REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 luglio 1998, n. 1587 

Legge  provinciale  21  marzo  1977, n. 13. Articolo 47. Modifica del
regolamento di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale
n. 11-64/Leg. di data 17 luglio1992
(GU n.8 del 20-2-1999)

                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 18 agosto 1998)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Visto il proprio precedente decreto n. 11-64/Leg. di data 17 luglio
1992 con il quale e' stato approvato il nuovo regolamento contenente:
   a) le norme concernenti il nuovo contratto  -  tipo  regolante  il
rapporto   di   lavoro   del  personale  delle  scuole  dell'infanzia
equiparate;
   b) le norme  concernenti  l'assunzione  del  personale  insegnante
presso  le  scuole dell'infanzia equiparate ove si trovino a prestare
servizio insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose;
  Visti i propri precedenti decreti n. 5-84/Leg.  di  data  11  marzo
1993;  n.  14-93/Leg. di data 5 agosto 1993; n. 14-12/Leg. di data 24
ottobre 1994, nonche' il decreto n. 7-51/Leg. di data 9 giugno  1997,
con  i  quali  sono  state apportate parziali modifiche al decreto n.
11-64/Leg. di data 17 luglio 1992;
  Vista la deliberazione della giunta provinciale n.  49  di  data  3
luglio  1998,  con  la quale vengono apportate ulteriori modifiche al
citato regolamento;
  visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n.  670
di data 31 agosto 1972;
 
                              Decreta:
 
di  apportare  al proprio precedente decreto n. 11-64/Leg. di data 17
luglio 1992, come modificato dai decreti  n.  5-84/Leg.  di  data  11
marzo  1993;  n.  14-93/Leg. di data 5 agosto 1993; n. 14-12/Leg.  di
data 24 ottobre 1994 e n. 7-51/Leg. di data 9 giugno 1997 le seguenti
ulteriori modifiche, secondo quanto di seguito indicato:
  1) la rubrica del Titolo II del decreto del Presidente della giunta
provinciale n. 11-64/Leg. di data 17 luglio 1992, e' sostituita dalla
seguente: "Norme per l'assunzione e la conservazione  del  posto  del
personale  insegnante  presso  le  scuole equiparate ove si trovino a
prestare servizio insegnanti appartenenti ad ordini  o  congregazioni
religiose";
  2)   dopo  l'art.  51  del  decreto  del  Presidente  della  giunta
provinciale n. 11-64/Leg. di data 17  luglio  1992,  e'  inserito  il
seguente art.  51-bis:
  "Art.  51-bis.  (Norme  per la conservazione del posto al personale
insegnante appartenente ad ordini o congregazioni  religiose).  -  1.
Qualora  la riduzione del numero di sezioni o la mancata conferma del
personale insegnante supplementare a tempo indeterminato  di  cui  al
precedente  art. 7 comportino la cessazione del rapporto di lavoro di
insegnanti appartenenti a ordini o  congregazioni  religiose,  questi
hanno  titolo  alla  conservazione del posto, secondo quanto previsto
dal presente articolo.
  2. Al personale di cui  al  comma  1  spetta  la  precedenza  nelle
assunzioni rispetto al restante personale insegnante con contratto di
lavoro  a  tempo  indeterminato  di  cui  alla lettera a) del comma 5
dell'art.  30 del testo unico.
  3. Al personale medesimo e' comunque  assicurata  la  conservazione
del  posto  in  soprannumero presso la scuola ove presta servizio nel
caso in cui non siano disponibili o fino  a  quando  non  si  rendano
disponibili   nel   corso   dell'anno   scolastico   posti   a  tempo
indeterminato in altre scuole equiparate dello stesso  comune  ovvero
di  altro  comune il cui capoluogo disti non piu' di venti chilometri
da quello dove ha sede  la  scuola.  Tali  limiti  non  si  applicano
qualora  si  tratti  di personale insegnante in servizio nelle scuole
con almeno tre sezioni.
  4. La conservazione del posto in soprannumero e' assicurata,  salvo
riassorbimento  in  caso  di  vacanza  di posto sopravvenuta, fino al
verificarsi della disponibilita' di posto ai  sensi  del  comma  3  e
comunque  non  oltre  il  raggiungimento  dei requisiti minimi per il
diritto a pensione.
  5. Il personale cui viene conservato il posto  in  soprannumero  e'
comunque  tenuto, per il periodo in cui tale beneficio e' assicurato,
a svolgere presso la scuola ove presta servizio le eventuali funzioni
di  insegnante  supplementare,  di  prolungamento  dell'orario  o  di
svolgimento  delle supplenze, nonche', in mancanza di tali attivita',
di ogni altro compito connesso  con  le  sue  mansioni  che  gli  sia
affidato   dall'ente   gestore  per  il  migliore  e  piu'  economico
funzionamento della scuola.
  6. Le norme di cui al presente articolo si  applicano  con  effetto
dall'anno  scolastico  1998/1999, in qualsiasi data si sia verificata
la perdita del posto, al personale di cui al comma 1 dipendente dalle
scuole  equiparate  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
provinciale 8 settembre 1997, n. 13.
  Il  presente  decreto  entrera' in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                              ANDREOTTI
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1998
Registro n. 1, foglio n. 9