Misure straordinarie ed urgenti per il personale dipendente della Casa di cura "Villa delle Rose" (di proprieta' della Intermedical, societa' di gestione finanziaria S.r.l.)(GU n.5 del 30-1-1999)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 12 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Articolo unico 1. Il personale dipendente dalla Casa di cura "Villa delle Rose" (di proprieta' dell'Intermedical, societa' di gestione finanziaria S.r.l.), licenziato a seguito della intervenuta cessazione del rapporto convenzionale intercorrente tra tale struttura e il Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni e modificazioni, puo' fare richiesta, entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Presidente della Giunta regionale di assunzione presso le Aziende sanitarie della Toscana. 2. L'assunzione avverra' nel rispetto dei principi desumibili dall'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'art. 39, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. Il personale di cui al comma 1 verra' assunto presso le Aziende Sanitarie della Regione Toscana in conformita' ai principi in materia recati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, tramite procedure selettive per l'accertamento dell'idoneita' da effettuarsi secondo modalita' definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. 4. Sono ammessi alla selezione, secondo i criteri stabiliti nella delibera di cui al comma 3, i soggetti con anzianita' lavorativa continuativa di almeno tre anni in attivita' corrispondenti o analoghe a quelle del profilo professionale cui si riferisce la domanda e che, alla data di presentazione di quest'ultima, siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai rispettivi profili. 5. Il personale giudicato idoneo, ai sensi del comma 3, viene inserito in un unico elenco suddiviso in graduatorie per ciascun profilo professionale ed assunto dalle singole Aziende Sanitarie sulla base delle modalita' indicate nella deliberazione di cui al comma 3 medesimo. 6. Il personale assunto dovra' espletare il periodo di prova ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 3 agosto 1998 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 1 luglio 1998 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 27 luglio 1998.