REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1998, n. 18 

Disposizioni  riguardanti  la  non  applicazione  delle  tasse  sulle
concessioni regionali limitatamente ad alcune voci della tariffa
(GU n.43 del 7-11-1998)

  (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                      n. 91 del 1 luglio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
        Non applicazione di tasse sulle concessioni regionali
 
  1.  A  decorrere dal 1 gennaio 1999 non si applicano le tasse sulle
concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22  giugno  1991,
n.  230,  e  successive  modifiche e integrazioni, limitatamente alle
voci della tariffa elencate nell'Allegato A che e'  parte  integrante
della presente legge.
Allegato A
  Elenco   delle  voci  di  tariffa  delle  tasse  sulle  concessioni
regionali, di cui al D.Lgs. 22 giugno  1991,  n.  230,  e  successive
modifiche   ed   integrazioni,  per  le  quali  e'  prevista  la  non
applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1999.
  N. d'ordine indicazione degli atti soggetti a tassa:
   1) concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie;
   2) autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di
produzione e di smercio di acque minerali, naturali od artificiali;
   3) autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di  acque
gassate o di bibite analcoliche;
   4) autorizzazione all'apertura e all'esercizio di:
    a)    stabilimenti   termali-balneari,   di   cure   idropiniche,
idroterapiche, fisiche di ogni specie;
    b) gabinetti medici ed ambulatori in  genere  dove  si  applicano
anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia;
   5)  autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori,
case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza  ostetrica,
gabinetti  di  analisi  per  il  pubblico  a  scopo  di  accertamento
diagnostico, case o pensioni per gestanti;
   6) a) licenza per  la  pubblicita'  a  mezzo  della  stampa  e  in
qualsiasi  altro  modo,  concernente  ambulatori o case o istituti di
cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per
gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi ove si  praticano  cure
idropiniche, idroterapiche e fisioterapiche;
    b) licenza per la pubblicita' a mezzo della stampa o in qualsiasi
altro  modo,  concernente  i mezzi per la prevenzione e la cura delle
malattie, cure fisiche ed affini;
   7) autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e  vidimazione
annuale dei seguenti pubblici esercizi:
    1. strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive;
    2. esercizi per la somministrazione di alimenti;
    3. esercizi per la somministrazione di bevande;
   8)  autorizzazione  all'apertura  e  all'esercizio di rivendite di
latte;
   9) autorizzazione a produrre e mettere in commercio  crema,  panna
montata e analoghi, e yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi,
latte condensato e simili;
    10)  autorizzazione  per  la  produzione  e confezione a scopo di
vendita di estratti di origine  animale  o  vegetale  o  di  prodotti
affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti;
   11)  autorizzazione  per  la produzione a scopo di vendita, per la
preparazione per conto terzi o  per  la  distribuzione  per  consumo,
degli integratori e degli integratori medicati per mangimi;
   12)  autorizzazione  per  l'impianto  e la gestione di stazione di
fecondazione equina, pubblica o privata;
   13) autorizzazione per le  attivita'  relative  alla  fecondazione
artificiale degli animali rilasciate:
    a)  per  l'attivazione  e  l'esercizio di impianti destinati alla
suddetta fecondazione;
    b) per l'attivazione e l'esercizio dei sottocentri destinati alla
suddetta fecondazione;
   14) provvedimento  amministrativo  che  abilita  all'esercizio  di
un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie;
   19) autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi
a  generatore  autonomo  di energia elettrica, aventi caratteristiche
tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico;
   20) autorizzazione agli scarichi di  acque  di  rifiuto  in  acque
pubbliche,   o   comunque   con   esse   collegati,  rilasciata  agli
insediamenti diversi da quelli abitativi;
   21) autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura, nei tratti
di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di
importanza economica a norma delle vigenti leggi;
   22) 1. autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della  legge
21  marzo  1958,  n.  326,  per  l'apertura  e l'esercizio di uno dei
seguenti complessi  ricettivi  complementari  a  carattere  turistico
sociale:
    a) alberghi e ostelli per la gioventu';
    b) campeggi;
    c) villaggi turistici;
    d) case per ferie;
    e) altri allestimenti;
    f) autostelli.
    2.  autorizzazione  rilasciata  ai  titolari o gestori di uno dei
