MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 gennaio 1999 

  Acidificazione dei prodotti vinicoli arricchiti precedentemente con
mosti ottenuti da uve raccolte  nelle aree viticole delle province di
Treviso e Verona.
(GU n.23 del 29-1-1999)

                        IL DIRETTORE GENERALE
            delle politiche comunitarie e internazionali
  Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto,  in particolare,  l'art.  21 del  regolamento  CEE il  quale
prevede  che  negli  anni  caratterizzati  da  condizioni  climatiche
eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei
prodotti vitivinicoli nelle zone viticole CIb CII e CIII;
  Tenuto  conto che  la regione  Veneto -  Direzione generale  per le
politiche  agricole strutturali  e di  mercato ha  segnalato che  nel
territorio  delle province  di Treviso  e Verona  si sono  verificate
condizioni  climatiche tali  da  rendere  necessario, nella  corrente
campagna  vitivinicola, acidificare  i  prodotti  vinicoli che  siano
stati precedentemente  arricchiti con  mosti concentrati e  con mosti
concentrati rettificati nel rispetto  di quanto previsto ai paragrafi
2 e 3 dell'art. 21 del regolamento CEE n. 822/87;
  Tenuto conto del parere espresso dalla commissione U.E. con la nota
interpretativa n. 40923  del 28 ottobre 1998 che  recita: "E' lecito,
alla  luce   del  disposto  dell'art.  21,   paragrafo  3,  praticare
l'arricchimento  per  aumentare   il  titolo  alcolometrico  naturale
avvalendosi dei metodi indicati all'art. 19  per i prodotti di cui al
paragrafo  1, lettera  a) e  b)  dello stesso  articolo e  sottoporre
ulteriormente ad acidificazione il  vino ottenuto dalla fermentazione
di tale prodotto, alla condizione prevista dall'art. 21";
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. Nella  campagna 1998/99 e'  consentito acidificare i vini  i cui
mosti  sono  stati  precedentemente sottoposti  ad  arricchimento  ed
ottenuti  da  uve raccolte  nelle  aree  viticole delle  province  di
Treviso e Verona.
  2.  Le  operazioni  di  acidificazione  debbono  essere  effettuate
secondo   le   modalita'  ed   i   limiti   massimi  previsti   della
regolamentazione comunitaria e nazionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 gennaio 1999
                                Il direttore generale reggente: Salvo