Ritardo degli obblighi di leva dei giovani che frequentano corsi di studio in Italia o all'estero (articoli 2, 3 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504).(GU n.20 del 26-1-1999)
Vigente al: 26-1-1999
Ai Comandi L.R.M. Ai Consigli di leva Ai Consigli di leva presso Maricento Agli uffici di leva Ai Distretti militari Agli uffici di leva presso le Capitanerie di porto Alle rappresentenze diplomatiche e consolari italiane all'estero e, per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica - Segr. affari militari Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Al Gabinetto del Ministro della difesa Alla Segreteria part.sss alla difesa All'ordinamento militare Al Ministero della pubblica istruzione - Gabinetto del Ministro Al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Gabinetto del Ministro Al Ministero affari esteri - D.G.E.A.S. - Ufficio VIII (con annesse copie per le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero) Al Ministero dell'interno - D.G. affari dei culti div. C.A. Allo Stato Maggiore Difesa Allo Stato Maggiore Esercito Allo Stato Maggiore Marina Allo Stato Maggiore Aeronautica All'ufficio del segretario generale Alla direzione generale del personale militare Ai comandi regioni militari Al Dipartimenti militari marittimi Al Comando militare marittimo autonomo della Sicilia Al Comando militare marittimo autonomo della Sardegna Ai Comandi regioni aeree Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, recante adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, ha introdotto sostanziali innovazioni nella materia gia' regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quale modificato dalla legge 31 maggio 1975, n. 191. Le innovazioni piu' significative relative al ritardo del servizio militare, rispetto alla preesistente normativa, riguardano: la posticipazione della visita di leva al termine degli studi o comunque al momento della cessazione del beneficio del ritardo; l'aumento, dalla terza richiesta in poi, del numero necessario di esami per ottenere il beneficio; l'elevazione al 29 anno dell'eta' massima fino alla quale e' possibile ritardare gli obblighi di leva in caso di frequenza di corsi postlaurea; la possibilita' di concedere il ritardo ai giovani che, dopo aver conseguito il diploma universitario, accedono ad un corso di laurea; l'anticipo al 30 settembre, per gli studenti di scuole medie superiori e del 1 anno di universita', del termine perentorio di presentazione della domanda di ritardo. Con la presente circolare, pertanto, si disciplina l'applicazione del precitato decreto legislativo, fornendo agli organi periferici interessati elementi per una corretta valutazione e trattazione delle domande volte ad ottenere il beneficio in oggetto. Titolo primo Destinatari delle norme sul ritardo degli obblighi di leva 1. Studenti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore, statali o legalmente riconosciuti (art. 3 numeri 1 e 3 e art. 5 n. 1). Sono i giovani che frequentano in Italia o nei Paesi dell'Unione europea, a: a) corsi di laurea presso universita' o istituti di istruzione superiore; b) corsi di diploma universitario; c) scuole dirette a fini speciali; d) corsi di istruzione superiore presso istituti tecnici industriali statali, accademie di belle arti, d'arte drammatica, di danza, conservatori di musica, ecc.; e) scuole per operatori sanitari per il cui accesso e' previsto il diploma di istruzione di secondo grado; f) corsi di formazione professionale istituiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978 n. 845, per il cui accesso e' previsto il diploma di istruzione di secondo grado; g) corsi di specializzazione, di dottorato di ricerca, di perfezionamento nonche' scuole a ordinamento speciale post laurea, per accedere ai quali e' prevista la laurea; h) istituti cattolici, quali allievi interni, per compiere gli studi preparatori per le missioni; i) facolta' battista, facolta' teologica wesleiana. 2. Studenti che frequentano in un Paese al di fuori dell'Unione europea uno dei corsi di cui al precedente paragrafo 1) lettere a), b), d), e), g), h), i), purche' il relativo titolo finale sia legalmente riconosciuto dallo Stato italiano. 