Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per il 1999, agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.(GU n.16 del 21-1-1999)
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 3 marzo 1994; Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 1999, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, e' fissata, per l'anno 1999, nella misura dell'1,40% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e nella misura dell'1,15% per quelle di durata superiore a dodici mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 gennaio 1999 Il Ministro: Ciampi