Modifica alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 "Assicurazioni contro gli infortuni dei consiglieri regionali".(GU n.39 del 2-10-1999)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 28 aprile 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il comma 3, dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei consiglieri regionali) cosi' come modificata dalla legge regionale n. 4/1986, legge regionale n. 14/1994, legge regionale n. 69/1995 e' sostituito dal seguente: "L'indennita' in caso di morte, l'indennita' in caso di invalidita' permanente e l'indennita' giornaliera in caso di invalidita' temporanea sono stabilite dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 26 aprile 1999 GHIGO