3. Studenti di istituti di istruzione di secondo grado (art. 2 n. 1 e art. 5 n. 1). Sono i giovani che in Italia o nei Paesi dell'Unione europea: a) frequentano l'ultimo, penultimo o terz'ultimo anno, indipendentemente dalla durata del corso, di: 1) ogni tipo di istituto di istruzione di secondo grado, statale o legalmente riconosciuto; 2) istituto di istruzione di secondo grado privato e sono contemporaneamente iscritti a sostenere gli esami di maturita' o di abilitazione, oppure gli esami di idoneita' all'ultima o penultima classe, presso istituti di cui al precedente comma 1); 3) corsi medi o, se questi non siano previsti, corsi inferiori dei conservatori di musica o delle accademie di danza, statali o legalmente riconosciuti; 4) corsi di formazione professionale istituiti ai sensi della legge n. 845/1978; 5) corso preparatorio del collegio rabbinico italiano; b) frequentano corsi di recupero e sono contemporaneamente iscritti a sostenere esami di idoneita' alla penultima o ultima classe di uno degli istituti indicati al precedente comma 1); c) frequentano corsi annuali integrativi di istituti articolati in corsi di quattro anni; d) frequentano il triennio di qualifica presso istituti professionali di Stato; e) frequentano il biennio postqualifica presso istituti professionali di Stato; f) sono candidati esterni agli esami di maturita' o di abilitazione presso istituti di cui al precedente comma a)1). 4. studenti che frequentano in un Paese al di fuori dell'Unione europea uno dei corsi di cui al precedente paragrafo 3. a)1), 2), 3), purche' il relativo titolo finale sia legalmente riconosciuto dallo Stato italiano. Titolo secondo Ammissione, continuazione e cessazione del beneficio del ritardo degli obblighi di leva dei giovani indicati nel titolo I paragrafi 1. e 2. e connesse valutazioni. 1. L'ammissione al beneficio del ritardo ai sensi dell'art. 3 e art. 5 n. 1 e' possibile a condizione che il giovane: a) avanzi apposita domanda al competente distretto militare o ufficio di leva presso la capitaneria di porto (o al competente ufficio di leva, se non ancora arruolato) o all'ufficio consolare italiano se residente all'estero; b) documenti di trovarsi in una delle situazioni previste al titolo I paragrafo 1. o 2.; c) non abbia fruito, per tre anni, del beneficio del ritardo per la frequenza di corso di istruzione secondaria superiore; d) possa portare a termine gli studi intrapresi entro l'anno di compimento dell'eta' massima indicata dall'art. 3 n. 1. 2. La continuazione nel beneficio del ritardo e' possibile a condizione che il giovane: a) avanzi apposita domanda al competente distretto militare o ufficio di leva presso la capitaneria di porto o all'ufficio consolare italiano se residente all'estero; b) documenti di attendere agli studi nel modo voluto dall'art. 3 n. 2, salvo quanto diversamente stabilito al titolo VIII paragrafo 1., o nel modo voluto dall'art. 3 n. 3; c) se immatricolato nell'anno accademico 1997-98 o precedenti, non abbia gia' fruito del beneficio per un numero di anni pari alla durata legale del corso frequentato, aumentato di tre anni, salvo che non si trovi nelle condizioni indicate al successivo punto f); d) non abbia gia' conseguito la laurea o diploma equivalente, salvo che non si trovi nelle condizioni indicate nei successivi punti f) e g); e) possa portare a termine il corso di laurea o equivalente, anche in caso di uno o piu' passaggi ad altro corso fra quelli previsti al titolo I, paragrafo 1, entro l'anno di compimento dell'eta' massima prevista dall'art. 3 n. 1 per il titolo da conseguire; f) se gia' in possesso di laurea o diploma equivalente, sia iscritto ad uno dei corsi di cui al titolo I paragrafo 1. g), anche se il relativo titolo finale non possa essere conseguito entro il compimento del 29 anno d'eta'; g) se gia' in possesso di diploma universitario, sia iscritto ad un corso di laurea. 