente piu' ridotto; se, al  contrario, si dovesse ottenere un
numero totale di domande inferiore  a quello dei quesiti da assegnare
(35)   si   aumentera'   di   un'unita'   il   numero,   come   sopra
proporzionalmente   individuato,   dei    quesiti   appartenenti   al
raggruppamento per materia numericamente piu' cospicuo;
  b) che  siano rappresentati  tutti i gradi  di difficolta',  di cui
all'articolo  3, in  proporzione alla  consistenza di  ciascuno degli
insiemi di quesiti  aventi il medesimo grado  di difficolta', tenendo
conto,   a   tal   fine,  dell'intero   archivio,   unitariamente   e
complessivamente    considerato,   indipendentemente    dai   singoli
raggruppamenti  per materie;  il calcolo  percentuale, rapportato  al
totale   delle   domande   da   assegnare,   dovra'   comportare   un
arrotondamento all'unita' superiore, per  frazioni superiori allo 0,5
ovvero all'unita' inferiore, per frazioni  pari o inferiori allo 0,5;
se in  virtu' di  tale arrotondamento si  dovesse ottenere  un numero
totale di domande superiore a quello dei quesiti da assegnare (35) si
ridurra'  di  un'unita'  il   numero,  come  sopra  proporzionalmente
individuato, dei quesiti aventi il  massimo grado di difficolta'; se,
al  contrario,  si  dovesse  ottenere un  numero  totale  di  domande
inferiore a  quello dei  quesiti da assegnare  (35) si  aumentera' di
un'unita' il  numero, come  sopra proporzionalmente  individuato, dei
quesiti aventi il minimo grado di difficolta'".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 24 luglio 1998
                                                   Il Ministro: Flick
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1998
  Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 336