REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1998, n. 13 

Modifica dell'art. 7 della legge regionale  30  agosto  1993,  n.  41
"Norme  per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche  e  per
favorire la vita di relazione"
(GU n.30 del 1-8-1998)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 33
                         del 14 aprile 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
  Modifica dell'art. 7 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41
 
  1.  L'art.  7  della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 e' cosi'
sostituito:
  "Art.  7.  -  Oneri  di  urbanizzazione.  1.  Fino  alla   completa
attuazione  dei  piani di eliminazione delle barriere architettoniche
di cui all'art.  32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i
comuni riservano alla realizzazione di interventi per  l'eliminazione
delle barriere architettoniche almeno il dieci per cento dei proventi
annuali  derivanti dalle concessioni edilizie di cui all'art. 3 della
legge 28 gennaio 1977, n. 100 e dalle sanzioni in materia urbanistica
ed edilizia, ivi comprese le somme introitate ai sensi  dell'art.  37
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della legge regionale 27 giugno
1985, n.  61 e successive modifiche e integrazioni.".
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
   Venezia, 10 aprile 1998
                                GALAN