Interpretazione autentica del disposto del comma secondo dell'art. 13 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio(GU n.20 del 22-5-1999)
(Pubblicata nell'ediz. straordinaria del Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 70 del 25 novembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il comma 5 dell'art. 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, deve essere interpretato nel senso che negli appostamenti fissi al colombaccio e' consentita esclusivamente la caccia alla stessa specie. La presente legge regionale sara' ubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Perugia, 20 novembre 1998 BRACALENTE