REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 45 

Integrazioni all'articolo 3, comma 5 della legge  regionale  5  marzo
1997, n. 4
(GU n.21 del 30-5-1998)

    (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 1
                        del 10 gennaio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Alla  fine  del comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 4
marzo 1997, n. 4, sono aggiunte le seguenti  parole:  "e  Lega  delle
Autonomie Locali".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
  Data a Roma, addi' 12 dicembre 1997
                              BADALONI
  Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l'11 dicembre
1997.