3. La cessazione del beneficio del ritardo si verifica allorche' il giovane: a) abbia portato a termine gli studi, compresi quindi i corsi di cui al titolo I paragrafo 1. g), salvo quanto previsto dalla successiva lettera c); b) abbia definitivamente abbandonato gli studi; c) abbia compiuto l'eta' prevista al n. 1 dell'art. 3, in relazione al corso seguito. Tale eta', per gli iscritti ad istituti superiori od equivalenti di durata biennale e' quella del 24 anno d'eta'. Per i giovani iscritti ai corsi indicati al titolo I paragrafo 1. h) i) e' quella del 26 anno, per quelli iscritti ai corsi di cui al punto g) e' del 29 anno. 4. Valutazioni per il riconoscimento delle condizioni: a) l'ammissione al beneficio previsto dall'art. 3 e' consentita ai frequentatori dei corsi superiori dei conservatori musicali, anche quando manchi il relativo corso medio; b) la continuazione del beneficio a favore dei laureati iscritti a un secondo corso tra quelli indicati al titolo I paragrafo 1. g) e' ammessa a condizione che sia stato concluso positivamente il primo. Titolo terzo Ammissione, continuazione e cessazione del beneficio del ritardo degli obblighi di leva dei giovani indicati nel titolo I paragrafi 3. e 4. e connesse valutazioni. 1. L'ammissione al beneficio del ritardo ai sensi dell'art. 2 n. 2 e art. 5 n. 1 e' possibile a condizione che il giovane, nell'anno in cui per la prima volta e' chiamato a visita di leva: a) avanzi apposita domanda al competente ufficio leva o all'ufficio consolare italiano se residente all'estero; b) documenti di trovarsi in una delle situazioni previste al titolo I paragrafo 3) o 4); c) non sia in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, salvo che non sia iscritto e frequenti uno dei corsi indicati al titolo I paragrafo 3. a) 4), 5); d) non abbia compiuto o compia il 22 anno di eta' nell'anno in cui richiede il beneficio; 2. La continuazione nel beneficio del ritardo e' possibile a condizione che il giovane: a) avanzi apposita domanda al competente distretto militare o ufficio di leva presso la capitaneria di porto o all'ufficio consolare italiano se residente all'estero; b) documenti di trovarsi in una delle situazioni previste al titolo I paragrafo 3. o 4.; c) non abbia gia' conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, salvo che non sia iscritto e frequenti uno dei corsi indicati al titolo I paragrafo 3. a) 4) 5); d) non abbia fruito per tre volte del beneficio del ritardo; e) non abbia compiuto o compia il 22 anno di eta' nell'anno in cui richiede il beneficio; 3. La cessazione del beneficio del ritardo si verifica allorche' il giovane: a) abbia abbandonato definitivamente gli studi; b) abbia compiuto il 22 anno di eta': Titolo quarto Domanda, documentazione e termini 1. La domanda per l'ammissione o la continuazione nel beneficio del ritardo deve essere presentata direttamente o inviata tramite posta con raccomandata r.r., in tal caso fa fede la data del timbro postale, utilizzando preferibilmente lo specifico stampato. La domanda deve essere indirizzata all'ente di cui al titolo II paragrafo 1. a) o 2. a) o titolo III paragrafo 1. a) o 2. a), il quale e' tenuto a prenderla in carico a prescindere dal suo possibile accoglimento. 2. Il termine perentorio entro il quale la domanda deve essere presentata o inviata e' (art. 2 n. 4 e art. 3 n. 8): a) il 30 settembre dell'anno di chiamata a visita di leva della propria classe di nascita, per la prima domanda di ammissione al ritardo avanzata da giovani che frequentano istituti di istruzione secondaria di secondo grado, o che si immatricolano ad un corso universitario, nati dal 1 gennaio al 30 settembre; b) il giorno di presentazione a visita di leva indicato nel precetto personale, per la prima domanda di ammissione al ritardo avanzata da giovani che frequentano istituti di istruzione secondaria di secondo grado, o che si immatricolano ad un corso universitario, nati dal 1 ottobre al 31 dicembre, dell'anno in cui e' chiamata alla leva la propria classe di nascita; c) il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio, per le domande di continuazione nel ritardo avanzate da giovani che si immatricolano ad un corso universitario e da studenti che frequentano corsi di istruzione secondaria di secondo grado; d) il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio, per le domande di continuazione nel ritardo avanzate da studenti gia' immatricolati a corsi universitari in anni precedenti; e) il giorno che precede la data di presentazione alle armi per le domande avanzate da giovani che: 1) per la prima volta acquisiscono i requisiti previsti dall'art. 2 oltre le date di cui ai punti a) e b); 2) in possesso del diploma di laurea o di titolo equivalente, possono iscriversi ad uno