Ammissione a finanziamento di un progetto del programma di interventi urgenti per la lotta all'Aids, legge 5 giugno 1990, n. 135, della provincia autonoma di Trento. (Deliberazione n. 111/98).(GU n.25 del 1-2-1999)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma - per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire - di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'Aids e le successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492; Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome; Visto il decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'Aids; Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995, modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'Aids, nonche' il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti; Considerato che il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, e' decaduto per mancata conversione il 16 novembre 1996; Visto il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge n. 478/1996; Visto l'art. 10 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, concernente la disciplina delle modalita' di ridestinazione dei finanziamenti residui alla data del 31 agosto 1996, secondo le modalita' stabilite dall'art. 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per gli interventi di edilizia sanitaria ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica nonche' per il riordino delle competenze di questo Comitato, a norma del predetto art. 7 della legge n. 94/1997; Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997, in base al quale e' previsto che i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo Comitato siano trasferiti alle amministrazioni competenti per materia mediante l'adozione di apposito regolamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e di personale; Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'Aids gia' oggetto delle deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1990 e 30 luglio 1991; Vista la propria deliberazione n. 55 del 6 maggio 1998 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1998 - con la quale si e' provveduto alla ridestinazione dei finanziamenti residui relativi al programma Aids, pari a lire 464.668.231.592, assegnando alle regioni interessate la somma complessiva di lire 270.861.646.433 sulla base degli interventi individuati ed accantonando la somma residua di lire 193.806.585.159 in attesa di ulteriori verifiche istruttorie da parte del Ministero della sanita'; Considerato che, nelle more dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione prevista dal sopracitato decreto legislativo n. 430/1997, le amministrazioni interessate presentano a questo comitato, nell'ambito della predetta somma di lire 270.861.646.433, le relative richieste di finanziamento, secondo l'attuale procedura; Vista l'istanza presentata dalla provincia autonoma di Trento, concernente l'ammissione a finanziamento del progetto relativo alla realizzazione del reparto di malattie infettive presso l'ospedale Santa Chiara di Trento per un importo di L. 10.799.150.989; Visto il parere del Ministero della sanita' in data 9 ottobre 1998; Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico; Delibera: A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'Aids, e' ammesso a finanziamento il progetto della provincia autonoma di Trento, relativo alla realizzazione del reparto di malattie infettive presso l'ospedale Santa Chiara per un mutuo a carico dello Stato pari a L. 10.799.150.989. L'unita' di verifica degli investimenti pubblici procedera' agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione. Roma, 11 novembre 1998 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 12 gennaio 1999 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 35