MINISTERO DELLA DIFESA

CIRCOLARE 31 agosto 1998, n. 3 

  Ritardo degli obblighi di leva dei giovani che frequentano corsi di
studio  in  Italia o  all'estero  (articoli  2,  3  e 5  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504).
(GU n.20 del 26-1-1999)
 
 Vigente al: 26-1-1999  
 

                                   Ai Comandi L.R.M.
                                   Ai Consigli di leva
                                   Ai   Consigli   di   leva   presso
                                  Maricento
                                   Agli uffici di leva
                                   Ai Distretti militari
                                   Agli  uffici  di  leva  presso  le
                                  Capitanerie di porto
                                   Alle rappresentenze diplomatiche e
                                  consolari italiane all'estero
                                     e, per conoscenza:
                                   Alla Presidenza della Repubblica -
                                  Segr. affari militari
                                   Alla  Presidenza del Consiglio dei
                                  Ministri
                                   Al Gabinetto  del  Ministro  della
                                  difesa
                                   Alla   Segreteria   part.sss  alla
                                  difesa
                                   All'ordinamento militare
                                   Al   Ministero   della    pubblica
                                  istruzione - Gabinetto del Ministro
                                   Al  Ministero  dell'universita'  e
                                  della  ricerca  scientifica  e
                                    tecnologica   -   Gabinetto   del
                                  Ministro
                                   Al  Ministero  affari   esteri   -
                                  D.G.E.A.S.   -  Ufficio  VIII  (con
                                  annesse
                                    copie   per   le   rappresentanze
                                  diplomatiche       e      consolari
                                  italiane
                                    all'estero)
                                   Al Ministero dell'interno  -  D.G.
                                  affari dei culti div. C.A.
                                   Allo Stato Maggiore Difesa
                                   Allo Stato Maggiore Esercito
                                   Allo Stato Maggiore Marina
                                   Allo Stato Maggiore Aeronautica
                                   All'ufficio     del     segretario
                                  generale
                                   Alla   direzione   generale    del
                                  personale militare
                                   Ai comandi regioni militari
                                   Al Dipartimenti militari marittimi
                                   Al   Comando   militare  marittimo
                                  autonomo della Sicilia
                                   Al  Comando   militare   marittimo
                                  autonomo della Sardegna
                                   Ai Comandi regioni aeree
  Il  decreto   legislativo  30   dicembre  1997,  n.   504,  recante
adeguamento  delle norme  in materia  di ritardi,  rinvii e  dispense
relativi al  servizio di leva, ha  introdotto sostanziali innovazioni
nella  materia  gia'  regolata   dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 febbraio 1964, n.  237, quale modificato dalla legge 31
maggio 1975, n. 191.
  Le innovazioni piu' significative  relative al ritardo del servizio
militare,  rispetto  alla   preesistente  normativa,  riguardano:  la
posticipazione della visita di leva al termine degli studi o comunque
al  momento della  cessazione del  beneficio del  ritardo; l'aumento,
dalla  terza richiesta  in poi,  del numero  necessario di  esami per
ottenere il beneficio; l'elevazione al 29 anno dell'eta' massima fino
alla quale  e' possibile ritardare  gli obblighi  di leva in  caso di
frequenza  di  corsi  postlaurea;  la possibilita'  di  concedere  il
ritardo   ai   giovani  che,   dopo   aver   conseguito  il   diploma
universitario,  accedono ad  un  corso di  laurea;  l'anticipo al  30
settembre, per gli studenti di scuole medie superiori e del 1 anno di
universita', del termine perentorio di presentazione della domanda di
ritardo.
  Con la  presente circolare, pertanto, si  disciplina l'applicazione
del precitato  decreto legislativo,  fornendo agli  organi periferici
interessati elementi per una corretta valutazione e trattazione delle
domande volte ad ottenere il beneficio in oggetto.
                             Titolo primo
                 Destinatari delle norme sul ritardo
                       degli obblighi di leva
  1.  Studenti  delle  universita'  e degli  istituti  di  istruzione
superiore, statali o  legalmente riconosciuti (art. 3 numeri 1  e 3 e
art. 5 n. 1).
  Sono i  giovani che frequentano  in Italia o nei  Paesi dell'Unione
europea, a:
  a)  corsi di  laurea presso  universita' o  istituti di  istruzione
superiore;
    b) corsi di diploma universitario;
    c) scuole dirette a fini speciali;
  d)   corsi  di   istruzione  superiore   presso  istituti   tecnici
industriali statali,  accademie di belle arti,  d'arte drammatica, di
danza, conservatori di musica, ecc.;
  e) scuole per operatori sanitari per  il cui accesso e' previsto il
diploma di istruzione di secondo grado;
  f) corsi di formazione professionale istituiti ai sensi della legge
21 dicembre 1978 n. 845, per il cui accesso e' previsto il diploma di
istruzione di secondo grado;
  g)  corsi   di  specializzazione,  di  dottorato   di  ricerca,  di
perfezionamento nonche'  scuole a  ordinamento speciale  post laurea,
per accedere ai quali e' prevista la laurea;
  h)  istituti cattolici,  quali  allievi interni,  per compiere  gli
studi preparatori per le missioni;
    i) facolta' battista, facolta' teologica wesleiana.