dei corsi di cui al titolo I paragrafo 1. g) solo dopo il 31 dicembre; 3) pur possedendo i requisiti previsti dall'art. 2 o dall'art. 3, non hanno chiesto il beneficio del ritardo perche' nella posizione di: a) non soggetti alle leva; b) non obbligati alla ferma di leva; c) dispensati dal presentarsi alle armi; d) rinviati ai sensi degli articoli 88-89-90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/1964. Al momento della presentazione della domanda, gli studenti dell'ultimo anno di un corso di istruzione secondario di secondo grado possono chiedere di essere chiamati a sostenere la visita di leva nel corso del primo trimestre dell'anno solare successivo per iniziare il servizio militare nel corso dell'ultimo trimestre dello stesso anno (art. 2 n. 6). Tale domanda non preclude tuttavia la possibilita' di richiedere successivamente ulteriori ritardi. 3. La certificazione o la dichiarazione temporaneamente sostitutiva prevista dall'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, deve essere allegata alla domanda. Essa consiste: a) per gli studenti iscritti a corsi di istruzione secondaria di secondo grado, nel certificato di frequenza scolastica o, laddove previsto, di iscrizione a sostenere esami di idoneita' o di diploma presso istituti statali o legalmente riconosciuti. Il certificato dovra' riportare, quando necessario, la precisazione della posizione giuridica dell'Ente rilasciante e della sua equiparazione, per legge, ad istituto di istruzione secondaria di secondo grado, o eventuali altre certificazioni che consentano agli uffici di accertare che gli arruolati hanno diritto al beneficio. Per gli iscritti ai corsi indicati al titolo I paragrafo 3. a) 5) il suddetto certificato deve essere vidimato dalla competente prefettura; b) per gli studenti universitari o ad essi equiparati che presentano la prima richiesta di ritardo, nel certificato di iscrizione. Questo deve riportare la precisazione della posizione giuridica dell'Ente rilasciante e della sua equiparazione, per legge, ad istituto universitario o di istruzione superiore; c) per gli studenti universitari o ad essi equiparati che presentano la seconda o le successive richieste, nel certificato rilasciato dalla segreteria dell'Ente contenente gli esami superati secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, salvo quanto diversamente stabilito al titolo VIII paragrafo 1.; d) per gli iscritti ai corsi indicati al titolo I paragrafo 1. i) nel certificato di iscrizione e frequenza rilasciato dall'Istituto e vidimato dalla competente prefettura. 4. Il giovane che ha presentato la dichiarazione temporaneamente sostitutiva e' obbligato a presentare o inviare: a) se segue corsi di istruzione secondaria di secondo grado, il certificato di frequenza scolastica entro i termini di cui al precedente paragrafo a), b), c), e) 1), 3) a seconda delle ipotesi in esso previste, e il certificato di iscrizione a sostenere esami di idoneita' o diploma presso istituti statali o legalmente riconosciuti, entro il termine di trenta giorni; b) se segue corsi universitari o post universitari, il certificato di iscrizione e degli esami superati entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello per il quale intende fruire del ritardo, o entro la data di cui al precedente paragrafo 2. e) 2) o 3) a seconda delle ipotesi in esso previste. 5. I certificati allegati, se scritti in lingua straniera devono essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero effettuata da: a) perito traduttore, che non puo' essere mai l'interessato, e asseverata presso la cancelleria della pretura competente per territorio; b) autorita' consolare dello Stato estero rilasciante il documento, accreditato presso il Governo italiano; c) autorita' consolare italiana, per i gia' trasferiti all'estero. I documenti formati all'estero, inoltre, dovranno essere legalizzati (salvo che non siano esenti dalla legalizzazione in base a specifici accordi internazionali) o quanto meno dovra' esserne attestata l'autenticita', da parte delle autorita' diplomatiche, o consolari italiane. Titolo quinto Corsi di studio all'estero 1. Ai giovani che si iscrivono e frequentano nei Paesi dell'Unione europea corsi di studio aventi le caratteristiche indicate al titolo I, paragrafo 1. e 3. o, al