REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1998, n. 17 

Modifica dell'art. 3, comma 10,  della  legge  regionale  17  gennaio
1980, n. 8
(GU n.48 del 12-12-1998)

   Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 65
                         del 17 luglio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il comma 10 dell'art. 3 della legge regionale 17  gennaio  1980,
n. 8, e' cosi' sostituito:
   "10.  Ai  componenti  del  comitato  urbanistico regionale che non
siano funzionari regionali in servizio, compete l'indennita' di  lire
150  mila (centocinquantamila) per ogni effettiva partecipazione alle
sedute del comitato e  dei  comitati  ristretti  di  cui  alla  legge
regionale 4 luglio 1994, n. 24. A tutti i componenti spetta, se ed in
quanto   dovuto,   il   rimborso   delle  spese  di  viaggio  per  la
partecipazione alle sedute del comitato. Per i viaggi effettuati  con
mezzo  proprio  e'  dovuta una indennita' forfettaria pari ad 1/5 del
costo di un litro di benzina super,  vigente  al  momento,  per  ogni
chilometro  percorso,  nonche'  il  rimborso  dell'eventuale pedaggio
autostradale".
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione Puglia.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Puglia.
   Bari, 15 luglio 1998
                               DISTASO