Modifica al "Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonche' per l'uso di detti capi di vestiario" approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 febbraio 1990, n. 7/20/Leg. e modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 14-44/Leg. di data 6 agosto 1991.(GU n.15 del 11-4-1998)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 59 del 23 dicembre 1997) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visti gli articoli 8 n. 1, 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670, con cui e' stato approvato il Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto l'art. 86 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni con cui e' stato stabilito che a cura dell'Amministrazione deve essere fornito, secondo criteri e modalita' determinati con apposite norme regolamentari della Giunta provinciale, il necessario corredo al personale cui sia fatto obbligo di indossare l'uniforme o che per ragioni di servizio debba utilizzare particolari equipaggiamenti; Visto il proprio decreto n. 7/20/Leg. di data 28 febbraio 1990 avente per oggetto "Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonche' per l'uso di detti capi di vestiario"; Visto il proprio decreto n. 14/44/Leg. di data 6 agosto 1991 recante "Modifiche ed integrazioni al Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonche' per l'uso di detti capi di vestiario"; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 13342 del 21 novembre 1997 concernente l'approvazione di ulteriori modifiche al predetto Regolamento; Decreta: L'emanazione delle seguenti modifiche regolamentari: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'art. 3 del "Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonche' per l'uso di detti capi di vestiario" approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 febbraio 1990, n. 7/20/Leg. le parole "con contemporanea trasmissione di copia della richiesta medesima all'Assessore competente in materia di personale nonche' al Dirigente del Dipartimento competente in materia di personale" sono soppresse. 2. Al comma 2 dell'art. 3 del "Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonche' per l'uso di detti capi di vestiario" le parole "competente in materia di personale o, nel caso di parere contrario, previa decisione dell'Assessore competente in materia di personale" sono sostituite dalle seguenti "cui il Servizio richiedente appartiene". Il presente decreto sara' registrato alla Corte dei conti e pubblicato nel Bollettino ufliciale della Regione Trentino-Alto Adige. Trento, 24 novembre 1997 ANDREOTTI Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1997 Registro n. 4, foglio n. 154