  2. Studenti  che frequentano  in un Paese  al di  fuori dell'Unione
europea uno dei  corsi di cui al precedente paragrafo  1) lettere a),
b),  d), e),  g),  h),  i), purche'  il  relativo  titolo finale  sia
legalmente riconosciuto dallo Stato italiano.
  3. Studenti di istituti di istruzione di secondo grado (art. 2 n. 1
e art. 5 n. 1).
  Sono i giovani che in Italia o nei Paesi dell'Unione europea:
  a)   frequentano   l'ultimo,    penultimo   o   terz'ultimo   anno,
indipendentemente dalla durata del corso, di:
  1) ogni tipo di istituto di  istruzione di secondo grado, statale o
legalmente riconosciuto;
  2)  istituto  di  istruzione  di   secondo  grado  privato  e  sono
contemporaneamente iscritti a  sostenere gli esami di  maturita' o di
abilitazione, oppure  gli esami  di idoneita' all'ultima  o penultima
classe, presso istituti di cui al precedente comma 1);
  3) corsi medi o, se questi  non siano previsti, corsi inferiori dei
conservatori  di  musica  o  delle  accademie  di  danza,  statali  o
legalmente riconosciuti;
  4) corsi di formazione professionale istituiti ai sensi della legge
n. 845/1978;
    5) corso preparatorio del collegio rabbinico italiano;
  b) frequentano corsi di recupero e sono contemporaneamente iscritti
a sostenere esami di idoneita' alla  penultima o ultima classe di uno
degli istituti indicati al precedente comma 1);
  c) frequentano corsi annuali  integrativi di istituti articolati in
corsi di quattro anni;
  d)   frequentano  il   triennio   di   qualifica  presso   istituti
professionali di Stato;
  e)   frequentano   il   biennio   postqualifica   presso   istituti
professionali di Stato;
  f) sono candidati esterni agli esami di maturita' o di abilitazione
presso istituti di cui al precedente comma a)1).
  4. studenti  che frequentano  in un Paese  al di  fuori dell'Unione
europea uno dei corsi di cui al precedente paragrafo 3. a)1), 2), 3),
purche' il  relativo titolo finale sia  legalmente riconosciuto dallo
Stato italiano.
                            Titolo secondo
Ammissione, continuazione  e cessazione  del beneficio  del ritardo
 degli obblighi di leva dei giovani indicati nel titolo I paragrafi
 1. e 2. e connesse valutazioni.
  1. L'ammissione  al beneficio  del ritardo ai  sensi dell'art.  3 e
art. 5 n. 1 e' possibile a condizione che il giovane:
  a)  avanzi  apposita domanda  al  competente  distretto militare  o
ufficio  di leva  presso la  capitaneria  di porto  (o al  competente
ufficio di  leva, se  non ancora  arruolato) o  all'ufficio consolare
italiano se residente all'estero;
  b) documenti di trovarsi in una delle situazioni previste al titolo
I paragrafo 1. o 2.;
  c) non abbia fruito, per tre anni, del beneficio del ritardo per la
frequenza di corso di istruzione secondaria superiore;
  d) possa  portare a  termine gli studi  intrapresi entro  l'anno di
compimento dell'eta' massima indicata dall'art. 3 n. 1.
  2.  La  continuazione nel  beneficio  del  ritardo e'  possibile  a
condizione che il giovane:
  a)  avanzi  apposita domanda  al  competente  distretto militare  o
ufficio  di  leva  presso  la  capitaneria  di  porto  o  all'ufficio
consolare italiano se residente all'estero;
  b) documenti di attendere agli studi nel modo voluto dall'art. 3 n.
2, salvo quanto diversamente stabilito al titolo VIII paragrafo 1., o
nel modo voluto dall'art. 3 n. 3;
  c) se immatricolato nell'anno  accademico 1997-98 o precedenti, non
abbia  gia' fruito  del beneficio  per un  numero di  anni pari  alla
durata legale del corso frequentato, aumentato di tre anni, salvo che
non si trovi nelle condizioni indicate al successivo punto f);
  d) non abbia gia' conseguito la laurea o diploma equivalente, salvo
che non si trovi nelle condizioni  indicate nei successivi punti f) e
g);
  e) possa portare a termine il  corso di laurea o equivalente, anche
in caso di uno o piu' passaggi  ad altro corso fra quelli previsti al
titolo I, paragrafo  1, entro l'anno di  compimento dell'eta' massima
prevista dall'art. 3 n. 1 per il titolo da conseguire;
  f)  se  gia' in  possesso  di  laurea  o diploma  equivalente,  sia
iscritto ad uno dei  corsi di cui al titolo I  paragrafo 1. g), anche
se il  relativo titolo  finale non possa  essere conseguito  entro il
compimento del 29 anno d'eta';
  g) se gia' in possesso di diploma universitario, sia iscritto ad un
corso di laurea.
