REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1998, n. 21 

Arco temporale del piano di formazione professionale 1998-1999
(GU n.48 del 12-12-1998)

 (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 77 del
                           10 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  La  decorrenza  finanziaria e contabile del piano di formazione
professionale  1998  e'  fissata  al  1  maggio  1998  con   rigurado
all'aggiurnamento  degli operatori al funzionamento delle strutture e
dei  servizi  strumentali  alle  attivita'  didattiche  attinenti  le
attivita' formative.
  2.  Le stesse saranno avviate a partire dal mese di luglio 1998 per
concludersi il 30 aprile 1999.
  3.  Le   risorse   finanziarie   sono   quelle   rivenienti   dalle
disponibilita' del POP 1994-99 per il 1998 cosi' come riprogrammate e
rimodulate.
  4.  In  applicazione dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 11
gennaio 1994, n. 1, cosi' come riproposto con la legge  regionale  14
gennaio  1998,  n.  1,  la Regione riconosce, in assenza di attivita'
formativa,  unicamente  le  spese  relative  al  mantenimento   delle
strutture  operative  ordinarie  e  agli  interessi per anticipazioni
bancarie riferite alle retribuzioni del personale di  ci  all'albo  e
all'elenco ex art.  26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e
alle  spese di funzionamento agli enti gestori pubblici e privati, se
titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con i  formatori
di cui al suddeto albo ed elenco.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Puglia.
   Bari, 31 luglio 1998
                               DISTASO