di fuori di questa, i corsi indicati al paragrafo 2. e 4., i cui titoli finali sono riconosciuti dallo Stato italiano, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti titoli II, IV e VI. 2. I giovani che si iscrivono e frequentano in Paesi al di fuori dell'Unione europea corsi di studio individuabili per tipologia nella categoria indicata al titolo I, paragrafo 1. a), b), d), e), g), h), i), e paragrafo 3. a) 1), 2), 3), i cui titoli non sono riconosciuti dallo Stato italiano, non possono essere ammessi al ritardo del servizio militare ma autorizzati ad, espatriare per motivi di studio (art. 5, n. 2). Ad essi si applicano le disposizioni contenute nella circolare relativa all'espatrio, residenza e soggiorno all'estero. Titolo sesto Procedure Si premette che, in base al decreto legislativo n. 504/1997, i giovani che fruiscono del beneficio del ritardo per motivi di studio sono chiamati a visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui termina il beneficio stesso (art. 2, n. 5 e art. 3, n. 7). A seguito di tale importante innovazione devono ritenersi in parte mutate le competenze e le modalita' di gestione della materia, sulla base dei seguenti criteri generali: l'organo competente a decidere in merito alla prima domanda di ritardo presentata dagli iscritti di leva, e' l'ufficio di leva; in caso di accoglimento della richiesta il competente consiglio di leva provvede a deliberare, senza che l'iscritto si presenti, l'arruolamento senza visita; sulle domande di ritardo presentate negli anni successivi dai medesimi giovani, decide il competente distretto militare o ufficio di leva della capitaneria di porto; nel momento in cui termina il beneficio in questione gli uffici di leva provvedono alla precettazione a visita di leva dei giovani cessati o decaduti dal ritardo, onde accertare la loro idoneita' al servizio militare. Pertanto i singoli organi della leva e del reclutamento dovranno seguire, sulla base della posizione dei giovani (iscritti o arruolati) o della F.A. di appartenenza (E.I. e A.M. o M.M.), le seguenti procedure: 1. Iscritti sulle liste di leva dell'E.I. e A.M. a) gli uffici di leva: 1) esaminano e valutano le domande di ritardo degli obblighi di leva presentate per la prima volta dagli iscritti di leva chiedendo, quando necessario, l'integrazione della relativa documentazione. Il capo ufficio leva e' responsabile del procedimento e del provvedimento finale; 2) comunicano agli interessati l'esito delle domande entro novanta giorni dalla data di ricezione delle stesse; 3) trasmettono al competente consiglio di leva le schede personali degli iscritti le cui domande di ritardo sono state accolte, apponendovi la relativa annotazione; 4) aggiungono sulle liste di leva in corso e riprecettano a visita di leva nel trimestre successivo i giovani le cui domande di ritardo sono state respinte; b) i consigli di leva: 1) appongono sulle liste di leva e sulla scheda personale dei giovani ammessi al ritardo la delibera: "Arruolato senza visita quale ammesso al ritardo degli obblighi di leva ai sensi dell'art. ... (2/3) ... del decreto legislativo n. 504/1997"; 2) trasmettono ai distretti militari gli elenchi e i fascicoli degli arruolati senza visita e ammessi al beneficio del ritardo; c) i distretti militari: 1) trascrivono sui documenti matricolari degli interessati l'annotazione di cui alla precedente lettera b, 1), la quale potra' essere seguita solo dall'annotazione di cui al successivo punto 3) e/o 6); 2) esaminano le domande di continuazione nel beneficio del ritardo presentate negli anni successivi chiedendo, quando necessario, l'integrazione della relativa documentazione; 3) decidono, per ogni anno successivo, in merito alle domande di continuazione del beneficio del ritardo, apportando sui documenti matricolari degli interessati in caso di accoglimento, la seguente variazione: "Continua il beneficio del ritardo degli obblighi di leva ai sensi dell'art. ... (2/3) ..., del decreto legislativo n. 504/1997, quale studente di ............................". 