DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 gennaio 1999 

  Anticipazione  all'anno  1999  del termine  per  l'ammissione  alla
compensazione di  cui all'art.  17 del  decreto legislativo  9 luglio
1997,  n. 24,  dei  soggetti all'imposta  sul  reddito delle  persone
giuridiche  e del  termine per  la presentazione  della dichiarazione
unificata annuale, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, da parte dei medesimi soggetti.
(GU n.6 del 9-1-1999)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600,  concernente disposizioni  comuni in materia  di accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972,
n. 633,  concernente l'istituzione  e la disciplina  dell'imposta sul
valore aggiunto;
  Visto il  decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 241,  e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di  dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di modernizzazione  del  sistema  di
gestione delle dichiarazioni;
  Visto il decreto  legislativo 15 dicembre 1997,  n. 446, istitutivo
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  recante  modalita'  per la  presentazione  delle  dichiarazioni
relative  alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
  Visto in particolare l'art. 12,  comma 5, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in base al quale con
decreto  del Presidente  del  Consiglio dei  Ministri possono  essere
modificati, tenendo  conto delle esigenze generali  dei contribuenti,
dei  sostituti   e  dei  responsabili  d'imposta   o  delle  esigenze
organizzative   dell'Amministrazione,  i   termini  riguardanti   gli
adempimenti degli  stessi soggetti,  relativi a imposte  e contributi
dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
  Visto il capo III del citato  decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, ai sensi del quale i soggetti titolari di partita IVA effettuano
in modo  unitario i versamenti  delle imposte, dei  contributi dovuti
all'INPS  e delle  altre somme  dovute  a favore  dello Stato,  delle
regioni e  degli enti previdenziali, con  eventuale compensazione dei
crediti;
  Visto,  in particolare,  l'art. 25,  che, al  comma 1,  lettera c),
ammette  alla  predetta  compensazione   dall'anno  2000  i  soggetti
all'imposta  sul reddito  delle persone  giuridiche, e,  al comma  3,
prevede che i termini di cui al comma 1 possano essere modificati con
decreto del  Presidente del Consiglio  dei Ministri, su  proposta del
Ministro delle finanze,  di concerto con il Ministro  del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  tenendo  conto  delle
esigenze organizzative e di bilancio;
  Visto l'art.  2 del decreto  legislativo 19 novembre 1998,  n. 422,
recante modifiche alla disciplina in materia di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;
  Ritenuti sussistenti i presupposti  organizzativi e di bilancio per
anticipare all'anno 1999 il  termine per ammettere alla compensazione
di cui all'art.  17 del decreto legislativo 9 luglio  1997, n. 241, i
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  Ritenute  parimenti sussistenti  le esigenze  organizzative di  cui
all'art. 12, comma  5, del menzionato decreto legislativo  n. 241 del
1997;
  Sulla  proposta  del Ministro  delle  finanze  di concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il termine  per l'ammissione alla compensazione  di cui all'art.
17  del decreto  legislativo  9  luglio 1997,  n.  241, dei  soggetti
all'imposta sul  reddito delle  persone giuridiche,  fissato all'anno
2000  dall'art.  25,  comma  1,  lettera  c),  dello  stesso  decreto
legislativo,  e  quello  per  la  presentazione  della  dichiarazione
unificata  annuale, di  cui  all'art.  3, comma  1,  del decreto  del
Presidente  della Repubblica  22 luglio  1998, n.  322, da  parte dei
medesimi  soggetti,  fissato all'anno  2000  dall'art.  12, comma  1,
lettera b),  del predetto decreto  legislativo n. 241 del  1997, sono
anticipati all'anno 1999.
   Roma, 7 gennaio 1999
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                               D'Alema
                      Il Ministro delle finanze
                                Visco
                Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                               Ciampi