Modifica dell'art. 34 della Legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 concernente "Recepimento decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni(GU n.43 del 7-11-1998)
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 19 giugno 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 3 dell'art. 34 della Legge regionale 81/1994 e' sostituito dal seguente: "Il numero massimo dei dirigenti che possono essere incaricati di funzioni di cui all'art. 13 comma 3 lettera b), e' pari a 119 unita' delle quali 19 assegnate al Consiglio Regionale. La ripartizione delle restanti unita' fra le altre strutture regionali e' determinata dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 9 giugno 1998 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 5 maggio 1998 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 4 giugno 1998.