  3. La cessazione del beneficio del ritardo si verifica allorche' il
giovane:
  a) abbia  portato a termine gli  studi, compresi quindi i  corsi di
cui  al  titolo  I  paragrafo  1. g),  salvo  quanto  previsto  dalla
successiva lettera c);
    b) abbia definitivamente abbandonato gli studi;
  c) abbia compiuto l'eta' prevista al n. 1 dell'art. 3, in relazione
al corso seguito.  Tale eta', per gli iscritti  ad istituti superiori
od equivalenti di durata biennale e' quella del 24 anno d'eta'. Per i
giovani iscritti ai corsi indicati al  titolo I paragrafo 1. h) i) e'
quella del 26 anno,  per quelli iscritti ai corsi di  cui al punto g)
e' del 29 anno.
  4. Valutazioni per il riconoscimento delle condizioni:
  a) l'ammissione al beneficio previsto  dall'art. 3 e' consentita ai
frequentatori dei  corsi superiori  dei conservatori  musicali, anche
quando manchi il relativo corso medio;
  b) la continuazione del beneficio  a favore dei laureati iscritti a
un secondo corso  tra quelli indicati al titolo I  paragrafo 1. g) e'
ammessa a condizione che sia stato concluso positivamente il primo.
                             Titolo terzo
Ammissione, continuazione  e cessazione  del beneficio  del ritardo
 degli obblighi di leva dei giovani indicati nel titolo I paragrafi
 3. e 4. e connesse valutazioni.
  1. L'ammissione al beneficio del ritardo  ai sensi dell'art. 2 n. 2
e art. 5 n. 1 e' possibile  a condizione che il giovane, nell'anno in
cui per la prima volta e' chiamato a visita di leva:
  a) avanzi apposita domanda al competente ufficio leva o all'ufficio
consolare italiano se residente all'estero;
  b) documenti di trovarsi in una delle situazioni previste al titolo
I paragrafo 3) o 4);
  c)  non sia  in possesso  di  diploma di  istruzione secondaria  di
secondo grado, salvo  che non sia iscritto e frequenti  uno dei corsi
indicati al titolo I paragrafo 3. a) 4), 5);
  d) non abbia compiuto o compia il  22 anno di eta' nell'anno in cui
richiede il beneficio;
  2.  La  continuazione nel  beneficio  del  ritardo e'  possibile  a
condizione che il giovane:
  a)  avanzi  apposita domanda  al  competente  distretto militare  o
ufficio  di  leva  presso  la  capitaneria  di  porto  o  all'ufficio
consolare italiano se residente all'estero;
  b) documenti di trovarsi in una delle situazioni previste al titolo
I paragrafo 3. o 4.;
  c) non abbia gia' conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, salvo  che non sia iscritto e frequenti  uno dei corsi
indicati al titolo I paragrafo 3. a) 4) 5);
  d) non abbia fruito per tre volte del beneficio del ritardo;
  e) non abbia compiuto o compia il  22 anno di eta' nell'anno in cui
richiede il beneficio;
  3. La cessazione del beneficio del ritardo si verifica allorche' il
giovane:
    a) abbia abbandonato definitivamente gli studi;
    b) abbia compiuto il 22 anno di eta':
                            Titolo quarto
                  Domanda, documentazione e termini
  1. La domanda per l'ammissione o la continuazione nel beneficio del
ritardo deve  essere presentata direttamente o  inviata tramite posta
con  raccomandata r.r.,  in  tal  caso fa  fede  la  data del  timbro
postale,  utilizzando  preferibilmente   lo  specifico  stampato.  La
domanda  deve  essere  indirizzata  all'ente  di  cui  al  titolo  II
paragrafo 1.  a) o 2.  a) o titolo  III paragrafo 1.  a) o 2.  a), il
quale e' tenuto a prenderla in carico a prescindere dal suo possibile
accoglimento.
  2.  Il termine  perentorio entro  il quale  la domanda  deve essere
presentata o inviata e' (art. 2 n. 4 e art. 3 n. 8):
  a) il  30 settembre dell'anno  di chiamata  a visita di  leva della
propria  classe di  nascita, per  la prima  domanda di  ammissione al
ritardo avanzata  da giovani  che frequentano istituti  di istruzione
secondaria  di secondo  grado, o  che  si immatricolano  ad un  corso
universitario, nati dal 1 gennaio al 30 settembre;
  b)  il  giorno di  presentazione  a  visita  di leva  indicato  nel
precetto personale,  per la  prima domanda  di ammissione  al ritardo
avanzata da giovani che frequentano istituti di istruzione secondaria
di secondo grado,  o che si immatricolano ad  un corso universitario,
nati dal 1 ottobre al 31  dicembre, dell'anno in cui e' chiamata alla
leva la propria classe di nascita;
  c) il  30 settembre dell'anno precedente  a quello per il  quale si
richiede il  beneficio, per le  domande di continuazione  nel ritardo
avanzate da giovani che si  immatricolano ad un corso universitario e
da studenti che frequentano corsi di istruzione secondaria di secondo
grado;
  d) il  31 dicembre dell'anno  precedente a  quello per il  quale si
richiede il  beneficio, per le  domande di continuazione  nel ritardo
avanzate da studenti gia' immatricolati  a corsi universitari in anni
precedenti;
  e) il giorno che precede la  data di presentazione alle armi per le
domande avanzate da giovani che:
  1) per la prima volta acquisiscono i requisiti previsti dall'art. 2
oltre le date di cui ai punti a) e b);
  2)  in possesso  del diploma  di  laurea o  di titolo  equivalente,
possono iscriversi ad  uno dei corsi di cui al  titolo I paragrafo 1.
