REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1998, n. 30 

Modifica  dell'art.  34  della Legge regionale 7 novembre 1994, n. 81
concernente "Recepimento decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.   29
e successive modificazioni e integrazioni
(GU n.43 del 7-11-1998)

  (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22
                         del 19 giugno 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il comma  3  dell'art.  34  della  Legge  regionale  81/1994  e'
sostituito dal seguente:
   "Il  numero massimo dei dirigenti che possono essere incaricati di
funzioni di cui all'art. 13 comma 3 lettera b), e' pari a 119  unita'
delle  quali  19  assegnate  al  Consiglio Regionale. La ripartizione
delle restanti unita' fra le altre strutture regionali e' determinata
dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art.  28  dello
Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
   Firenze, 9 giugno 1998
                                CHITI
  La  presente  legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 5
maggio 1998 ed e' stata vistata dal  Commissario  del  Governo  il  4
giugno 1998.