REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1997, n. 47 

Autorizzazione  all'esercizio  provvisorio del bilancio di previsione
per l'anno 1998
(GU n.11 del 14-3-1998)

Titolo I
Disposizioni generali

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 66
                        del 24 dicembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  1.  Ai  sensi  dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale di
contabilita' 3 maggio 1978, n. 23, sono  autorizzati,  per  il  primo
trimestre  dell'anno finanziario 1998 l'accertamento e la riscossione
delle entrate, nonche' l'impegno e il  pagamento  delle  spese  sulla
base  delle  previsioni  del bilancio per l'anno 1997, limitatamente,
per quanto concerne le spese, ad  un  dodicesimo  dello  stanziamento
definitivo  di ciascun capitolo e con l'esclusione degli stanziamenti
la cui efficacia sia cessata con il 31 dicembre 1997.
  2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del  bilancio
per l'anno 1998 le autorizzazioni suddette sono date sulla base delle
previsioni di tale bilancio.
  3.  Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di
pagamento frazionati in dodicesimi, nonche' di  spese  finanziate  da
assegnazioni  statali  o  comunitarie  a destinazione vincolata - ivi
comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 1998,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, quinto  comma,  della  legge
regionale  3  maggio 1978, n. 23, come modificato con legge regionale
19 luglio 1979,  n.  35  -  la  gestione  dei  relativi  capitoli  e'
autorizzata senza la limitazione di cui al precedente primo comma.
  4.  Ai  fini  della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel
1998 in conto residui  passivi  propri,  nonche'  gli  impegni  ed  i
pagamenti  in  conto  residui  di  stanziamento,  non  sono parimenti
soggetti alla limitazione di cui allo stesso primo comma del presente
articolo.
  La presente legge e' dichiarata  urgente  ai  sensi  dell'art.  127
della  Costituzione  e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale
ed  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della   sua
pubblicazione.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
   Data a Perugia, addi' 16 dicembre 1997
                             BRACALENTE