REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1998, n. 68 

Integrazione  alla legge regionale 15 luglio 1997, n. 59, concernente
norme per il funzionamento dell'autorita' di bacino del Tronto
(GU n.10 del 6-3-1999)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 19
                        del 1 settembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Agli  oneri  derivanti  dall'applicazione  della legge regionale n.
59/1997, che per il 1998, relativamente alle spese  di  funzionamento
dell'autorita'  di  bacino  del Tronto previste nell'art. 2, comma 3,
lettera b), sono quantificabili in L. 40.000.000,  da  iscrivere  sul
capitolo   151592,   si   provvede   mediante  pari  riduzione  dello
stanziamento per competenza e per cassa, di cui al capitolo 151414.
  Per  gli  esercizi  1999  e  2000  agli  oneri,  quantificati  come
prescritto  agli articoli 2 e 7 e comunque entro il limite massimo di
L. 40.000.000 per esercizio, si provvede ai sensi dell'art. 10  della
legge  regionale di contabilita' 29 dicembre 1977, n. 81 tenuto conto
delle disposizioni normative afferenti alla legge 18 maggio 1989,  n.
183 e delle indicazioni fornite dall'autorita' di bacino del Tronto.
  La  copertura  dei  predetti  oneri  e'  assicurata  con le risorse
attribuite al settore 15, titolo 1 del bilancio pluriennale approvato
con legge regionale n. 4 del 3 febbraio 1998.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, 12 Agosto 1998.
                              FALCONIO