REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1998, n. 69 

Applicazione dell'art. 33  del  decreto  legislativo  n.  29/1993  ai
consorzi di bonifica
(GU n.10 del 6-3-1999)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 19
                        del 1 settembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  1. Sulla base del programma triennale  di  cui  all'art.  39  della
legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  nei  confronti  dei consorzi di
bonifica le disposizioni di cui al 2 comma dell'art. 33  del  decreto
legislativo  n.  29/1993,  cosi'  come  modificato  dall'art.  18 del
decreto legislativo n. 80/1998, si applicano con provvedimenti  della
Giunta regionale.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, 12 Agosto 1998.
                              FALCONIO