g) solo dopo il 31 dicembre;
  3) pur possedendo  i requisiti previsti dall'art. 2  o dall'art. 3,
non hanno  chiesto il beneficio  del ritardo perche'  nella posizione
di:
     a) non soggetti alle leva;
     b) non obbligati alla ferma di leva;
     c) dispensati dal presentarsi alle armi;
     d)  rinviati ai sensi degli articoli  88-89-90 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 237/1964.
  Al  momento   della  presentazione  della  domanda,   gli  studenti
dell'ultimo  anno di  un corso  di istruzione  secondario di  secondo
grado possono  chiedere di essere  chiamati a sostenere la  visita di
leva nel  corso del primo  trimestre dell'anno solare  successivo per
iniziare il  servizio militare nel corso  dell'ultimo trimestre dello
stesso anno  (art. 2  n. 6).  Tale domanda  non preclude  tuttavia la
possibilita' di richiedere successivamente ulteriori ritardi.
  3. La certificazione o la dichiarazione temporaneamente sostitutiva
prevista dall'art. 3  della legge 4 gennaio 1968, n.  15, deve essere
allegata alla domanda.
  Essa consiste:
  a) per  gli studenti iscritti  a corsi di istruzione  secondaria di
secondo  grado, nel  certificato di  frequenza scolastica  o, laddove
previsto, di iscrizione  a sostenere esami di idoneita'  o di diploma
presso  istituti statali  o legalmente  riconosciuti. Il  certificato
dovra' riportare, quando necessario,  la precisazione della posizione
giuridica dell'Ente rilasciante e della sua equiparazione, per legge,
ad istituto  di istruzione secondaria  di secondo grado,  o eventuali
altre certificazioni che consentano agli  uffici di accertare che gli
arruolati  hanno diritto  al  beneficio. Per  gli  iscritti ai  corsi
indicati al titolo I paragrafo 3.  a) 5) il suddetto certificato deve
essere vidimato dalla competente prefettura;
  b)  per  gli  studenti  universitari   o  ad  essi  equiparati  che
presentano  la  prima  richiesta   di  ritardo,  nel  certificato  di
iscrizione.  Questo deve  riportare la  precisazione della  posizione
giuridica dell'Ente rilasciante e della sua equiparazione, per legge,
ad istituto universitario o di istruzione superiore;
  c)  per  gli  studenti  universitari   o  ad  essi  equiparati  che
presentano  la seconda  o  le successive  richieste, nel  certificato
rilasciato dalla  segreteria dell'Ente contenente gli  esami superati
secondo quanto previsto dall'art. 3,  n. 2, salvo quanto diversamente
stabilito al titolo VIII paragrafo 1.;
  d) per gli  iscritti ai corsi indicati al titolo  I paragrafo 1. i)
nel certificato di iscrizione  e frequenza rilasciato dall'Istituto e
vidimato dalla competente prefettura.
  4. Il  giovane che  ha presentato la  dichiarazione temporaneamente
sostitutiva e' obbligato a presentare o inviare:
  a) se  segue corsi  di istruzione secondaria  di secondo  grado, il
certificato  di  frequenza  scolastica  entro i  termini  di  cui  al
precedente paragrafo a), b), c), e) 1), 3) a seconda delle ipotesi in
esso previste,  e il certificato  di iscrizione a sostenere  esami di
idoneita'   o   diploma   presso  istituti   statali   o   legalmente
riconosciuti, entro il termine di trenta giorni;
  b) se segue corsi universitari  o post universitari, il certificato
di iscrizione  e degli esami  superati entro il 31  gennaio dell'anno
precedente a quello per il quale  intende fruire del ritardo, o entro
la data di cui al precedente paragrafo  2. e) 2) o 3) a seconda delle
ipotesi in esso previste.
  5. I  certificati allegati, se  scritti in lingua  straniera devono
essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana, certificata
conforme al testo straniero effettuata da:
  a)  perito traduttore,  che non  puo' essere  mai l'interessato,  e
asseverata  presso  la  cancelleria   della  pretura  competente  per
territorio;
  b) autorita' consolare dello Stato estero rilasciante il documento,
accreditato presso il Governo italiano;
  c) autorita' consolare italiana, per i gia' trasferiti all'estero.
  I   documenti   formati   all'estero,  inoltre,   dovranno   essere
legalizzati (salvo che non siano  esenti dalla legalizzazione in base
a  specifici accordi  internazionali)  o quanto  meno dovra'  esserne
attestata l'autenticita',  da parte  delle autorita'  diplomatiche, o
consolari italiane.
