MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 gennaio 1999 

  Determinazione della quota di gettito Irap da attribuire allo Stato
a compensazione  dei costi sostenuti per  l'attivita' di riscossione,
da  adottare ai  sensi  dell'art.  26, comma  3,  primo periodo,  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
(GU n.25 del 1-2-1999)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
              IL  MINISTRO  DEL  TESORO,  DEL  BILANCIO
                 E  DELLA  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre 1997, n. 446, che prevede
l'istituzione dell'imposta  regionale sulle attivita'  produttive, la
revisione  degli   scaglioni,  delle  aliquote  e   delle  detrazioni
dell'Irpef  e  l'istituzione  di  una addizionale  regionale  a  tale
imposta, nonche' il riordino della disciplina dei tributi locali;
  Visto,  in particolare,  l'art.  26, comma  3,  primo periodo,  del
predetto  decreto  legislativo  che  prevede  che,  con  decreto  del
Ministro delle finanze,  di concerto con il Ministro  del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza
Statoregioni,  e'  determinata  la  quota  del  gettito  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive  riscosso in ciascuna regione da
attribuire allo  Stato, a  compensazione dei  costi sostenuti  per lo
svolgimento   delle  attivita'   di  controllo   e  rettifica   della
dichiarazione, per  l'accertamento e per la  riscossione dell'imposta
regionale, nonche' per il relativo contenzioso;
  Considerato  che,  per gli  anni  1998  e  1999, non  sussistono  i
presupposti  di determinazione  dei  criteri per  compensare i  costi
sostenuti dallo Stato per l'attivita'  di controllo e rettifica della
dichiarazione  ai  fini  dell'Irap, per  l'accertamento  dell'imposta
nonche' per  il relativo  contenzioso, in  quanto tali  attivita' non
potranno  essere espletate  che  con  riferimento alla  dichiarazione
presentata per detto periodo di imposta;
  Acquisita l'intesa  della Conferenza permanente per  i rapporti tra
lo Stato, le  regioni e le province autonome di  Trento e di Bolzano,
nella seduta del 30 luglio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E' attribuita  allo Stato  una quota  del gettito  dell'imposta
regionale sulle  attivita' produttive riscosso in  ciascuna regione a
copertura dei  costi sostenuti  per l'attivita' di  riscossione della
stessa imposta,  secondo quanto previsto  dall'art. 26, comma  1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  2. Ai  fini della determinazione della  quota di gettito di  cui al
comma  1,  dovuta  da  ciascuna   regione,  il  costo  unitario,  per
contribuente, relativo  all'attivita' di riscossione e'  stabilito in
lire  3.915. Tale  costo si  moltiplica  per il  numero dei  soggetti
passivi all'Irap presenti in ciascuna regione.
  3. Per il 1998 si procede alla determinazione delle somme dovute in
via provvisoria operando gli eventuali conguagli nel 1999; il gettito
di cui al comma 1 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato fino
alla data  di decorrenza  delle leggi regionali  di cui  all'art. 24,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tal fine
il  Ministero  del  tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
economica  - Dipartimento  della  ragioneria generale  dello Stato  -
provvede  a  trasferire,  entro  il  15  dicembre  di  ciascun  anno,
l'ammontare della quota di gettito attribuito allo Stato ai sensi del
presente  articolo,  dal  conto  "Irap altri  soggetti"  intestato  a
ciascuna regione  e provincia  autonoma al  conto "Irap  erario", per
essere  versato  al capitolo  1186  dell'entrata  del bilancio  dello
Stato.
   Roma, 15 gennaio 1999
                                          Il Ministro delle finanze
                                                   Visco
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
 e della programmazione economica
               Giarda