Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.16 del 21-1-1999)
Con decreto ministeriale n. 25313 del 12 novembre 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 novembre 1996, con effetto dal 3 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unita' di: Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di dodici dipendenti per il periodo dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 9 febbraio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento. Con decreto ministeriale n. 25314 del 12 novembre 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e dell'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' concessa in favore di un massimo di quattrocentotredici lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Societa' pneumatici Pirelli, unita' di Villafranca Tirrena (Messina), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 novembre 1998 al 5 maggio 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. Pagamento diretto: si. Normativa in deroga art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996. Con decreto ministeriale n. 25315 del 12 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sandretto industrie, con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Collegno (Torino), per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1998 con decorrenza 2 febbraio 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 ottobre 1998, n. 25119/2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25316 del 12 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aermacchi, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unita' di Venegono Superiore dal 31 dicembre 1996 ex Siai Marche, per il periodo dal 15 giugno 1998 al 14 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 15 giugno 1998. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25317 del 12 novembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni farmoda di Baronchelli Andrea & C. con sede in Manerbio (Brescia) e unita' in Manerbio (Brescia) per un massimo di ventisette dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 settembre 1998 al 16 marzo 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 17 marzo 1999 al 16 settembre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25318 del 12 novembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Mereu, con sede in Lanusei (Nuoro) e unita' in Lanusei (Nuoro) per un massimo di ventiquattro dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 giugno 1998 al 14 dicembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15 dicembre 1998 al 14 giugno 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25319 del 12 novembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla a r.l. Friulcarne, con sede in Udine e unita' in Udine e Basiliano (Udine) per un massimo di diciassette dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 agosto 1998 al 6 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25320 del 12 novembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telejonica, con sede in Misterbianco (Catania) e unita' in Catania, per un massimo di quattordici dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 novembre 1998 al 4 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25321 del 12 novembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico (Como) e unita' in Cantieri itineranti regione Lombardia, per un massimo di trentacinque dipendenti, Cantieri itineranti regione Trentino-Alto Adige per un massimo di tredici dipendenti. E' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 novembre 1997 all'8 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25362 del 13 novembre 1998: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997 con effetto dal 1 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ICROT - Gruppo Ilva dal 1 giugno 1997, Iritecna S.p.a. in liquidazione, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giungo 1997. Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1997 con decorrenza 1 gennaio 1997. C.T. del 2 giugno 1998 - Monitoraggio favorevole. Delibera C.I.P.E. 26 gennaio 1996. 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997 con effetto dal 1 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva dal 1 giugno 1997, Iritecna S.p.a. in liquidazione, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giungo 1997. Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1997 con decorrenza 1 gennaio 1997. C.T. del 14 ottobre 1998 - Monitoraggio favorevole. Delibera C.I.P.E. 26 gennaio 1996. 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997 con effetto dal 1 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva in liquidazione dal 1 giungo 1997, Iritecna S.p.a. in liquidazione, con sede in Roma, e unita' di Elba (Livorno), Genova, Roma, Sesto San Giovanni (Milano) e Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giungo 1997. Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1997 con decorrenza 1 gennaio 1997. C.T. del 14 ottobre 1998 - Monitoraggio favorevole. Delibera C.I.P.E. 26 gennaio 1996. 4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1997 con effetto dal 1 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.S.M. - Gruppo Ilva dal 1 giugno 1997, Iritecna S.p.a. in liquidazione, con sede in Roma e unita' di Castel Romano/Roma, Genova e Taranto, per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giungo 1997. Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1997 con decorrenza 1 gennaio 1997. C.T. del 14 ottobre 1998 - Monitoraggio favorevole. Delibera C.I.P.E. 26 gennaio 1996. 5) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997 con effetto dal 1 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gescon '90 - Gruppo Ilva dal 1 giugno 1997, Iritecna S.p.a. in liquidazione, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. Delibera C.I.P.E. 26 gennaio 1996. 6) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997 con effetto dal 1 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gescon '90 - Gruppo Ilva dal 1 giugno 1997, Iritecna S.p.a. in liquidazione, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1997 con decorrenza 1 gennaio 1997. C.T. del 2 giugno 1998 - Monitoraggio favorevole. Delibera C.I.P.E. 26 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25363 del 13 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 luglio 1998, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Pozzuoli (Napoli), S. Vitaliano (Napoli), e Teverola (Caserta), per il periodo dal 9 dicembre 1997 all'8 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1998 con decorrenza 9 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25364 del 13 novembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comil, con sede in Catania e unita' in Catania per un massimo di ventisei dipendenti, Ragusa per un massimo di undici dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1998 al 31 gennaio 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 febbraio 1999 al 31 luglio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato al provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazioni salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25366 del 13 novembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. U.V.T., con sede in San Giorgio Jonico (Taranto) e unita' in Taranto per un massimo di venti dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 luglio 1998 al 12 gennaio 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 13 gennaio 1999 al 12 luglio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato al provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazioni salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25369 del 18 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il decreto ministeriale del 19 maggio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' nazionale delle officine di Savigliano, con sede in Torino e unita' in Torino uffici, per il periodo dal 16 settembre 1998 al 15 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1998 con decorrenza 16 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni termporane di mercato. Con decreto ministeriale n. 25377 del 24 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Allison, con sede in Volta Mantovana (Mantova) e unita' di Volta Mantovana (Mantova), per il periodo dal 30 settembre 1998 al 29 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1998 con decorrenza 30 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni termporane di mercato. Con decreto ministeriale n. 25378 del 24 novembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla a r.l. Friulcarne, con sede in Udine e unita' in Udine e Basiliano (Udine), per un massimo di diciassette dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 febbraio 1999 al 6 agosto 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.