Modificazioni allo statuto sociale della societa' La Venezia assicurazioni S.p.a., in Mogliano Veneto. (Provvedimento n. 1094).(GU n.20 del 26-1-1999)
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e in particolare l'art. 37, prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto; Visto il decreto ministeriale in data 1 settembre 1975 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami vita rilasciato a La Venezia assicurazioni S.p.a. con sede in Mogliano Veneto (Treviso), via Ferretto n. 1; Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti di La Venezia assicurazioni S.p.a. in data 8 ottobre 1998, concernente le modifiche dello statuto in ordine agli articoli 2, 3, 9, 13, 14, 16 e 22; Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette modifiche allo statuto della societa' di cui trattasi; Dispone: E' approvato lo statuto sociale di La Venezia assicurazioni S.p.a., con sede in Mogliano Veneto (Treviso), con le modifiche apportate che comportano la possibilita' di variare o sopprimere, con delibera del consiglio di amministrazione, rappresentanze, filiali o agenzie sia in Italia, che all'estero (art. 2); l'ampliamento dell'oggetto sociale prevedendo anche l'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni nei rami infortuni e malattia (art. 3); la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro il 30 giugno, qualora lo richiedano particolari esigenze ovvero, negli altri casi previsti dalla legge, entro il termine da questa stabilito (art. 9); l'obbligo di nominare un vice presidente da parte del consiglio di amministrazione (art. 13); la convocazione del consiglio di amministrazione quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri in carica ovvero negli altri casi previsti dalla legge (art. 14); la facolta', per il consiglio di amministrazione di nominare fra i propri membri un Comitato esecutivo (art. 16) e la soppressione dell'art. 22. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 gennaio 1999 Il presidente: Manghetti