Aggiornamento catasto fabbricati - Modifiche e integrazione alla legislazione urbanistica ed edilizia(GU n.49 del 19-12-1998)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 25 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Fino al 31 dicembre 1998 nelle zone agricole degli strumenti urbanistici generali con esclusione dei fabbricati classificati catastalmente come A1 e A8 e per le unita' immobiliari che siano state oggetto di istanza di sanatoria edilizia ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' ammesso il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati gia' rurali o comunque con originaria funzione agricola o abitativa, se non connesso a trasformazioni fisiche comportanti opere che, per loro natura, necessitino di concessione edilizia, e non piu' necessari alla condizione del fondo o che non presentano piu' i requisiti di ruralita' di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modifiche, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, purche' provveda alla variazione nella iscrizione catastale a norma delle predette disposizioni legislative, e successive proroghe ed integrazioni. 2. Le presenti norme prevalgono su quelle in contrasto disposte da precedenti leggi regionali. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, 13 agosto 1998 Il vice presidente: Palese