Modifica dell'art. 7 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione"(GU n.30 del 1-8-1998)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 33 del 14 aprile 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'art. 7 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 1. L'art. 7 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 e' cosi' sostituito: "Art. 7. - Oneri di urbanizzazione. 1. Fino alla completa attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i comuni riservano alla realizzazione di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche almeno il dieci per cento dei proventi annuali derivanti dalle concessioni edilizie di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 100 e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, ivi comprese le somme introitate ai sensi dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche e integrazioni.". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 10 aprile 1998 GALAN