LEGGE 28 settembre 1998, n. 337 

  Delega al  Governo per il  riordino della disciplina  relativa alla
riscossione.
(GU n.228 del 30-9-1998)
 
 Vigente al: 15-10-1998  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il Governo e' delegato ad  emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore   della  presente  legge,  uno   o  piu'  decreti
legislativi recanti  disposizioni volte al riordino  della disciplina
della  riscossione  e  del  rapporto  con i  concessionari  e  con  i
commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al
fine di  conseguire un miglioramento dei  risultati della riscossione
mediante ruolo e  di rendere piu' efficace  ed efficiente l'attivita'
dei  concessionari  e dei  commissari  stessi,  con l'osservanza  dei
seguenti principi e criteri direttivi:
  a)  affidamento,  mediante  procedure   ad  evidenza  pubblica,  ai
concessionari della  riscossione mediante  ruolo delle  entrate dello
Stato,  degli   enti  territoriali  e  degli   enti  pubblici,  anche
previdenziali, e  previsione della  facolta', per i  contribuenti, di
effettuare  il  versamento diretto  di  tali  entrate anche  mediante
delega ai concessionari stessi;
  b) possibilita',  per gli  enti diversi  dallo Stato  legittimati a
riscuotere tramite i concessionari e  per le societa' cui partecipino
i medesimi enti, di affidare  mediante procedure ad evidenza pubblica
agli stessi ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di
natura non tributaria;
  c)  eliminazione  dell'obbligo  del   non  riscosso  come  riscosso
gravante sui concessionari;
  d)  affidamento  in  concessione  del  servizio  di  riscossione  a
societa' per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad
almeno 5 miliardi di lire,  in possesso di adeguati requisiti tecnici
e finanziari e di affidabilita' ed aventi come oggetto lo svolgimento
di  tale servizio  e  di  compiti ad  esso  connessi o  complementari
indirizzati  anche  al  supporto  delle  attivita'  tributarie  e  di
gestione  patrimoniale degli  enti impositori  diversi dallo  Stato e
ridefinizione   delle  modalita'   di  determinazione   degli  ambiti
territoriali  delle concessioni,  con estensione  almeno provinciale,
secondo modalita'  che assicurino  il conseguimento  di miglioramenti
dell'efficienza e dell'efficacia della  funzione e la diminuzione dei
costi.  Resta comunque  fermo quanto  stabilito dall'articolo  53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  e)  previsione  di un  sistema  di  compensi collegati  alle  somme
iscritte a  ruolo effettivamente  riscosse, alla  tempestivita' della
riscossione  e  ai  costi  della  riscossione,  normalizzati  secondo
criteri  individuati  dal  Ministero   delle  finanze,  nonche'  alla
situazione socioeconomica  degli ambiti territoriali con  il rimborso
delle  spese effettivamente  sostenute  per la  riscossione di  somme
successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure
concorsuali;
  f)  revisione  delle  specie  dei  ruoli  e  semplificazione  della
procedura di formazione  degli stessi, ridefinendo gli  importi al di
sotto dei quali non si procede all'iscrizione a ruolo;
  g) previsione della possibilita' di versamento delle somme iscritte
a ruolo tramite  il sistema bancario, con o  senza domiciliazione dei
pagamenti  su  conto  corrente,  ovvero con  procedure  di  pagamento
automatizzate;
  h) snellimento  e razionalizzazione  delle procedure  di esecuzione
anche nel  rispetto del  principio della collaborazione  del debitore
all'esecuzione, secondo modalita' che prevedano, tra l'altro:
  1) la notifica di un unico atto con funzioni di avviso di pagamento
e di mora;
  2) adeguate forme  di tutela giurisdizionale per  la riscossione di
entrate non tributarie;
  3)  la preclusione  dell'espropriazione  immobiliare  per i  debiti
inferiori ad un determinato importo;
  4) gli  importi dei  crediti, congrui in  rapporto al  valore degli
immobili,  al  di sopra  dei  quali  si puo'  procedere  direttamente
all'espropriazione e al di sotto dei quali si provvede all'iscrizione
di ipoteca legale sul bene;
  5) la revisione e la  semplificazione delle procedure di vendita di
beni immobili e beni mobili registrati;
  6)  la  facolta', per  il  concessionario,  di non  procedere,  per
motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa
di  abitazione  del  debitore,   con  eventuale  utilizzazione  degli
istituti di vendite giudiziarie;
  7)  l'accesso  dei  concessionari,   con  le  opportune  cautele  e
garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria,