4) comunicano agli interessati l'esito delle domande entro novanta giorni dalla data di ricezione delle stesse; 5) inviano ai frequentatori di ultimo anno di corso universitario o equivalente, che non compiono nell'anno l'eta' massima prevista dall'art. 3, n. 1, la seguente comunicazione: "Il titolo al ritardo degli obblighi di leva cessa con il termine degli studi. Qualora non intenda iscriversi a corsi di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca o a scuole a ordinamento speciale postlaurea, attivati o istituiti presso Universita' statali o legalmente riconosciute, e voglia invece assolvere al piu' presto gli obblighi di leva, la S.V. dovra' inviare a questo distretto militare, nel piu' breve tempo possibile dalla data di conseguimento della laurea o diploma equivalente, una dichiarazione in tal senso". L'invio della dichiarazione da parte dell'interessato determinera' la cessazione del ritardo degli obblighi di leva per termine degli studi e l'avvio della procedura di cui ai successivi punti 6) e 7); il mancato invio della stessa, invece, non influira' sulla posizione militare del giovane che continuera' quindi a fruire del beneficio del ritardo fino alla sua naturale scadenza; 6) dichiarano la cessazione o la decadenza del beneficio nei casi previsti dalla normativa e apportano sui documenti matricolari degli interessati la seguente variazione: "Cessa decade dal ritardo degli obblighi di leva per ... dal ... deve rispondere alla chiamata alla leva nel trimestre successivo ai sensi dell'art. ... (2 n. 5)/3 n. 7) del decreto legislativo n. 504/1997. ..."; 7) inviano all'ufficio di leva gli elenchi dei giovani cessati o decaduti dal beneficio del ritardo, per la successiva aggiunzione sulle liste di leva e riprecettazione. 2. Iscritti nelle liste di leva della M.M. Gli uffici di leva presso le capitanerie di porto e i consigli di leva per l'arruolamento nel CEMM provvedono a porre in essere gli adempimenti indicati al precedente paragrafo 1. ... Gli uffici di leva presso la capitaneria di porto curano inoltre la trascrizione dei nominativi dei giovani arruolati senza visita e ammessi al ritardo degli obblighi di leva, nell'apposito registro mod. D.M./0617. 3. Arruolati nell'E.I., A.M. e M.M. I distretti militari e gli uffici di leva presso le capitanerie di porto provvedono, nei confronti dei giovani arruolati nell'anno 1998 o in anni precedenti che chiedono per l'anno 1999 e negli anni seguenti l'ammissione o continuazione del beneficio del ritardo degli obblighi di leva, ad applicare le disposizioni previste al titolo VII limitatamente al paragrafo 1. a), 1 e 3 alinea (il 2 alinea e' applicabile solo agli immatricolati a corsi univesitari in anni accademici precedenti al 1998-99), 1. b) e 2. della circ. C.16/U.D.G. del 31 maggio 1990. I medesimi uffici respingono le domande di ritardo presentate dagli arruolati chiamati per la prima volta a visita di leva nell'anno 1999 e negli anni seguenti, che si sono resi disponibili al servizio militare sottoponendosi alla visita stessa, fatto salvo quanto previsto all'ultimo capoverso del precedente titolo IV, paragrafo 2. 4. Arruolati nell'E.I. e A.M. I giovani che rinunciano al ritardo degli obblighi di leva, sia presentando l'apposita dichiarazione prevista dall'art. 4, sia nel contesto della domanda di arruolamento nei corpi ausiliari, cessano dal beneficio stesso. Pertanto i distretti militari provvedono ad apportare sulla documentazione matricolare degli interessati la variazione indicata al precedente paragrafo 1. c) 6). 5. La rinuncia al beneficio del ritardo e' irrevocabile e pertanto coloro che l'hanno effettuata non possono in seguito essere ripristinati nel beneficio. Analoghe conseguenze derivano dalla domanda di nuovi accertamenti sanitari e dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'art. 7, n. 3, nel cui contesto il richiedente deve espressamente rinunciare all'ulteriore beneficio del ritardo ed essere invitato a farlo, qualora non vi abbia provveduto. 6. La richiesta di benefici di leva, esclusi quelli di cui ai precedenti paragrafo 4. e 5., non preclude la possibilita' di chiedere l'ammissione o la continuazione del beneficio del ritardo, sempreche' la relativa domanda sia presentata o inviata entro novanta giorni dalla data di notifica dell'esito della richiesta di cui sopra. 