REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1998, n. 48 

Misure straordinarie ed urgenti per  il  personale  dipendente  della
Casa  di  cura  "Villa delle Rose" (di proprieta' della Intermedical,
societa' di gestione finanziaria S.r.l.)
(GU n.5 del 30-1-1999)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29
                         del 12 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  1. Il personale dipendente dalla Casa di cura  "Villa  delle  Rose"
(di  proprieta'  dell'Intermedical,  societa' di gestione finanziaria
S.r.l.),  licenziato  a  seguito  della  intervenuta  cessazione  del
rapporto convenzionale intercorrente tra tale struttura e il Servizio
sanitario  regionale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni e modificazioni, puo'
fare richiesta, entro e non oltre due mesi dalla data di  entrata  in
vigore  della presente legge, al Presidente della Giunta regionale di
assunzione presso le Aziende sanitarie della Toscana.
  2. L'assunzione  avverra'  nel  rispetto  dei  principi  desumibili
dall'art.    1,  comma  9,  della  legge  28  dicembre 1995, n. 549 e
dall'art. 39, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  3. Il personale di cui al comma 1 verra' assunto presso le  Aziende
Sanitarie della Regione Toscana in conformita' ai principi in materia
recati  dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484 e dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, tramite  procedure
selettive  per  l'accertamento  dell'idoneita' da effettuarsi secondo
modalita' definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
  4. Sono ammessi alla selezione, secondo i criteri  stabiliti  nella
delibera  di  cui  al  comma  3, i soggetti con anzianita' lavorativa
continuativa  di  almeno  tre  anni  in  attivita'  corrispondenti  o
analoghe  a  quelle  del  profilo  professionale  cui si riferisce la
domanda e che, alla data di presentazione di quest'ultima,  siano  in
possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai rispettivi profili.
  5.  Il  personale  giudicato  idoneo,  ai  sensi del comma 3, viene
inserito in un unico elenco  suddiviso  in  graduatorie  per  ciascun
profilo  professionale  ed  assunto  dalle  singole Aziende Sanitarie
sulla base delle modalita' indicate nella  deliberazione  di  cui  al
comma 3 medesimo.
  6.  Il  personale  assunto  dovra' espletare il periodo di prova ai
sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 3 agosto 1998
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale  il  1
luglio  1998  ed  e'  stata vistata dal Commissario del Governo il 27
luglio 1998.