Ulteriore modifica al regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive modifiche ed integrazioni(GU n.8 del 20-2-1999)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 18 agosto 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento"; Visto il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive modifiche ed integrazioni; Vista la deliberazione della giunta provinciale di data 29 maggio 1998, n. 6099 concernente l'approvazione di ulteriori modifiche al citato regolamento; Decreta: di apportare al regolamento della pesca approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successivamente modificato con decreto del Presidente della giunta provinciale 26 maggio 1980, n. 6-27/Leg., con decreto del Presidente della giunta provinciale 25 maggio 1983, n. 8-90/Leg., decreto del Presidente della giunta provinciale 8 marzo 1988, n. 3-58/Leg., con decreto del Presidente della giunta provinciale 16 agosto 1990, n. 14-27/Leg., con decreto del Presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1991, n. 4-34/Leg., con decreto del Presidente della giunta provinciale 5 maggio 1993, n. 8-87/Leg., con decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1993, n. 26-105/Leg. e con decreto del Presidente della giunta provinciale 19 settembre 1997, n. 20-64/Leg. le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni. L'art. 16 e' sostituito dal seguente: "Art. 16. (Misure e divieti di pesca). - Valgono le misure minime e i periodi di divieto di pesca stabiliti nell'allegato elenco C. Quale sola eccezione ai limiti temporali di cui alla citata tabella C, e' consentita la pesca del temolo nel mese di ottobre, in zone individuate dagli acquicoltori, sia in qualita' di titolari che di concessionari del diritto di pesca su acque pubbliche della provincia, previa acquisizione del parere favorevole del servizio faunistico, esclusivamente alle seguenti condizioni: a) tutti i giorni della settimana con esclusione del martedi' e venerdi'; b) fino ad un massimo di tre catture al giorno per pescatore; c) uso della mosca secca, o con coda di topo, o con galleggiante, con un solo artificiale senza ardiglione. In presenza di particolari fattori ambientali o cause di forza maggiore, l'ufficio competente, sentito il comitato della pesca, puo' autorizzare l'acquicoltore a ridurre le misure minime o i periodi di divieto in vigore". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avra' efficacia a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ANDREOTTI Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1998 Registro n. 1, foglio n. 8