Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 ottobre 1995, n. 126 (Istituzione del difensore civico regionale)(GU n.3 del 16-1-1999)
Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 30 giugno 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Alla legge regionale 20 ottobre 1995, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: Al primo comma dell'art. 2 le parole da "... dell'attivita' amministrativa" fino a "... dell'Amministrazione regionale" sono cosi' sostituite: " ... dell'attivita' amministrativa. Egli interviene nei casi di omissioni, ritardi illegittimita' o irregolarita' riscontrati in atti e comportamenti: a) delle unita' organizzative dell'Amministrazione regionale". La lettera a) del 2 comma dell'art. 2 e' cosi' sostituita: "a) inviare segnalazioni qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, riscontri i casi previsti al comma 1;". il 6 comma dell'art. 5 e' sostituito dai seguenti: "6. Qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, il difensore civico venga a conoscenza di fatti: che possono costituire reato, ne fa rapporto all'autorita' giudiziaria; che possono comportare responsabilita' contabile o amministrativa, li segnala alla Procura della Corte dei conti. 7. Dell'avvenuta denuncia deve essere tempestivamente informato il Presidente della Giunta regionale o il Presidente del consiglio regionale a seconda che l'oggetto della denuncia investa le strutture dell'una o dell'altra istituzione". All'art. 7 sono aggiunti i seguenti commi: "2. Il Consiglio regionale, su proposta del difensore civico, puo' stipulare con comuni e province in cui operi un difensore civico locale, apposite convenzioni che prevedano forme di coordinamento ovvero di esercizio unitario della difesa civica, senza distinzione tra sfera di funzioni proprie e sfere di funzioni delegate o attribuite dell'ente locale. 3. Nei comuni e nelle province sprovvisti di difensore civico, la convenzione di cui al comma precedente puo' consentire al difensore civico regionale di intervenire anche nelle materie proprie dell'ente locale". 4. Le convenzioni di cui al comma 3 devono prevedere l'impegno dell'ente locale interessato a porre a disposizione del difensore civico: locali, servizi e personale adeguati alle funzioni da svolgere". L'art. 8 (Sede e organizzazione) e' sostituito dal seguente: "1. Il difensore civico ha sede presso il consiglio regionale e puo' svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate presso ciascun capoluogo di provincia. 2. Le strutture periferiche del difensore civico sono ubicate: a Pescara nella sede dell'unita' operativa di collegamento del consiglio regionale; a Chieti e Teramo nelle sedi dei centri di servizi culturali ovvero presso altre strutture regionali che dispongano di idonei locali. 3. All'assegnazione dei locali provvedono, con propria ordinanza e sulla base di convenzioni da stipulare con il difensore civico: il dirigente del servizio amministrazione del consiglio regionale per le sedi di L'Aquila e Pescara; il dirigente del servizio demanio e patrimonio della Giunta regionale per le sedi decentrate di Chieti e Teramo. 4. Per le esigenze connesse alla fase di primo impianto delle strutture del difensore civico, l'ufficio di presidenza provvede a dotare le stesse delle attrezzature e dei mezzi necessari al loro funzionamento. 5. La struttura organizzativa del difensore civico e' composta di un servizio di segreteria con la seguente dotazione organica: 1 dirigente amministrativo; 1 funzionario amministrativo; 2 istruttori direttivi; 2 istruttori amministrativi; 3 videoterminalisti; 1 operatore tecnico. 6. In relazione a sopravvenute esigenze funzionali, l'ufficio di presidenza puo' disporre la variazione dei livelli, non superiori al 7, e dei profili professionali non superiori all'8, ferma restando la dotazione organica complessiva. 7. La localizzazione delle unita' operative e' disposta dall'ufficio di presidenza su proposta del difensore civico. 8. All'ufficio del difensore civico puo' essere assegnato, nel limite di due unita', anche personale in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni statali o locali, nel rispetto delle norme vigenti. In relazione ai posti coperti con l'istituto del comando sono resi indisponibili altrettanti posti vacanti nell'ambito delle qualifiche funzionali del ruolo del personale regionale. 9. Il predetto personale dipende funzionalmente dal difensore civico e puo' essere utilizzato presso la sede che lo stesso difensore civico riterra' piu' opportuna in relazione alle esigenze strettamente connesse allo svolgimento della propria attivita'. 10. E', inoltre, tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni. 11. L'assegnazione del personale e' disposta, sentito il difensore civico, dall'ufficio di presidenza se trattasi di unita' appartenenti all'organico del consiglio regionale o dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto ed entro quindici giorni dalla richiesta formulata dall'ufficio di presidenza, se trattasi di personale ricompreso nell'organico della Giunta regionale. 12. Il contingente di personale assegnato al difensore civico fa parte dell'organico del consiglio regionale e ad esso si applicano tutti gli istituti giuridici ed economici previsti dai CC.CC.NN.LL. del comparto. 13. Gli oneri derivanti dal trattamento economico principale sono posti a carico del capitolo relativo al personale del consiglio regionale mentre quelli derivanti da tutte le voci costituenti il trattamento accessorio gravano sul pertinente capitolo di spesa riferito al difensore civico. 14. Il personale assegnato alle sedi decentrate raccoglie le richieste di intervento nei confronti di uffici ed enti operanti nel rispettivo territorio provinciale, provvede all'istruttoria di massima e fornisce agli utenti le informazioni utili per avvalersi delle prestazioni del difensore civico. 15. Per le indagini e questioni di particolare complessita', e nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il funzionamento del difensore civico, lo stesso puo' affidare incarichi di consulenza a istituti scientifici o a persone iscritte in appositi albi professionali ovvero a professionisti particolarmente esperti nelle materie trattate. 16. Alle spese di funzionamento delle strutture di supporto dell'attivita' del difensore civico, comprese quelle derivanti dal precedente comma ed escluse le spese relative alla fornitura di luce, riscaldamento, acqua e telefoniche, collegate con impianti centralizzati, nonche' i servizi di fotoriproduzione e tipografici, ove esistenti, i cui oneri restano a carico delle strutture che ospitano le predette strutture, provvede l'ufficio del difensore civico, nei limiti annuali degli stanziamenti iscritti in bilancio, mediante aperture di credito ai sensi e per gli effetti della legge regionale. 23 novembre 1977, n. 66 recante: "Norme sulla gestione della spesa regionale tramite funzionari delegati". 17. Tutti gli adempimenti che nella citata legge regionale n. 66/1977 sono riservati alla Giunta regionale ed all'ufficio di ragioneria del predetto organo spettano all'ufficio di presidenza ed all'ufficio ragioneria e contabilita' del consiglio regionale. L'art. 11 (trattamento economico) e' sostituito dal seguente: "Al Difensore civico compete il 60% dell'indennita' di carica stabilita per il consigliere regionale dalla legge regionale 30 maggio 1973, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni nonche' il trattamento di missione, ove dovuto, nei limiti di quanto spettante ai dirigenti della Regione". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 12 giugno 1998 FALCONIO