7. Le autorita' diplomatiche e consolari italiane sono delegate a ricevere le domande di ritardo degli obblighi di leva inviate o presentate dai giovani che all'estero stanno frequentando uno dei corsi indicati al titolo I. Dette autorita', dopo aver provveduto a verificare che la certificazione prodotta a corredo della domanda abbia i requisiti previsti al titolo IV, paragrafo 5., trasmettono tutta la documentazione al competente organo (ufficio di leva, se relativa ad iscritto di leva, distretto militare se relativa ad arruolato nell'esercito, ufficio di leva presso la capitaneria di porto se relativa ad iscritto di leva o arruolato nella Marina militare) fornendo elementi utili per l'equiparazione del corso frequentato a quelli scolastici o accademici italiani e precisando, per le ipotesi di cui al titolo I paragrafo 2. e 4. se trattasi di corsi il cui titolo finale e' regolarmente riconosciuto dallo Stato italiano. L'inoltro dovra' essere quanto piu' possibile tempestivo, al fine di consentire a detto organo l'esame delle domande e le conseguenti decisioni entro i termini previsti per l'emanazione del provvedimento. Titolo settimo Leggi speciali 1. La interpretazione letterale e logica dell'art. 4, n. 3 dell'accordo tra Italia e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, consente di ritenere che i destinatari in esso indicati possono godere del beneficio previsto entro i limiti di eta' massima, a prescindere dalle condizioni specificatamente richieste per gli studenti. Ne consegue che: a) il beneficio concesso dall'ufficio di leva se richiesto da iscritti, dal distretto militare o ufficio di leva della capitaneria di porto se richiesto da arruolati, per l'intero arco di tempo indicato per seguire gli studi o la formazione religiosa in questione e fino al limite di eta' massima. La domanda puo' essere presentata o inviata fino al giorno che precede la data di presentazione alle armi. Essa deve essere corredata di una attestazione rilasciata dalla facolta' o istituto frequentato, dalla quale risulti la durata del corso di studi; b) i distretti militari e gli uffici di leva presso le capitanerie di porto devono accertare con periodicita' annuale, sulla base della documentazione esibita, la permanenza delle condizioni previste dall'accordo in questione; c) il beneficio cessa allorche' i giovani: 1) perdono la qualita' richiesta dall'accordo; 2) compiono l'eta' massima, in analogia a quanto previsto dall'art. 3, n. 1, del decreto legislativo n. 504/1997, o il ventottesimo anno se novizi. A seguito di tale evento gli arruolati senza visita devono essere precettati a visita di leva, gli arruolati, interessati alla chiamata alle armi, salvo il titolo ad altro beneficio di rinvio o dispensa o esonero dal servizio militare; d) la delibera da apportare sui documenti di leva e matricolari degli iscritti e': "Arruolato senza visita quale ammesso al beneficio di cui all'art. 4, n. 3, dell'accordo tra l'Italia e la Santa Sede (legge n. 121/1985), fino al ............. quale ..........". La variazione da apportare sui documenti matricolari, allorche' i richiedenti risultino arruolati e': "Ammesso al beneficio di cui all'art. 4, n. 3, dell'accordo tra l'Italia e la Santa Sede (legge n. 121/1985), fino al .... quale .... ". Tali annotazioni valide per l'intero periodo sono seguite dalla seguente: "Cessa dal beneficio di cui all'art. 4, n. 3, dell'accordo tra l'Italia e la Santa Sede (legge n. 121/1985), per ............... ............". 2. L'interpretazione letterale e logica dell'art. 15, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449, dell'art. 13 della legge 8 marzo 1989, n. 101, e dell'art. 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, consente di estendere le considerazioni in premessa al precedente paragrafo 1., rispettivamente agli studenti della facolta' teologica valdese, agli studenti della scuola Rabbinica Margulies-Disegni di Torino, del collegio Rabbinico italiano di Roma e delle scuole rabbiniche approvate dall'Unione e agli studenti dell'Istituto avventista di cultura biblica. Ne consegue che: a) il beneficio e' concesso, dagli enti di cui al precedente paragrafo 1. a), per l'intero arco di tempo indicato dalla facolta' per seguire gli studi e fino al limite d'eta' massima. La domanda puo' essere presentata o inviata fino al giorno che precede la data di presentazione alle armi. Essa deve essere corredata di una attestazione rilasciata dalla facolta' o istituto frequentato