DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 1998, n. 346 

  Disposizioni di carattere sanzionatorioamministrativo in attuazione
del regolamento CE  n. 2271/96 del Consiglio del 22  novembre 1996, a
norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
(GU n.236 del 9-10-1998)
 
 Vigente al: 24-10-1998  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n.  128,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria   1995-1997),   ed   in
particolare l'articolo 8, il quale prevede che il Governo e' delegato
ad  emanare  disposizioni  recanti  sanzioni  amministrative  per  la
violazione di regolamenti comunitari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2271/96 e l'azione comune 96/668 PESC,
del Consiglio del 22 novembre 1996, relativi  alla  protezione  degli
effetti  extraterritoriali   derivanti   dall'applicazione   di   una
normativa adottata da un Paese terzo,  a  dalle  azioni  su  di  essa
basate o da essa derivanti; 
  Visto  il  decreto   legislativo   24   febbraio   1997,   n.   89,
sull'esportazione dei beni a duplice uso; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro di grazia e  giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  del
commercio con l'estero e degli affari esteri; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                           S a n z i o n i 
  1. I soggetti indicati  dall'articolo  11  del  regolamento  CE  n.
2271/96  del  Consiglio  del  22  novembre  1996,  che  omettono   di
comunicare alla Commissione europea, direttamente o  per  il  tramite
del Ministero del commercio  con  l'estero,  nei  termini  e  con  le
modalita'  previste  dal  citato  regolamento  CE  n.   2271/96,   le
informazioni di cui all'articolo 2  del  regolamento  medesimo,  sono
puniti con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  lire  quindici
milioni a lire novanta milioni. 
  2. I soggetti di cui al comma 1,  i  quali,  senza  avere  ottenuto
l'autorizzazione  della  Commissione  europea,   non   osservano   le
disposizioni di cui all'articolo 5, primo paragrafo, del  regolamento
CE n. 2271/96, sono puniti con la sanzione amministrativa  pecuniaria
da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. 
  3. Le sanzioni di cui al presente  articolo  non  sono  applicabili
quando  le  operazioni  contestate  o  gli  accordi   successivamente
intervenuti in relazione  ai  beni  espropriati  siano  stati,  anche
implicitamente, autorizzati dalla Commissione europea. 
  4. Il Ministero del commercio con  l'estero,  accerta  l'osservanza
delle disposizioni previste dagli articoli 2 e 5 del  regolamento  CE
n. 2271/96 da parte dei soggetti di cui al comma 1 con  le  modalita'
di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1997, n. 89, ed irroga le  sanzioni  previste  dal  presente
articolo. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 26 agosto 1998 
                               SCALFARO 
                                      Prodi, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                          Flick, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                     Fantozzi, Ministro del commercio 
                                  con l'estero 
                                          Dini, Ministro degli affari 
                                  esteri 
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