REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1998, n. 38 

Interpretazione  autentica  del  disposto del comma secondo dell'art.
13  della  legge  regionale  17  maggio  1994,  n.  14  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni - Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
(GU n.20 del 22-5-1999)

   (Pubblicata nell'ediz. straordinaria del  Bollettino ufficiale
          della Regione Umbria n. 70 del 25 novembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il comma 5 dell'art. 24 della legge regionale 17  maggio  1994,  n.
14,  deve  essere interpretato nel senso che negli appostamenti fissi
al colombaccio e' consentita esclusivamente  la  caccia  alla  stessa
specie.
  La   presente   legge  regionale  sara'  ubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
  Perugia, 20 novembre 1998
                             BRACALENTE