Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento delle guide alpine - guide sciatori(GU n.25 del 27-6-1998)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 24 febbraio 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale del 15 dicembre 1997, n. 6709. Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. I commi 2 e 3 dell'art. 2 del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento delle guide alpine - guide sciatori, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4, sono cosi' sostituiti: "(2) I corsi di prima formazione comprendono: a) un corso di teoria e di studio delle valanghe della durata di 14 giorni piu' due giorni di valutazione; b) un corso di soccorso su roccia e ghiaccio della durata complessiva di cinque giorni; c) un corso di alpinismo su roccia della durata di 14 giorni piu' cinque giorni di valutazione; d) un corso di tecnica dello sci e di tecnica su ghiaccio della durata complessiva di cinque giorni; e) un corso di scialpinismo della durata di 14 giorni piu' cinque giorni di valutazione; f) un corso di alpinismo su ghiaccio della durata di 14 giorni piu' cinque giorni di valutazione. 3. I corsi si sviluppano in un arco di due anni. Nel primo anno si svolgono il corso di teoria e di studio delle valanghe, il corso di soccorso su roccia e ghiaccio nonche' il corso di alpinismo su roccia; nel secondo anno il corso di tecnica dello sci e di tecnica su ghiaccio, il corso di scialpinismo e il corso di alpinismo su ghiaccio. I corsi di cui al comma 2 devono essere frequentati seguendo l'ordine ivi indicato. I candidati possono essere ammessi al corso successivo solamente previa valutazione positiva del corso precedente. La mancata frequenza di un corso e' consentita solo in caso di forza maggiore o per giustificati motivi. La documentazione giustificativa e' inoltrata all'ufficio provinciale competente in materia. Il rinvio giustificato della frequenza di un corso puo' avvenire solo per una volta e solo fino allo svolgimento del primo ciclo successivo di corsi di prima formazione". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 19 gennaio 1998 DURNWALDER