REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 1998, n. 2 

Modifiche del  regolamento  di  esecuzione  relativo  all'ordinamento
delle guide alpine - guide sciatori
(GU n.25 del 27-6-1998)

                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 24 febbraio 1998)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
  Vista  la  deliberazione  della  giunta provinciale del 15 dicembre
1997, n. 6709.
 
                                Emana
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1. I commi 2 e 3 dell'art. 2 del regolamento di esecuzione relativo
all'ordinamento delle guide alpine  -  guide  sciatori,  emanato  con
decreto  del  Presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1993, n.
4, sono cosi' sostituiti:
  "(2) I corsi di prima formazione comprendono:
   a) un corso di teoria e di studio delle valanghe della  durata  di
14 giorni piu' due giorni di valutazione;
   b)  un  corso  di  soccorso  su  roccia  e  ghiaccio  della durata
complessiva di cinque giorni;
   c) un corso di alpinismo su roccia della durata di 14 giorni  piu'
cinque giorni di valutazione;
   d)  un  corso  di tecnica dello sci e di tecnica su ghiaccio della
durata complessiva di cinque giorni;
   e) un corso di scialpinismo della durata di 14 giorni piu'  cinque
giorni di valutazione;
   f)  un  corso  di  alpinismo su ghiaccio della durata di 14 giorni
piu' cinque giorni di valutazione.
  3. I corsi si sviluppano in un arco di due anni. Nel primo anno  si
svolgono  il  corso di teoria e di studio delle valanghe, il corso di
soccorso su roccia e  ghiaccio  nonche'  il  corso  di  alpinismo  su
roccia;  nel  secondo anno il corso di tecnica dello sci e di tecnica
su ghiaccio, il corso di scialpinismo e  il  corso  di  alpinismo  su
ghiaccio.  I  corsi  di  cui  al  comma  2  devono essere frequentati
seguendo l'ordine ivi indicato. I candidati possono essere ammessi al
corso successivo solamente  previa  valutazione  positiva  del  corso
precedente.    La mancata frequenza di un corso e' consentita solo in
caso di forza maggiore o per giustificati motivi.  La  documentazione
giustificativa  e'  inoltrata  all'ufficio  provinciale competente in
materia. Il rinvio giustificato della  frequenza  di  un  corso  puo'
avvenire  solo  per  una volta e solo fino allo svolgimento del primo
ciclo successivo di corsi di prima formazione".
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare.
   Bolzano, 19 gennaio 1998
                             DURNWALDER