con   obbligo   di   utilizzazione   delle  stesse   ai   soli   fini
dell'espletamento delle procedure esecutive;
  8)   l'obbligo,  per   i  concessionari,   di  utilizzare   sistemi
informativi  collegati fra  loro  e  con quelli  dell'amministrazione
finanziaria  e  procedure  informatiche uniformi  per  l'espletamento
degli adempimenti amministrativocontabili contemplati dalla legge;
  9)  l'attribuzione  al  Consorzio   nazionale  obbligatorio  tra  i
concessionari  del servizio  di riscossione,  di cui  al decreto  del
Presidente della  Repubblica 28  gennaio 1988, n.  44, di  compiti di
natura informatica e telematica, nonche' di servizi di supporto volti
a  favorire la  nuova disciplina  della riscossione  ed a  conseguire
risultati di piu' efficiente ed economica gestione delle entrate;
  i) revisione delle  disposizioni in materia di  notifica degli atti
esattoriali, tenuto conto anche della normativa sulla tutela dei dati
personali di  cui alla legge 31  dicembre 1996, n. 675,  e successive
modificazioni;
  l)  revisione  delle  attuali  procedure  volte  al  riconoscimento
dell'inesigibilita' delle  somme iscritte a ruolo,  con previsione di
meccanismi di discarico automatico  e dell'effettuazione di controlli
effettivi;
  m) revisione delle procedure di  sgravio e rimborso di iscrizioni a
ruolo non dovute;
  n)  individuazione  di  procedure  che  consentano  la  definizione
automatica, per  i concessionari ed  i commissari governativi  che ne
facciano  richiesta, delle  domande di  rimborso e  di discarico  per
inesigibilita' presentate  dagli stessi  fino al  31 dicembre  1997 e
giacenti  presso  gli uffici  e  gli  enti  impositori e  non  ancora
esaminate,  per le  quote  di rimborso  non  superiori a  cinquecento
milioni di  lire, nonche' il  rimborso delle anticipazioni  in essere
effettuate  in virtu'  dell'obbligo del  non riscosso  come riscosso,
secondo percentuali non inferiori all'uno  per cento ne' superiori al
5 per cento correlate al rapporto fra l'ammontare delle anticipazioni
e  quello delle  domande di  rimborso presentate.  Il rimborso  sara'
effettuato, per  i crediti erariali, mediante  assegnazione di titoli
di Stato, in misura non superiore  a lire 4000 miliardi complessive e
a lire  1000 miliardi annue,  utilizzando le proiezioni per  gli anni
1999  e  2000  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'  previsionale di base di
parte  corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo;
  o)   revisione,  con   eventuale   modifica   della  normativa   di
contabilita' generale dello  Stato, dei criteri e  delle procedure di
contabilizzazione   e  quietanziamento   delle  somme   riscosse  dai
concessionari,  anche  con   previsione  dell'utilizzo  di  strumenti
informatici;
  p)   revisione  delle   sanzioni   amministrative   a  carico   dei
concessionari, anche  al fine  di potenziarne  l'efficacia deterrente
per le violazioni diverse dagli  omessi o tardivi versamenti, tenendo
conto anche dei tempi necessari  per l'adeguamento delle procedure ad
eventuali nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca
e decadenza  dalla concessione  per gli inadempimenti  di particolare
gravita', mantenendo  comunque ferma l'ipotesi di  decadenza prevista
dall'articolo 20,  comma 1,  lettera e),  del decreto  del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
  q) definizione, anche nell'ambito  dei processi di ristrutturazione
aziendale conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei decreti
legislativi emanati ai sensi della presente legge, di procedure volte
a:
  1) consentire lo svolgimento, previa adeguata formazione, di durata
non inferiore a trenta giorni lavorativi, delle funzioni di ufficiale
della   riscossione   da   parte   di   dipendenti   delle   societa'
concessionarie che abbiano un'anzianita'  di servizio non inferiore a
cinque anni;
  2) realizzare  misure di  sostegno del reddito  e dell'occupazione,
con le  modalita' di  cui all'articolo  2, comma  28, della  legge 23
dicembre 1996, n. 662, per il personale delle societa' concessionarie
della  riscossione, dell'associazione  nazionale di  categoria e  del
Consorzio nazionale obbligatorio tra  i concessionari del servizio di
riscossione  di cui  al decreto  del Presidente  della Repubblica  28
gennaio 1988, n. 44;
  3)  utilizzare, previo  accordo  tra le  parti, l'eventuale  avanzo
patrimoniale, al netto  delle riserve legali esistenti  alla data del
31 dicembre 1998, del Fondo di  previdenza di cui alla legge 2 aprile
1958, n. 377, e successive modificazioni;