                            Titolo quinto
                     Corsi di studio all'estero
  1. Ai giovani che si  iscrivono e frequentano nei Paesi dell'Unione
europea corsi di studio aventi  le caratteristiche indicate al titolo
I, paragrafo 1.  e 3. o, al  di fuori di questa, i  corsi indicati al
paragrafo 2. e 4., i cui  titoli finali sono riconosciuti dallo Stato
italiano, si  applicano le disposizioni  di cui ai  precedenti titoli
II, IV e VI.
  2. I  giovani che si iscrivono  e frequentano in Paesi  al di fuori
dell'Unione europea corsi di studio individuabili per tipologia nella
categoria indicata al titolo I, paragrafo  1. a), b), d), e), g), h),
i), e paragrafo 3. a) 1), 2),  3), i cui titoli non sono riconosciuti
dallo  Stato italiano,  non  possono essere  ammessi  al ritardo  del
servizio militare ma autorizzati ad,  espatriare per motivi di studio
(art. 5, n. 2). Ad essi  si applicano le disposizioni contenute nella
circolare relativa all'espatrio, residenza e soggiorno all'estero.
                             Titolo sesto
                              Procedure
  Si  premette che,  in base  al decreto  legislativo n.  504/1997, i
giovani che fruiscono del beneficio  del ritardo per motivi di studio
sono chiamati a  visita di leva nel trimestre successivo  a quello in
cui termina il beneficio stesso (art. 2, n. 5 e art. 3, n. 7).
  A seguito di tale importante  innovazione devono ritenersi in parte
mutate le competenze e le  modalita' di gestione della materia, sulla
base dei seguenti criteri generali:
  l'organo  competente a  decidere in  merito alla  prima domanda  di
ritardo presentata dagli iscritti di leva, e' l'ufficio di leva;
  in caso di accoglimento della  richiesta il competente consiglio di
leva  provvede  a  deliberare,  senza  che  l'iscritto  si  presenti,
l'arruolamento senza visita;
  sulle  domande  di ritardo  presentate  negli  anni successivi  dai
medesimi giovani,  decide il competente distretto  militare o ufficio
di leva della capitaneria di porto;
  nel momento in cui termina il  beneficio in questione gli uffici di
leva  provvedono alla  precettazione  a visita  di  leva dei  giovani
cessati o decaduti  dal ritardo, onde accertare la  loro idoneita' al
servizio militare.
  Pertanto i  singoli organi della  leva e del  reclutamento dovranno
seguire,  sulla   base  della  posizione  dei   giovani  (iscritti  o
arruolati) o  della F.A.  di appartenenza  (E.I. e  A.M. o  M.M.), le
seguenti procedure:
 1. Iscritti sulle liste di leva dell'E.I. e A.M.
    a) gli uffici di leva:
  1) esaminano  e valutano  le domande di  ritardo degli  obblighi di
leva presentate per la prima  volta dagli iscritti di leva chiedendo,
quando necessario, l'integrazione della relativa documentazione.
  Il  capo  ufficio  leva  e' responsabile  del  procedimento  e  del
provvedimento finale;
  2) comunicano agli interessati  l'esito delle domande entro novanta
giorni dalla data di ricezione delle stesse;
  3) trasmettono al competente consiglio  di leva le schede personali
degli  iscritti  le  cui  domande  di  ritardo  sono  state  accolte,
apponendovi la relativa annotazione;
  4) aggiungono sulle liste di leva  in corso e riprecettano a visita
di leva nel trimestre successivo i  giovani le cui domande di ritardo
sono state respinte;
    b) i consigli di leva:
  1)  appongono sulle  liste di  leva  e sulla  scheda personale  dei
giovani ammessi al ritardo la delibera: "Arruolato senza visita quale
ammesso  al ritardo  degli obblighi  di leva  ai sensi  dell'art. ...
(2/3) ... del decreto legislativo n. 504/1997";
  2)  trasmettono ai  distretti militari  gli elenchi  e i  fascicoli
degli arruolati senza visita e ammessi al beneficio del ritardo;
    c) i distretti militari:
  1)   trascrivono  sui   documenti  matricolari   degli  interessati
l'annotazione di cui  alla precedente lettera b, 1),  la quale potra'
essere seguita  solo dall'annotazione di  cui al successivo  punto 3)
e/o 6);
  2) esaminano le domande di  continuazione nel beneficio del ritardo
presentate  negli  anni   successivi  chiedendo,  quando  necessario,
l'integrazione della relativa documentazione;
  3) decidono,  per ogni anno  successivo, in merito alle  domande di
continuazione  del beneficio  del ritardo,  apportando sui  documenti
matricolari degli  interessati in  caso di accoglimento,  la seguente
variazione: "Continua il beneficio del ritardo degli obblighi di leva
ai  sensi  dell'art.  ...  (2/3)  ...,  del  decreto  legislativo  n.
504/1997, quale studente di ............................".
