REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 1998 

  Stralcio di  un'area ubicata  nel comune di  Valdisotto dall'ambito
territoriale  n.  2,  individuato   con  deliberazione  della  giunta
regionale n. IV/3859 del 10  dicembre 1985, per l'installazione di un
serbatoio GPL  da parte  del sig.  Bormetti Marco.  (Deliberazione n.
VI/39491).
(GU n.26 del 2-2-1999)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art. 82  del decreto  del Presidente  della Repubblica  24
luglio  1977, n.  616, con  cui sono  state delegate  alle regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Visto l'art.  3 della legge regionale  7 maggio 1985, n.  57, cosi'
come modificato dall'art. 18 della  legge regionale 9 giugno 1997, n.
18;
  Vista  la  deliberazione di  giunta  regionale  n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto "Individuazione  delle  aree  di
particolare interesse ambientale  a norma della legge  8 agosto 1985,
n. 431";
  Considerato che,  attraverso la  suddetta deliberazione  n. IV/3859
del 10 dicembre 1985 sono  stati perimetrati ambiti territoriali, nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le
aree, assoggettate  a vincolo  paesaggistico, in  base a  specifico e
motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497
ovvero ope  legis in  forza degli  elenchi di  cui all'art.  1, primo
comma,  legge  8  agosto  1985,   n.  431,  nelle  quali  aree  trova
applicazione il vincolo di inedificabilita ed immodificabilita' dello
stato dei luoghi previsto dall'art.1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431,
fino all'approvazione dei piani paesistici;
  Vista la  deliberazione della giunta  regionale n. IV/31898  del 26
aprile 1988, avente per oggetto  "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29  giugno 1939, n. 1497, per la
realizzazione di  opere insistenti  su aree di  particolare interesse
ambientale individuate  dalla regione  a norma  della legge  8 agosto
1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";
  Vista  la deliberazione  della  giunta regionale  n.  22971 del  27
maggio  1992, con  la  quale  si ravvisa  l'esigenza  di estendere  i
criteri e  le procedure per il  rilascio di autorizzazioni ex  art. 7
della  legge 29  giugno 1939,  n.  1497, fissati  con la  sopracitata
deliberazione della giunta  regionale n. 31898/88, anche  ad opere di
riconosciuta rilevanza economicosociale;
  Rilevato che la giunta regionale  con deliberazione n. VI/30195 del
25  luglio  1997,  ha  adottato il  progetto  di  piano  territoriale
paesistico regionale  ai sensi dell'art.  3 della legge  regionale 27
maggio 1985,  n. 57, cosi'  come modificato dall'art. 18  della legge
regionale 9 giugno 1997, n. 18;
  Vista  la  deliberazione di  giunta  regionale  n. VI/32935  del  5
dicembre  1997,  avente  per  oggetto  "Approvazione  di  rettifiche,
integrazioni  e correzioni  di  errori materiali  agli elaborati  del
progetto  di piano  territoriale  paesistico  regionale adottato  con
D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997";
  Rilevato che,  in base alla  citata D.G.R.L. n. 3859/85  il vincolo
temporaneo  di immodificabilita'  di cui  all'art. 1-ter  della legge
431/1985  opera sino  all'entrata  in vigore  del piano  territoriale
paesistico regionale e non sino alla  data della sua adozione, e che,
pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;
  Considerato,  comunque,  che   l'adozione  del  piano  territoriale
paesistico regionale,  pur non  facendo venir meno  il regime  di cui
all'art. 1-ter della  legge n. 431/1985, rende  pur sempre necessario
verificare la compatibilita' dello stralcio con il piano adottato, in
quanto  lo  stralcio,  come  indicato  nella  D.G.R.L.  n.  31898/88,
costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;
  Atteso,   dunque,  che   la  giunta   regionale,  in   presenza  di
un'improrogabile  necessita'  di   realizzare  opere  di  particolare
rilevanza pubblica,  ovvero economicosociale,  in aree per  le quali,
seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste
un'esigenza  assoluta  di   immodificabilita',  puo'  predisporre  un
provvedimento  di  stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro
individuato dalla  delibera n.  3859/85, nel quale  siano considerati
tutti quegli elementi di carattere  sia ambientale che urbanistico ed
economicosociale, tali  da assicurare una valutazione  del patrimonio
paesistico-  ambientale  conforme   all'adottato  piano  territoriale
paesistico;
  Preso atto che il dirigente del servzio proponente riferisce:
  che in data 16 settembre 1998  e' pervenuta l'istanza del comune di
Valdisotto (Sondrio)  di richiesta  di stralcio  delle aree  ai sensi
dell'art. 1-ter  della legge n.  431/1985 da parte del  sig. Bormetti
Marco per installazione serbatoio GPL;
  che  dalle  risultanze   dell'istruttoria  svolta  dal  funzionario
competente,  cosi'  come  risulta   dalla  relazione  agli  atti  del
servizio,  si   evince  che  non  sussistono   esigenze  assolute  di
immodificabilita' tali  da giustificare la permanenza  del vincolo di
cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene
che  vada riconosciuta  la necessita'  di realizzare  l'opera di  cui
trattasi, in  considerazione dell'esigenza  di soddisfare  i suddetti
interessi pubblici e  sociali ad essa sottesi, i  quali rivestono una
rilevanza ed urgenza  tali che la giunta regionale  non puo' esimersi
dal prenderli in esame, in  ragione dei problemi gestionali correlati
al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assogettata;
  Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto
opportuno,  quindi,  stralciare   l'area  interessata  dall'opera  in
oggetto, dall'ambito tenitoriale n.  2, individuato e perimetrato con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto che la presente deliberazione non e' soggetta a controllo
ai sensi  dell'art. 17, comma  32, della legge  n. 127 del  15 maggio
1997;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
  1) di  stralciare, per  le motivazioni di  cui in  premessa, l'area
ubicata in comune di Valdisotto  (Sondrio), foglio 3, mappale n. 580,
141, dall'ambito  territoriale n. 2 individuato  con deliberazione di
giunta regionale n.  IV/3859 del 10 dicembre  1985, per installazione
serbatoio GPL da parte del sig. Bormetti Marco;
  2)  di  ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
precedente punto n.  1), l'ambito territoriale n.  2, individuato con
la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica  italiana, ai sensi  dell'art. 12 del  regolamento 3
giugno  1940,  n.  1357  e sul  bollettino  ufficiale  della  regione
Lombardia, come previsto dall'art. 1,  primo comma legge regionale 27
maggio 1985,  n. 57, cosi'  come modificato dalla legge  regionale 12
settembre 1986, n. 54.
   Milano, 12 novembre 1998
 Il segretario: Sala