REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1998, n. 12 

Legge regionale 3 novembre 1982, n. 29. Disposizioni in  ordine  alla
scadenza dei termini per la presentazione della domanda di indennita'
compensativa
(GU n.40 del 17-10-1998)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 35
                         del 10 aprile 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. La scadenza del 31 marzo di ogni anno, fissata all'art. 4, comma
5, della legge regionale 3 novembre 1982, n. 29, quale termine ultimo
per  la  presentazione  delle  domande di indennita' compensativa, e'
spostata al 31 maggio di ogni anno.
  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli  effetti
del  combinato  disposto  degli  articoli 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrera'  in  vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Puglia.
   Bari, 8 aprile 1998
 
                               DISTASO