  4) comunicano agli interessati  l'esito delle domande entro novanta
giorni dalla data di ricezione delle stesse;
  5) inviano ai frequentatori di ultimo anno di corso universitario o
equivalente,  che  non  compiono nell'anno  l'eta'  massima  prevista
dall'art. 3, n.  1, la seguente comunicazione: "Il  titolo al ritardo
degli obblighi di leva cessa con  il termine degli studi. Qualora non
intenda  iscriversi  a  corsi di  specializzazione,  perfezionamento,
dottorato di  ricerca o a  scuole a ordinamento  speciale postlaurea,
attivati  o   istituiti  presso  Universita'  statali   o  legalmente
riconosciute, e voglia  invece assolvere al piu'  presto gli obblighi
di leva, la S.V. dovra' inviare a questo distretto militare, nel piu'
breve  tempo possibile  dalla data  di conseguimento  della laurea  o
diploma equivalente, una dichiarazione in tal senso".
  L'invio della dichiarazione  da parte dell'interessato determinera'
la cessazione  del ritardo degli  obblighi di leva per  termine degli
studi e l'avvio  della procedura di cui ai successivi  punti 6) e 7);
il mancato invio della stessa,  invece, non influira' sulla posizione
militare del  giovane che continuera'  quindi a fruire  del beneficio
del ritardo fino alla sua naturale scadenza;
  6) dichiarano la  cessazione o la decadenza del  beneficio nei casi
previsti dalla normativa e  apportano sui documenti matricolari degli
interessati la  seguente variazione: "Cessa decade  dal ritardo degli
obblighi di leva  per ... dal ... deve rispondere  alla chiamata alla
leva nel trimestre successivo ai sensi dell'art. ... (2 n. 5)/3 n. 7)
del decreto legislativo n. 504/1997. ...";
  7) inviano  all'ufficio di leva  gli elenchi dei giovani  cessati o
decaduti  dal beneficio  del ritardo,  per la  successiva aggiunzione
sulle liste di leva e riprecettazione.
2. Iscritti nelle liste di leva della M.M.
  Gli uffici di  leva presso le capitanerie di porto  e i consigli di
leva per  l'arruolamento nel  CEMM provvedono a  porre in  essere gli
adempimenti indicati al precedente paragrafo 1. ...
  Gli uffici di leva presso la capitaneria di porto curano inoltre la
trascrizione  dei nominativi  dei  giovani arruolati  senza visita  e
ammessi  al ritardo  degli obblighi  di leva,  nell'apposito registro
mod. D.M./0617.
3. Arruolati nell'E.I., A.M. e M.M.
  I distretti militari e gli uffici  di leva presso le capitanerie di
porto provvedono, nei confronti  dei giovani arruolati nell'anno 1998
o  in anni  precedenti  che chiedono  per l'anno  1999  e negli  anni
seguenti l'ammissione o continuazione del beneficio del ritardo degli
obblighi di leva, ad applicare le disposizioni previste al titolo VII
limitatamente  al paragrafo  1. a),  1  e 3  alinea (il  2 alinea  e'
applicabile  solo  agli immatricolati  a  corsi  univesitari in  anni
accademici precedenti al 1998-99), 1. b) e 2. della circ. C.16/U.D.G.
del 31 maggio 1990.
  I medesimi uffici respingono le domande di ritardo presentate dagli
arruolati chiamati per la prima volta a visita di leva nell'anno 1999
e  negli anni  seguenti, che  si  sono resi  disponibili al  servizio
militare  sottoponendosi  alla  visita  stessa,  fatto  salvo  quanto
previsto all'ultimo capoverso del precedente titolo IV, paragrafo 2.
4. Arruolati nell'E.I. e A.M.
  I giovani  che rinunciano  al ritardo degli  obblighi di  leva, sia
presentando l'apposita  dichiarazione prevista  dall'art. 4,  sia nel
contesto della  domanda di arruolamento nei  corpi ausiliari, cessano
dal  beneficio stesso.  Pertanto i  distretti militari  provvedono ad
apportare  sulla  documentazione  matricolare  degli  interessati  la
variazione indicata al precedente paragrafo 1. c) 6).
  5. La rinuncia al beneficio  del ritardo e' irrevocabile e pertanto
coloro  che   l'hanno  effettuata  non  possono   in  seguito  essere
ripristinati nel beneficio.
  Analoghe conseguenze  derivano dalla domanda di  nuovi accertamenti
sanitari e dispensa dal compiere la  ferma di leva ai sensi dell'art.
7,  n.  3,  nel  cui   contesto  il  richiedente  deve  espressamente
rinunciare all'ulteriore  beneficio del ritardo ed  essere invitato a
farlo, qualora non vi abbia provveduto.
  6.  La richiesta  di benefici  di leva,  esclusi quelli  di cui  ai
precedenti  paragrafo  4.  e  5., non  preclude  la  possibilita'  di
chiedere l'ammissione  o la continuazione del  beneficio del ritardo,
sempreche' la relativa domanda sia presentata o inviata entro novanta
giorni  dalla data  di  notifica dell'esito  della  richiesta di  cui
sopra.