predetti complessi  ricettivi  complementari  per  la  nomina  di  un
proprio rappresentante;
   23) licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio;
   24)  deliberazione  relativa a fiere e mercati, giusta la legge 17
maggio 1866, n. 2933, e 19 maggio 1976, n. 398, nonche' l'art.    53,
n.  11,  del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato
con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche;
   24-bis) autorizzazione  per  l'esercizio  del  commercio  su  aree
pubbliche;
   25)  licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata
a motore;
   26) autorizzazione per impiantare vivai  di  piante,  stabilimenti
orticoli  e  stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi od
esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi;
   28) permesso per la  ricerca  di  sorgenti  di  acque  minerali  e
termali;
   29) autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti
di acque minerali e termali;
   30) decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della
concessione  per  la  coltivazione  di giacimenti di acque minerali e
termali;
   31)  autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di
acque minerali e termali e loro pertinenze e sulle cave e torbiere  e
le loro pertinenze;
   32)  concessione  per  la  coltivazione  di  giacimenti  di  acque
minerali e termali;
   33) concessione per la coltivazione di cave e torbiere data  dalla
regione  a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda
in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo;
   34) autorizzazione per introdursi  nei  fondi  altrui  allo  scopo
dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare
aerea privata - di interesse regionale;
   35)   concessione   della  costruzione  e  dell'esercizio  di  vie
funicolari aeree (funivie) - di interesse  regionale  -  in  servizio
pubblico, per trasporto di persone e di cose;
   36)  licenza  d'impianto  di  funicolari  aeree o teleferiche - di
interesse regionale - destinate  al  trasporto  di  prodotti  agrari,
minerali e forestali e di qualsiasi altra industria;
   37)  licenza  d'esercizio  di  funicolari aeree o teleferiche - di
interesse regionale - rilasciata nel caso contemplato dal terzo comma
dell'art. 14 del regio decreto 25 agosto  1908,  n.  829,  sostituito
dall'art.  38  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno
1955, n. 771, e cioe' quando la funicolare interessi  corsi  d'acqua,
strade, ferrovie ed altre opere pubbliche;
   38) concessione di filovie di interesse regionale;
   39)   concessione   per   l'impianto  e  l'esercizio  pubblico  di
slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune  senza
rotaia - di interesse regionale;
   40) concessione per servizi pubblici - di interesse regionale - di
autotrasporto  di  merci, rilasciata ai sensi dell'art. 7 della legge
20 giugno 1935, n. 1349, sostituito  dall'art.  60  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, nonche' dell'art.
14  della  legge 18 marzo 1968, n. 413, per ogni veicolo, comprese le
appendici, e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui  si  riferisce
la concessione
   41)  concessione,  tanto  provvisoria  che  definitiva, di servizi
pubblici automobilistici - di interesse regionale - per  viaggiatori,
bagagli  e  pacchi  agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata
che si effettuino ad itinerario fisso,  anche  se  abbiano  carattere
saltuario;
   42)  concessione  per  l'esercizio di servizi pubblici di linea di
navigazione interna per trasporto di  persone  e  di  cose  ai  sensi
dell'art.  225, primo comma, del codice della navigazione;
   43) concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione
interna  di  rimorchio  o  di  traino  con  mezzi meccanici, ai sensi
dell'art.  225, secondo comma, del codice della navigazione;
   44) autorizzazione  per  l'esercizio  di  servizi  di  navigazione
interna  di  trasporto,  di  rimorchio  o di traino, non compresi nei
numeri  precedenti,  ai  sensi  dell'art.  226   del   codice   della
navigazione;
   45)  autorizzazione  al  trasporto  ed  al  rimorchio  con  navi e
galleggianti, mediante annotazione apposta dall'Ufficio di iscrizione
sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'art. 227 del codice della
navigazione;
   46)  permesso  rilasciato per trasporto, ai sensi dell'art. 34 del
testo unico delle leggi sulle tasse  automobilistiche  approvato  con
decreto  del  Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per
effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori  linea  con  autobus
adibiti  ai  servizi  pubblici, regolarmente concessi od autorizzati,
aventi interesse regionale;
   47) iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di arti e
mestieri.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
   Bologna, 29 giugno 1998
                              LA FORGIA