REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1998, n. 9 

Disciplina  degli  adempimenti  regionali  per l'attuazione dell'art.
93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo  della  Comunita'  economica
europea
(GU n.35 del 12-9-1998)

                (Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 20 maggio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
       Notificazione all'Unione europea ai sensi dell'art. 93,
                    paragrafo 3 del Trattato CEE
 
  1.   In   ottemperanza  all'art.  93,  paragrafo  3,  del  Trattato
istitutivo della Comunita' economica  europea,  il  Presidente  della
Giunta   regionale,  tramite  la  Direzione  regionale  degli  affari
comunitari e rapporti esterni, ai sensi dell'art. 68-bis della  legge
regionale  1 marzo 1988, n. 7, come inserito dall'art. 29 della legge
regionale  28  agosto  1995,  n.  35,  provvede  alla  notifica  alla
Commissione  dell'Unione  europea  dei  progetti  di  legge diretti a
istituire o modificare aiuti alle imprese immediatamente dopo la loro
approvazione da parte della  competente  commissione  consiliare,  su
comunicazione del Presidente del Consiglio regionale.
  2.  I  progetti  di  legge  notificati sono iscritti all'ordine del
giorno del Consiglio regionale; essi sono  discussi  solo  a  seguito
della conclusione dell'esame della Commissione europea.
  3.  Qualora  il bilancio regionale, la legge finanziaria e le leggi
di assestamento e di variazione del bilancio contengano  disposizioni
concernenti   aiuti   soggette  all'obbligo  di  notificazione,  tali
disposizioni  sono  notificate  immediatamente  dopo   l'approvazione
finale  del  progetto  di  legge.  In tali casi e' inserita nel testo
legislativo apposita disposizione  con  la  quale  sono  sospesi  gli
effetti  delle  singole  disposizioni notificate sino al giorno della
pubblicazione nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  dell'avviso
dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea. Ad avvenuto
ricevimento  della  comunicazione di tale esito positivo, l'avviso e'
pubblicato tempestivamente.
  4. Gli emendamenti al testo di progetti  di  legge  gia'  approvati
dalle  competenti  commissioni consiliari, qualora concernenti regimi
di  aiuti,  sono   proposti   al   Consiglio   regionale   unitamente
all'espressa qualificazione dei medesimi quali aiuti. A seguito della
loro  approvazione,  tali emendamenti sono tempestivamente comunicati
al Presidente della Giunta regionale  dal  Presidente  del  Consiglio
regionale  ai fini della notifica. Conseguentemente, ad eccezione dei
casi di cui al comma 3, la votazione finale dei progetti di legge  e'
temporaneamente sospeso sino alla conclusione dell'esame comunitario.
  5.   I  disegni  di  legge  e  le  proposte  di  legge  concernenti
l'istituzione o la  modifica  di  regimi  di  aiuto  sono  sottoposti
all'esame  della  competente  Commissione  consiliare corredati delle
schede illustrative necessarie all'esame comunitario dei progetti  di
aiuto.
  6. I disegni di legge sono sottoposti all'approvazione della Giunta
regionale gia' corredati delle schede illustrative.
  7.  Le  schede  illustrative di cui al commi 5 e 6 sono compilate a
cura della Direzione regionale competente in materia.
  8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche agli
atti legislativi di cui al comma 3.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
   Trieste, 19 maggio 1998
 
                               CRUDER