REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1998, n. 18 

Legge regionale 31 agosto 1994, n. 72 "Danni  causati  al  patrimonio
zootecnico  da  animali  predatori  o  da eventi meteorici. Delega di
funzioni e finanziamenti regionali". Modifiche ed integrazioni
(GU n.25 del 27-6-1998)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11
                         del 3 aprile 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Al  secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 31 agosto 1994,
n. 72 le parole "trascorsi 2 anni  dalla  pubblicazione  della  carta
stessa"   sono  sostituite  dalle  parole:  trascorsi  5  anni  dalla
pubblicazione della carta stessa.
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 26 marzo 1998
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  17
febbraio  1998  ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 20
marzo 1998.