  7. Le autorita'  diplomatiche e consolari italiane  sono delegate a
ricevere  le domande  di ritardo  degli  obblighi di  leva inviate  o
presentate  dai giovani  che all'estero  stanno frequentando  uno dei
corsi indicati al  titolo I. Dette autorita', dopo  aver provveduto a
verificare  che la  certificazione prodotta  a corredo  della domanda
abbia i  requisiti previsti al  titolo IV, paragrafo  5., trasmettono
tutta la  documentazione al  competente organo  (ufficio di  leva, se
relativa  ad iscritto  di  leva, distretto  militare  se relativa  ad
arruolato  nell'esercito, ufficio  di leva  presso la  capitaneria di
porto  se relativa  ad  iscritto  di leva  o  arruolato nella  Marina
militare)  fornendo  elementi  utili per  l'equiparazione  del  corso
frequentato a  quelli scolastici o accademici  italiani e precisando,
per le ipotesi  di cui al titolo  I paragrafo 2. e 4.  se trattasi di
corsi il cui  titolo finale e' regolarmente  riconosciuto dallo Stato
italiano. L'inoltro  dovra' essere quanto piu'  possibile tempestivo,
al  fine di  consentire a  detto organo  l'esame delle  domande e  le
conseguenti decisioni  entro i termini previsti  per l'emanazione del
provvedimento.
                            Titolo settimo
                           Leggi speciali
  1.  La  interpretazione  letterale  e  logica  dell'art.  4,  n.  3
dell'accordo  tra Italia  e la  Santa Sede,  ratificato con  legge 25
marzo 1985,  n. 121, consente di  ritenere che i destinatari  in esso
indicati possono godere del beneficio previsto entro i limiti di eta'
massima,  a prescindere  dalle condizioni  specificatamente richieste
per gli studenti.
  Ne consegue che:
  a)  il beneficio  concesso  dall'ufficio di  leva  se richiesto  da
iscritti, dal distretto militare o  ufficio di leva della capitaneria
di  porto se  richiesto  da  arruolati, per  l'intero  arco di  tempo
indicato per seguire gli studi o la formazione religiosa in questione
e fino al limite di eta' massima.
  La  domanda puo'  essere presentata  o inviata  fino al  giorno che
precede  la  data  di  presentazione  alle  armi.  Essa  deve  essere
corredata di  una attestazione  rilasciata dalla facolta'  o istituto
frequentato, dalla quale risulti la durata del corso di studi;
  b) i distretti militari e gli  uffici di leva presso le capitanerie
di porto devono accertare con  periodicita' annuale, sulla base della
documentazione  esibita,  la  permanenza  delle  condizioni  previste
dall'accordo in questione;
    c) il beneficio cessa allorche' i giovani:
    1) perdono la qualita' richiesta dall'accordo;
  2) compiono l'eta' massima, in analogia a quanto previsto dall'art.
3, n. 1, del decreto legislativo  n. 504/1997, o il ventottesimo anno
se novizi.
  A seguito di  tale evento gli arruolati senza  visita devono essere
precettati a visita di leva, gli arruolati, interessati alla chiamata
alle armi, salvo il titolo ad  altro beneficio di rinvio o dispensa o
esonero dal servizio militare;
  d) la  delibera da  apportare sui documenti  di leva  e matricolari
degli iscritti e': "Arruolato senza visita quale ammesso al beneficio
di cui  all'art. 4, n. 3,  dell'accordo tra l'Italia e  la Santa Sede
(legge n. 121/1985), fino al ............. quale ..........".
  La variazione  da apportare sui documenti  matricolari, allorche' i
richiedenti risultino arruolati e':
  "Ammesso al  beneficio di  cui all'art. 4,  n. 3,  dell'accordo tra
l'Italia e la Santa Sede (legge n. 121/1985), fino al .... quale ....
 ".
  Tali  annotazioni valide  per l'intero  periodo sono  seguite dalla
seguente: "Cessa dal beneficio di  cui all'art. 4, n. 3, dell'accordo
tra l'Italia e la Santa Sede (legge n. 121/1985), per ...............
 ............".
  2.  L'interpretazione letterale  e  logica dell'art.  15, comma  2,
della legge 11 agosto 1984, n.  449, dell'art. 13 della legge 8 marzo
1989, n.  101, e dell'art. 14  della legge 22 novembre  1988, n. 516,
consente  di estendere  le considerazioni  in premessa  al precedente
paragrafo 1., rispettivamente agli  studenti della facolta' teologica
valdese, agli  studenti della  scuola Rabbinica  Margulies-Disegni di
Torino,  del  collegio Rabbinico  italiano  di  Roma e  delle  scuole
rabbiniche  approvate  dall'Unione   e  agli  studenti  dell'Istituto
avventista di cultura biblica.
  Ne consegue che:
  a)  il beneficio  e'  concesso,  dagli enti  di  cui al  precedente
paragrafo 1. a),  per l'intero arco di tempo  indicato dalla facolta'
per seguire gli studi e fino al limite d'eta' massima.
