Riformulazione dell'art. 87 della legge regionale 31 luglio 1996, n.60 (Artigianato)(GU n.48 del 12-12-1998)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 7 del 28 aprile 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 87 della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60 e', riformulato come segue: "La giunta regionale riconosce e concede, annualmente, alle Organizzazioni regionali delle confederazioni artigiane di categoria piu' rappresentative a struttura nazionale che siano operanti nella Regione ed abbiano proprie strutture ed uffici nel territorio delle quattro province abruzzesi specifici contributi nei limiti della disponibilita' di bilancio, in misura pari al 50% sulla base della rappresentanza conseguita nelle ultime elezioni per il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato, il rimanente 50% sulla base del numero degli associati, come certificato dal legale rappresentante dell'associazione, per il finanziamento di iniziative realizzate o comunque di attivita' svolte a fini di crescita professionale delle imprese artigiane e di potenziamento alle attivita' di produzione e di servizio del settore, in sintonia con le linee e/o programmi di attivita' regionali predisposti a favore dell'artigianato. I contributi sono liquidati, secondo criteri e modalita' determinati dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 27 marzo 1998 FALCONIO