Modifica all'art. 33 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)(GU n.21 del 29-5-1999)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 9 dicembre 1998) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica all'art. 33 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 1. All'art. 33 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come da ultimo modificato dall'art. 30 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il ricorso alla procedura negoziata, previo confronto concorrenziale tra almeno dieci imprese, e' comunque consentito per l'esecuzione di lavori pubblici qualora l'importo a base d'asta degli stessi sia inferiore a 300.000 ECU". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 23 novembre 1998 ANDREOTTI