REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1998, n. 6 

Modifica  della  legge  regionale  17  gennaio 1972, n. 1. Disciplina
dell'imposta sulle concessioni statali
(GU n.24 del 20-6-1998)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 28
                         del 31 marzo 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
         Modifica degli articoli 1 e 3 della legge regionale
                        17 gennaio 1972, n. 1
 
  1.  Il  secondo  comma dell'art. 1 della legge regionale 17 gennaio
1972, n. 1 da ultimo modificata con la  legge  regionale  15  gennaio
1985, n. 4, e' abrogato.
  2.  All'art.  3  della  legge  regionale  17  gennaio 1972, n. 1 e'
aggiunto il seguente secondo comma:
  "L'ammontare dell'imposta sulle concessioni demaniali marittime con
finalita' turistico-ricreative e'  determinato  dal  1  gennaio  1998
nella misura del cinque per cento del canone.".
  3.  Per  l'esercizio  finanziario  1998  non  si  applica l'imposta
regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1972, n.
1 come introdotta dal comma 2 del presente articolo.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
   Venezia, 27 marzo 1998
                                GALAN