Disposizioni riguardanti la non applicazione delle tasse sulle concessioni regionali limitatamente ad alcune voci della tariffa(GU n.43 del 7-11-1998)
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 91 del 1 luglio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Non applicazione di tasse sulle concessioni regionali 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 non si applicano le tasse sulle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle voci della tariffa elencate nell'Allegato A che e' parte integrante della presente legge. Allegato A Elenco delle voci di tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, di cui al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni, per le quali e' prevista la non applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1999. N. d'ordine indicazione degli atti soggetti a tassa: 1) concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie; 2) autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali od artificiali; 3) autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche; 4) autorizzazione all'apertura e all'esercizio di: a) stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie; b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia; 5) autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti; 6) a) licenza per la pubblicita' a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi ove si praticano cure idropiniche, idroterapiche e fisioterapiche; b) licenza per la pubblicita' a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini; 7) autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi: 1. strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive; 2. esercizi per la somministrazione di alimenti; 3. esercizi per la somministrazione di bevande; 8) autorizzazione all'apertura e all'esercizio di rivendite di latte; 9) autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, e yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili; 10) autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti; 11) autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli integratori medicati per mangimi; 12) autorizzazione per l'impianto e la gestione di stazione di fecondazione equina, pubblica o privata; 13) autorizzazione per le attivita' relative alla fecondazione artificiale degli animali rilasciate: a) per l'attivazione e l'esercizio di impianti destinati alla suddetta fecondazione; b) per l'attivazione e l'esercizio dei sottocentri destinati alla suddetta fecondazione; 14) provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie; 19) autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica, aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico; 20) autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi; 21) autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura, nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle vigenti leggi; 22) 1. autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale: a) alberghi e ostelli per la gioventu'; b) campeggi; c) villaggi turistici; d) case per ferie; e) altri allestimenti; f) autostelli. 2. autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante; 23) licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio; 24) deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta la legge 17 maggio 1866, n. 2933, e 19 maggio 1976, n. 398, nonche' l'art. 53, n. 11, del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche; 24-bis) autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche; 25) licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore; 26) autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi; 28) permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali; 29) autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali; 30) decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali; 31) autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze e sulle cave e torbiere e le loro pertinenze; 32) concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali; 33) concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo; 34) autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata - di interesse regionale; 35) concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) - di interesse regionale - in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose; 36) licenza d'impianto di funicolari aeree o teleferiche - di interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria; 37) licenza d'esercizio di funicolari aeree o teleferiche - di interesse regionale - rilasciata nel caso contemplato dal terzo comma dell'art. 14 del regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, e cioe' quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche; 38) concessione di filovie di interesse regionale; 39) concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia - di interesse regionale; 40) concessione per servizi pubblici - di interesse regionale - di autotrasporto di merci, rilasciata ai sensi dell'art. 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituito dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, nonche' dell'art. 14 della legge 18 marzo 1968, n. 413, per ogni veicolo, comprese le appendici, e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce la concessione 41) concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario; 42) concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linea di navigazione interna per trasporto di persone e di cose ai sensi dell'art. 225, primo comma, del codice della navigazione; 43) concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell'art. 225, secondo comma, del codice della navigazione; 44) autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto, di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 del codice della navigazione; 45) autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'Ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'art. 227 del codice della navigazione; 46) permesso rilasciato per trasporto, ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolarmente concessi od autorizzati, aventi interesse regionale; 47) iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di arti e mestieri. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 29 giugno 1998 LA FORGIA