REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 giugno 1998, n. 1385 

Ulteriore  modifica  al  regolamento  di   esecuzione   della   legge
provinciale  12 dicembre 1978, n. 60 di cui al decreto del Presidente
della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e  successive
modifiche ed integrazioni
(GU n.8 del 20-2-1999)

                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 18 agosto 1998)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista la legge provinciale 12 dicembre 1978,  n.  60  e  successive
modifiche  ed  integrazioni  concernente "Norme per l'esercizio della
pesca nella provincia di Trento";
  Visto il  regolamento  di  esecuzione  alla  legge  provinciale  12
dicembre  1978,  n.  60,  approvato  con decreto del Presidente della
giunta provinciale  3  dicembre  1979,  n.  22-18/Leg.  e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  deliberazione della giunta provinciale di data 29 maggio
1998, n. 6099 concernente l'approvazione di  ulteriori  modifiche  al
citato regolamento;
 
                              Decreta:
 
di  apportare  al  regolamento  della pesca approvato con decreto del
Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg.  e
successivamente modificato con decreto del  Presidente  della  giunta
provinciale  26 maggio 1980, n. 6-27/Leg., con decreto del Presidente
della giunta provinciale 25 maggio 1983, n.  8-90/Leg.,  decreto  del
Presidente  della  giunta provinciale 8 marzo 1988, n. 3-58/Leg., con
decreto del Presidente della giunta provinciale 16  agosto  1990,  n.
14-27/Leg.,  con  decreto  del Presidente della giunta provinciale 12
febbraio 1991, n. 4-34/Leg., con decreto del Presidente della  giunta
provinciale  5  maggio 1993, n. 8-87/Leg., con decreto del Presidente
della giunta provinciale 28  dicembre  1993,  n.  26-105/Leg.  e  con
decreto del Presidente della giunta provinciale 19 settembre 1997, n.
20-64/Leg.  le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni.
  L'art. 16 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 16. (Misure e divieti di pesca). - Valgono le misure minime e
i  periodi  di  divieto  di  pesca  stabiliti nell'allegato elenco C.
Quale sola eccezione ai limiti temporali di cui alla  citata  tabella
C,  e'  consentita  la  pesca del temolo nel mese di ottobre, in zone
individuate dagli acquicoltori, sia in qualita' di  titolari  che  di
concessionari   del   diritto  di  pesca  su  acque  pubbliche  della
provincia, previa acquisizione del  parere  favorevole  del  servizio
faunistico, esclusivamente alle seguenti condizioni:
   a)  tutti  i  giorni della settimana con esclusione del martedi' e
venerdi';
   b) fino ad un massimo di tre catture al giorno per pescatore;
   c) uso della mosca secca, o con coda di topo, o con  galleggiante,
con un solo artificiale senza ardiglione.
  In  presenza  di  particolari  fattori  ambientali o cause di forza
maggiore, l'ufficio competente, sentito il comitato della pesca, puo'
autorizzare l'acquicoltore a ridurre le misure minime o i periodi  di
divieto in vigore".
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e avra' efficacia a partire dal giorno successivo  alla
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo
osservare.
ANDREOTTI
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1998
Registro n. 1, foglio n. 8