Riutilizzo di risorse provenienti dalle contabilita' speciali di cui alle leggi 11 giugno 1962, n. 588 e 24 giugno 1974, n. 268(GU n.42 del 23-10-1999)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 7 dell'8 marzo 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. E' disposto il disimpegno delle somme che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino impegnate a carico degli stanziamenti dei titoli di spesa dei programmi esecutivi istituiti per l'attuazione delle leggi 11 giugno 1962, n. 588 e 24 giugno 1974, n. 268, qualora il provvedimento di impegno sia di data anteriore al 1 gennaio 1993, ad esclusione di quelle relative a "Fondi di riserva" o assimilati ed al Programma d'intervento per gli anni 1988-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991. 2. In conto delle contabilita' speciali di cui alle suddette leggi, le somme non impegnate, i recuperi e i rimborsi non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme disimpegnate ai sensi del comma 1, nonche', limitatamente alla contabilita' speciale di cui alla legge n. 588 del 1962, gli interessi attivi maturati a tutto il 31 dicembre 1998 sono utilizzati: a) relativamente alle somme provenienti dalla contabilita' di cui alla legge n. 588 del 1962, per impinguare il titolo di spesa 5.6.02, strumentazione operativa del quinto programma esecutivo; b) relativamente alle somme provenienti dalla contabilita' di cui al titolo I della legge n. 268 del 1974, a favore del programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 di cui alla medesima legge n. 268 del 1974, approvata dal CIPE il 12 marzo 1991, per: 1) una quota pari al 10 per cento, quale stanziamento integrativo del titolo di spesa 11.04.01/I, lettera a) - Funzionamento organi programmazione, studi e ricerche; 2) una quota pari al 5 per cento, quale integrazione degli stanziamenti del titolo di spesa 11.04.02/I - Fondo di riserva, tra le cui finalita' sono comprese quelle relative alla riproduzione delle somme disimpegnate sulle contabilita' speciali di cui al comma 1, per le quali sussista per l'amministrazione regionale l'obbligo di pagare; a decorrere dall'anno 1999, gli stanziamenti del medesimo titolo sono integrati con gli interessi attivi maturati sulla contabilita' speciale di cui alla legge n. 588 del 1962; 3) una quota pari al 45 per cento, quale stanziamento integrativo del titolo di spesa 11.01.02/I - Interventi per opere di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie; 4) una quota pari al 30 per cento, quale stanziamento integrativo del titolo di spesa 11.02.02/I - Contributi per l'occupazione; 5) una quota pari al 10 per cento, quale stanziamento integrativo del titolo di spesa 11.03.01/I - Imprenditorialita' giovanile nel settore turistico. 3. E' disposto, nell'anno 1999, l'ulteriore versamento alle entrate delle contabilita' speciali di cui alle leggi n. 588 del 1962 e n. 268 del 1974, rispettivamente, della somma di L. 1.265.996.301 e di L. 1.705.478.814 dai sottoelencati fondi di rotazione: a) L. 406.014.445 dal fondo per la concessione di prestiti di esercizio a medio termine alle industrie ai sensi dell'art. 31 della legge n. 588 del 1962 nella misura di L. 35.881.140 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna e di L. 370.133.305 da quello costituito presso la Banca CIS S.p.a.; b) L. 149.776.355 dal fondo per la concessione di prestiti agevolati a imprese artigiane ai sensi dell'art. 35 della legge n. 588 del 1962 nella misura di L. 113.588.832 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna e di L. 36.187.523 da quello costituito presso la Banca CIS S.p.a.; c) L. 710.205.501 dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera di cui alla legge n. 588 del 1962, costituito presso la Banca CIS S.p.a.; d) L. 1.536.644.893 dal fondo per la concessione di prestiti per acquisto scorte e mutui di cui alla legge n. 268 del 1974, costituito presso il Banco di Sardegna; e) L. 168.833.921 dal fondo per la riforma e il riassetto agro-pastorale di cui alla legge n. 268 del 1974, costituito presso la Banca di Sassari. 4. Le somme riversate di cui al comma 3 sono attribuite al titolo di spesa 11.04.02/I richiamato nel comma 2, lettera b), punto 2. 5. Con decreto dell'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio si provvede alle conseguenti variazioni nelle predette contabilita' speciali. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 26 febbraio 1999 PALOMBA