REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1998, n. 20 

Riformulazione dell'art. 87 della legge  regionale  31  luglio  1996,
n.60 (Artigianato)
(GU n.48 del 12-12-1998)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 7
                         del 28 aprile 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art.  87  della  legge  regionale  31  luglio  1996,  n.  60  e',
riformulato come segue:
  "La  giunta  regionale  riconosce  e  concede,  annualmente,   alle
Organizzazioni  regionali delle confederazioni artigiane di categoria
piu' rappresentative a struttura nazionale che siano  operanti  nella
Regione  ed  abbiano proprie strutture ed uffici nel territorio delle
quattro province abruzzesi  specifici  contributi  nei  limiti  della
disponibilita'  di  bilancio,  in misura pari al 50% sulla base della
rappresentanza conseguita nelle ultime elezioni per il rinnovo  delle
commissioni  provinciali  per  l'artigianato,  il rimanente 50% sulla
base  del  numero  degli  associati,  come  certificato  dal   legale
rappresentante  dell'associazione, per il finanziamento di iniziative
realizzate  o  comunque  di  attivita'  svolte  a  fini  di  crescita
professionale   delle  imprese  artigiane  e  di  potenziamento  alle
attivita' di produzione e di servizio del settore, in sintonia con le
linee e/o programmi  di  attivita'  regionali  predisposti  a  favore
dell'artigianato.
  I   contributi   sono   liquidati,   secondo  criteri  e  modalita'
determinati dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 12 della legge
n. 241/1990".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, 27 marzo 1998
                              FALCONIO