  La  domanda puo'  essere presentata  o inviata  fino al  giorno che
precede  la  data  di  presentazione  alle  armi.  Essa  deve  essere
corredata di  una attestazione  rilasciata dalla facolta'  o istituto
frequentato dalla quale risulti la durata del corso di studi;
  b) i distretti militari e gli  uffici di leva presso le capitanerie
di porto devono accertare, con  periodicita' annuale sulla base della
documentazione esibita, la permanenza delle condizioni previste dalla
sopracitata legge;
    c) il beneficio cessa allorche' i giovani:
    1) terminano o abbandonano gli studi;
  2) compiono l'eta' massima in  analogia a quanto previsto dall'art.
3, n. 1, del decreto legislativo n. 504/1997.
  A seguito di tale evento  devono essere adottati i provvedimenti di
cui al precedente paragrafo 1. c);
  d) le  delibere da  apportare sui documenti  di leva  e matricolari
sono: "Arruolato senza visita quale  ammesso al beneficio di cui alla
legge n. 449/1984 o legge n. 101/1989 o legge n. 516/1988 fino al ...
quale ...".
  La variazione  da apportare sui documenti  matricolari, allorche' i
richiedenti siano gia'  stati arruolati e': "Ammesso  al beneficio di
cui alla  legge n. 449/1984 o  legge n. 101/1989 o  legge n. 516/1988
fino al ... quale ...".
  Tali annotazioni  sono valide per  l'intero periodo e  sono seguite
esclusivamente  dalla seguente:  "Cessato dal  beneficio di  cui alla
legge n. 449/1984 o legge n. 101/1989 o legge n. 516/1988 per ...".
                            Titolo ottavo
                      Disposizioni transitorie
  1.   Per  quanto   riguarda   le  condizioni   che  consentono   la
continuazione  nel beneficio  del ritardo  e che  determinano la  sua
cessazione, agli studenti che  frequentano un corso universitario, se
immatricolati nell'anno accademico 1997-98 o precedente, si applicano
fino al termine di tale corso  le disposizioni previste dai titoli I,
paragrafo 1.,  II, paragrafo 2.,  3., 4. (nelle parti  non modificate
dal decreto legislativo n. 504/1997), VII, escluso paragrafo 1. c), e
IV, paragrafo  4. b)  , c),  della circolare  C.16/UDG del  31 maggio
1990.
  2. Il beneficio del ritardo per l'espletamento di tirocinio o della
pratica  legale,  propedeutico  all'esame  di Stato  o  a  quello  di
abilitazione  all'esercizio della  professione, non  piu' contemplato
dal decreto  legislativo n. 504/1997,  puo' essere concesso  solo per
l'anno  1999 ai  sensi della  previgente normativa,  ai laureati  che
dimostrino  di dover  completare  il prescritto  tirocinio o  pratica
legale.
  3. I  termini per  la presentazione delle  domande per  ottenere il
beneficio del  ritardo del  sevizio militare nell'anno  1999, restano
quelli previsti dall'art. 86-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica  n. 237/1964,  aggiunto dall'art.  1 della  legge n.
485/1968.
  4.   La   posizione   militare    degli   arruolati   in   possesso
dell'autorizzazione  all'espatrio  per  motivi   di  studio  da  data
precedente  all'8 novembre  1995  continua ad  essere regolata  dalle
disposizioni di cui  al titolo III, capo IV  della circolare LEV.C.23
U.D.G. del 18 ottobre 1990.
                             Titolo nono
                         Disposizioni finali
  1.  Non  e' regolata  dalla  presente  circolare la  posizione  dei
giovani  che, ammessi  a  dispensa dal  presentarsi  alle armi  quali
residenti  all'estero   ai  sensi  dell'art.  102   del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  n. 237/1964  o, dal  31 dicembre  1998,
dell'art.  9   del  decreto  legislativo  n.   504/1997,  rimpatriano
temporaneamente  per compiere  un  regolare corso  di studio,  giusta
quanto previsto dall'art. 104 del citato decreto del Presidente della
Repubblica.
  Detti arruolati non  devono essere ammessi al  ritardo del servizio
militare ma  permanere nella posizione di  dispensati dal presentarsi
alle  armi, valendo  per gli  stessi esclusivamente  quanto stabilito
dalla  specifica  circolare  in  materia  di  espatrio,  residenza  e
soggiorno all'estero.
  2.  La presente  circolare entra  in  vigore il  31 dicembre  1998,
pertanto  anche le  domande di  ritardo  degli obblighi  di leva  per
l'anno  1999  dovranno essere  esaminate  e  decise alla  luce  della
disposizioni  in questa  contenute,  fatto salvo  quanto previsto  al
precedente titolo VIII.
  3. E' abrogata  la circolare LEV.C.16 U.D.G. del 31  maggio 1990, e
successive varianti, ad eccezione  delle parti indicate ai precedenti
titoli VI  e VIII che  continuano ad  essere applicate nei  limiti di
tempo indicati in tali titoli.
  Parimenti   devono   intendersi   abrogate  tutte   le   precedenti
disposizioni in materia di ritardo del servizio militare in contrasto
con la presente circolare.
                               Il direttore generale di leva
                                reclutamento obbligatorio
                          militarizzazione, mobilitazione civile
                                     e corpi ausiliari
                                        Distefano