REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1999, n. 9 

Modifica  alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 "Assicurazioni
contro gli infortuni dei consiglieri regionali".
(GU n.39 del 2-10-1999)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 17
                         del 28 aprile 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il  comma 3, dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1981, n.
57 (Assicurazione contro gli  infortuni  dei  consiglieri  regionali)
cosi'   come  modificata  dalla  legge  regionale  n.  4/1986,  legge
regionale n. 14/1994, legge regionale n. 69/1995  e'  sostituito  dal
seguente:
   "L'indennita'   in   caso   di  morte,  l'indennita'  in  caso  di
invalidita'  permanente  e  l'indennita'  giornaliera  in   caso   di
invalidita'  temporanea sono stabilite dall'ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Torino, 26 aprile 1999
                                GHIGO