  r)  previsione,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicita'  di
gestione, di misure dirette a favorire la continuita' del rapporto di
lavoro dei dipendenti delle societa' concessionarie della riscossione
dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, nel caso in cui,
alla scadenza delle  concessioni in atto, il  servizio di riscossione
venga  esercitato  direttamente dall'ente  locale  o  affidato ad  un
soggetto terzo;  a tal fine  dovra' prevedersi che il  nuovo soggetto
che esercita il servizio  di riscossione possa riconoscere priorita',
nelle  assunzioni di  personale  adibito alle  medesime attivita'  di
riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;
  s)  fissazione  di  un  termine  per  la  durata  dell'incarico  di
commissario governativo  provvisoriamente delegato  alla riscossione,
con  previsione di  rimborso  delle spese  di  gestione dallo  stesso
sostenute durante la gestione commissariale,  di norma entro i limiti
determinati per il precedente concessionario o commissario;
  t) previsione  della possibilita', per le  societa' concessionarie,
di esercitare  l'attivita' di  recupero crediti secondo  le ordinarie
procedure  civilistiche;  tali  attivita' dovranno  essere  svolte  e
contabilizzate  in  modo separato  da  quelle  della riscossione  dei
tributi,  senza  incidere  sul  regolare  svolgimento  dell'attivita'
primaria  di  riscossione  delle  entrate  dello  Stato,  degli  enti
territoriali e degli altri enti pubblici;
  u) coordinamento delle disposizioni  recate dai decreti legislativi
emanati ai  sensi della presente legge  con quelle di cui  ai decreti
legislativi emanati ai sensi dell'articolo  3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, in quanto applicabili;
  v)  applicazione della  disciplina recata  dai decreti  legislativi
emanati  ai  sensi della  presente  legge  ai rapporti  concessori  e
commissariali in atto per la  residua durata del periodo di gestione,
con  facolta', per  i concessionari  ed i  commissari, di  costituire
societa' per azioni di cui all'articolo  31, comma 1, lettera c), del
decreto del  Presidente della  Repubblica 28 gennaio  1988, n.  43, e
successive  modificazioni, attribuendo  a  tali  societa' i  rapporti
concessori in atto; previsione, per  i primi due anni successivi alla
data di entrata  in vigore dei decreti legislativi,  di un meccanismo
di  salvaguardia  del  risultato  economico  delle  singole  gestioni
dell'ultimo  biennio precedente,  tenendo conto  dei maggiori  ricavi
della  riscossione mediante  ruolo  e dei  minori  costi di  gestione
derivanti, entrambi,  dall'applicazione della nuova  disciplina della
riscossione,  anche  alla luce  dei  criteri  direttivi di  cui  alla
lettera  e); previsione,  per i  soggetti  cui sia  gia' affidato  in
concessione il servizio di riscossione, del termine di due anni dalla
data di entrata in vigore  dei decreti legislativi, per l'adeguamento
del capitale sociale alla misura prevista dalla lettera d).
  2.  Entro due  anni dalla  data di  entrata in  vigore dei  decreti
legislativi emanati ai sensi della presente legge, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi,  possono essere emanate, con uno
o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei
decreti stessi.
  3.  Sugli schemi  dei decreti  legislativi emanati  ai sensi  della
presente  legge  il Governo  acquisisce  il  parere delle  competenti
Commissioni parlamentari,  che devono esprimersi entro  trenta giorni
dalla data di trasmissione dei medesimi.
  4. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una
relazione dettagliata circa lo stato  del servizio di riscossione dei
tributi.
  5.   I   principi   generali  desumibili   dalla   presente   legge
costituiscono  norme fondamentali  di riforma  economicosociale della
Repubblica, quale  limite della  potesta' legislativa  primaria delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome.
  6.  Dall'esercizio della  delega legislativa  di cui  alla presente
legge non devono derivare maggiori  oneri a carico del bilancio dello
Stato.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 28 settembre 1998
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                     Ministri
                                  Ciampi,  Ministro  del tesoro,  del
                                     bilancio e  della programmazione
                                     economica
                                  Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Flick
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