REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1998, n. 21 

Disposizioni transitorie urgenti per il Parco regionale  naturale  di
Montemarcello-Magra
(GU n.40 del 17-10-1998)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8
                         del 1 luglio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Sino alla data di entrata in vigore del Piano dell'area protetta
ai sensi degli articoli 17 e 18 della  legge  regionale  22  febbraio
1995  n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni
e integrazioni, nel Parco naturale regionale Magra-Montemarcello, per
le aree interessate dal Piano Territoriale del Parco  fluviale  della
Magra approvato con deliberazione del consiglio regionale 14 dicembre
1988,  n.  151  ai sensi della legge regionale 19 novembre 1982 n. 43
(istituzione del  parco  fluviale  della  Magra),  e'  consentita  la
permanenza:
   a)  delle  attivita'  turistico-ricreative  nonche'  di  quelle di
servizio alla nautica da diporto assentite  dall'autorita'  demaniale
mediante  rilascio  della  pertinente  concessione prima dell'8 marzo
1989, data di entrata in vigore  del  Piano  Territoriale  del  Parco
fluviale della Magra;
   b)   dei  banchinamenti  esistenti  eventualmente  attrezzati  con
ormeggi  anche  se  realizzati  e  gestiti  da  privati  nelle   zone
classificate   P.A.   -  Pubblica  Attrezzata  e  R.V.  -  Ripristino
Vegetazionale e disciplinate rispettivamente dagli articoli 16  e  27
delle  norme  di attuazione del Piano Territoriale del Parco fluviale
della Magra, adiacenti all'alveo e collocate al di sotto  del  limite
della  navigabilita'  a  motore previsto dall'articolo 30 delle norme
stesse, assentite dall'Autorita' demaniale  mediante  rilascio  della
pertinente concessione prima dell'8 marzo 1989.
  2.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 si applicano esclusivamente
ove siano garantiti:
   a) l'accesso e la fruizione pubblica delle sponde, con particolare
riferimento alle previsioni del programma pluriennale  di  intervento
accessibilita' e percorsi pubblici e relativi stralci triennali;
   b)     il     soddisfacimento     delle     specifiche    esigenze
nautico-diportistiche espresse dai residenti nei comuni interessati.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai  territori
con  destinazione P.A. - Pubblica Attrezzata che nel corso dell'anno,
durante i periodi di secca, non siano lambiti dall'acqua.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Liguria.
    Genova, 17 giugno 1998
                                MORI