Modifica della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1. Disciplina dell'imposta sulle concessioni statali(GU n.24 del 20-6-1998)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 28 del 31 marzo 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica degli articoli 1 e 3 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 da ultimo modificata con la legge regionale 15 gennaio 1985, n. 4, e' abrogato. 2. All'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 e' aggiunto il seguente secondo comma: "L'ammontare dell'imposta sulle concessioni demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative e' determinato dal 1 gennaio 1998 nella misura del cinque per cento del canone.". 3. Per l'esercizio finanziario 1998 non si applica l'imposta regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 come introdotta dal comma 2 del presente articolo. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 27 marzo 1998 GALAN