dalla quale risulti la durata del corso di studi; b) i distretti militari e gli uffici di leva presso le capitanerie di porto devono accertare, con periodicita' annuale sulla base della documentazione esibita, la permanenza delle condizioni previste dalla sopracitata legge; c) il beneficio cessa allorche' i giovani: 1) terminano o abbandonano gli studi; 2) compiono l'eta' massima in analogia a quanto previsto dall'art. 3, n. 1, del decreto legislativo n. 504/1997. A seguito di tale evento devono essere adottati i provvedimenti di cui al precedente paragrafo 1. c); d) le delibere da apportare sui documenti di leva e matricolari sono: "Arruolato senza visita quale ammesso al beneficio di cui alla legge n. 449/1984 o legge n. 101/1989 o legge n. 516/1988 fino al ... quale ...". La variazione da apportare sui documenti matricolari, allorche' i richiedenti siano gia' stati arruolati e': "Ammesso al beneficio di cui alla legge n. 449/1984 o legge n. 101/1989 o legge n. 516/1988 fino al ... quale ...". Tali annotazioni sono valide per l'intero periodo e sono seguite esclusivamente dalla seguente: "Cessato dal beneficio di cui alla legge n. 449/1984 o legge n. 101/1989 o legge n. 516/1988 per ...". Titolo ottavo Disposizioni transitorie 1. Per quanto riguarda le condizioni che consentono la continuazione nel beneficio del ritardo e che determinano la sua cessazione, agli studenti che frequentano un corso universitario, se immatricolati nell'anno accademico 1997-98 o precedente, si applicano fino al termine di tale corso le disposizioni previste dai titoli I, paragrafo 1., II, paragrafo 2., 3., 4. (nelle parti non modificate dal decreto legislativo n. 504/1997), VII, escluso paragrafo 1. c), e IV, paragrafo 4. b) , c), della circolare C.16/UDG del 31 maggio 1990. 2. Il beneficio del ritardo per l'espletamento di tirocinio o della pratica legale, propedeutico all'esame di Stato o a quello di abilitazione all'esercizio della professione, non piu' contemplato dal decreto legislativo n. 504/1997, puo' essere concesso solo per l'anno 1999 ai sensi della previgente normativa, ai laureati che dimostrino di dover completare il prescritto tirocinio o pratica legale. 3. I termini per la presentazione delle domande per ottenere il beneficio del ritardo del sevizio militare nell'anno 1999, restano quelli previsti dall'art. 86-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/1964, aggiunto dall'art. 1 della legge n. 485/1968. 4. La posizione militare degli arruolati in possesso dell'autorizzazione all'espatrio per motivi di studio da data precedente all'8 novembre 1995 continua ad essere regolata dalle disposizioni di cui al titolo III, capo IV della circolare LEV.C.23 U.D.G. del 18 ottobre 1990. Titolo nono Disposizioni finali 1. Non e' regolata dalla presente circolare la posizione dei giovani che, ammessi a dispensa dal presentarsi alle armi quali residenti all'estero ai sensi dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/1964 o, dal 31 dicembre 1998, dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1997, rimpatriano temporaneamente per compiere un regolare corso di studio, giusta quanto previsto dall'art. 104 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Detti arruolati non devono essere ammessi al ritardo del servizio militare ma permanere nella posizione di dispensati dal presentarsi alle armi, valendo per gli stessi esclusivamente quanto stabilito dalla specifica circolare in materia di espatrio, residenza e soggiorno all'estero. 2. La presente circolare entra in vigore il 31 dicembre 1998, pertanto anche le domande di ritardo degli obblighi di leva per l'anno 1999 dovranno essere esaminate e decise alla luce della disposizioni in questa contenute, fatto salvo quanto previsto al precedente titolo VIII. 3. E' abrogata la circolare LEV.C.16 U.D.G. del 31 maggio 1990, e successive varianti, ad eccezione delle parti indicate ai precedenti titoli VI e VIII che continuano ad essere applicate nei limiti di tempo indicati in tali titoli. Parimenti devono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia di ritardo del servizio militare in contrasto con la presente circolare. Il direttore generale di leva reclutamento obbligatorio militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari Distefano